Di seguito riportiamo una lettera aperta di Nicola Di Donna (Segretario Provinciale de La Destra, Già Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi) alla Commissione consultiva regionale per la bonifica e l’irrigazione-Regione Puglia
(Art. 39 Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012)
Per puro caso sono venuto in possesso degli atti di un convegno promosso dai Consorzi di Bonifica del Veneto e sfogliando la documentazione mi sono soffermato sull’intervento di un relatore che interveniva in nome e per conto di un Consorzio. Il passaggio in questione è il seguente:
“…i canali e gli impianti di bonifica hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare velocemente le acque piovane nonché quelle di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi (in alcuni casi direttamente, in altri in uscita dagli impianti di depurazione), rendendo così agli immobili ricadenti del comprensorio consortile un servizio diverso da quello di fognatura, cioè un servizio idraulico.
Questa diversità è evidenziata anche dal fatto che il contributo di bonifica viene pagato dai proprietari degli immobili consorziati, mentre il canone per depurazione e fognatura è pagato dagli utenti del servizio acquedotto, siano essi proprietari o affittuari degli immobili dove si effettua la fornitura”.
Assolutamente pretestuose e prive della benché minima base giuridica le motivazioni illustrate dal relatore in quanto, la legge n.36 del 5 gennaio 1994, artt. 4 e 9, assegna i predetti compiti unicamente, ed in termini inequivocabili, ai servizi di fognatura gestiti dagli Enti Locali.
Il relatore, in pratica, sosteneva la tesi dell’ARNEO (non poteva essere diversamente) la quale è assolutamente infondata. Infatti il pagamento del canone è dovuto, se veramente esiste un beneficio di tipo fondiario, diretto e specifico, strettamente incidente sull’immobile.
Ad esempio, trae indubbio beneficio di bonifica il fabbricato il cui condotto scolante è direttamente allacciato ad un canale consorziale per l’adduzione al recapito finale delle acque, meteoriche e reflue, defluenti dal fabbricato stesso. Non sono, invece, assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque, gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura (art. 19 legge regionale n.4/2012).
Per quanto sopra esposto resta comprovato, in modo incontestabile, che non esiste disposizione di legge che attribuisca ai Consorzi di Bonifica il compito di raccogliere, allontanare e addurre allo scarico finale, in tutto o in parte, le acque piovane e di rifiuto defluenti dagli insediamenti civili e produttivi.
Tutte indistintamente le funzioni relative alla gestione di ogni qualità di acque fognarie rientrano, invece, tra i compiti assegnati dall’ordinamento giuridico esclusivamente agli Enti gestori dei servizi di fognatura, per cui sono soltanto questi Enti, qualora ricorrano ai servizi dei Consorzi di Bonifica, a dovere contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Ne consegue l’assoluta illegalità dei contributi di bonifica di scolo, imposti dall’ARNEO, tanto sui fabbricati, quanto sulle strade dei centri urbani serviti da fognature comunali.
Sarebbe, infine, interessante capire a quale “bonifica terreni” e “beneficio di difesa idraulica” (così testualmente riportato sulle cartelle) si riferisce l’ARNEO; dovrebbe spiegarlo a tutti quei cittadini ed agricoltori che nel corso degli anni hanno subìto ingenti danni ai fabbricati ed alle colture a seguito di allagamenti.
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