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Economia: Fuori l’Irpeg, ecco la nuova imposta sulle società: l’Ires



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Economia » 02/10/2003

Fuori l’Irpeg, ecco la nuova imposta sulle società: l’Ires

Premessa
Nel 2004 prepariamoci ad una svolta, perlomeno nella nomenclatura, per quanto riguarda l’imposizione fiscale a carico delle società.
Accanto alla sia pur giovane ma ormai nota IRAP (si parla da tempo di una sua possibile abolizione anche per motivi di presunta incostituzionalità, ma anche nel 2004 graverà in dichiarazione per imprese e professionisti), dall’anno prossimo (secondo un progetto di decreto in corso di approvazione) troveremo una nuova imposta; la vecchia e “amata” (paradossale per un’imposta) Irpeg chiuderà i battenti, lasciando il posto alla IRES (molto semplicemente l’acronimo di Imposta sul REddito delle Società).
Più che una trovata terminologica del Ministro Tremonti, il nuovo sistema di tassazione delle società escogitato dal ministero di via 20 settembre, va ben oltre l’abbattimento dell’aliquota (dal 34% al 33%, peraltro ricorrente manovra di campagna elettorale) e, in un contesto altamente riformista del panorama giuridico italiano, presenta un ventaglio di novità interessanti: soppressione della Dit, nuovo regime di tassazione dei dividendi e tassazione di gruppo e ancora, partecipation exemption, thin capitalization, tassazione per trasparenza, per voler entrare nelle tematiche più complesse.


Un anno di riforme
Addio all'Irpeg dal 2004 quindi, nasce l'Ires, con aliquota che passa dal 34% al 33%. È la principale novità dello schema di Dlgs di riforma della tassazione dei redditi delle società che ha avuto negli scorsi giorni il via libera da parte del Consiglio dei Ministri.
Cresce quindi nel Paese questa alea di riformismo che pare abbia pervaso gli organi istituzionali tra il 2002 ed il 2003: le colonne portanti del sistema giuridico italiano sono state dapprima abbattute ed ora via via ricostruite all’insegna dei principi e delle regole dettate dall’Ue.
Riforma del diritto societario, del diritto fallimentare e del lavoro, ed ora del diritto tributario, sia per le persone fisiche che appunto per le società.
Roba da mettersi le mani tra i capelli (o al collo dei ministri ndr.) per i professionisti che avranno il compito arduo di tradurre in prassi operativa tutta una serie di nuove norme .


La nuova imposta sulle società e le altre novità
L'Ires, che sostituirà l'Irpeg, adegua tutte le regole del prelievo sugli utili prodotti dalle società alla evoluzione in atto nei Paesi europei ispirata alla riduzione delle aliquote ed alla semplificazione per gli operatori economici.
A compensare la perdita di un punto percentuale sull’aliquota di tassazione, contribuisce sicuramente la scomparsa di alcune misure agevolate come la Dit e in parte, probabilmente l’eliminazione del meccanismo del credito d'imposta sui dividendi distribuiti (e dei relativi canestri A e B, meglio conosciuti forse come basket).
In questo ultimo caso la novità consiste nella abolizione dei crediti d’imposta concessi ai soci in occasione della distribuzione di dividendi da parte di società (per evitare un evidente fenomeno di doppia imposizione visto che l’utile è già stato tassato); è prevista evidentemente una esenzione percentuale sui redditi da dividendi per attenuare gli effetti negativi della riforma in capo ai contribuenti persone fisiche.
Quanto alla thin capitalization, si parla di una misura che punta a osteggiare la sottocapitalizzazione delle società cioè l’eccessivo indebitamento verso i soci spesso esasperato per eludere gravami fiscali: dovrebbe essere fissato in 4 a 1 il rapporto tra i finanziamenti erogati dai soci rispetto al patrimonio netto contabile oltre il quale scatta la indeducibilità dal reddito della società degli interessi su tali finanziamenti.
Prevista, inoltre, per le società di capitali a ristretta base azionaria la cosiddetta “tassazione per trasparenza” e cioè la possibilità di optare per la tassazione del reddito direttamente in capo ai soci (come per le società di persone).
Prende corpo la “participation exemption”: diventeranno irrilevanti ai fini fiscali (e quindi non più tassate) le plusvalenze realizzate sulle cessioni delle partecipazioni societarie purché non siano mere speculazioni ma vere e proprie immobilizzazioni finanziarie possedute da almeno un anno.
Con il Decreto verrà infine introdotta la tassazione di gruppo cioè applicazione delle aliquote d’imposta sugli imponibili complessivi delle società facenti parte di un gruppo.


Conclusioni
Più che una nuova imposta, si tratta per le società di un restyling del sistema fiscale che per giudicare proficuo o meno per queste ultime, ci vorrebbero calcoli tanto complessi da non lasciare spazio a conclusioni univoche: ad un accurato tax planning il ruolo eventualmente di trasformare le minacce in opportunità.


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