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Economia: Le Sponsorizzazioni: inquadramento fiscale



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Economia » 16/10/2003

Le Sponsorizzazioni: inquadramento fiscale

Premessa

Una delle questioni più controverse, sollevate a partire dall'entrata in vigore del d.1. 69/89 - il decreto che per intenderci ha distinto, tra le spese commerciali quelle di pubblicità e propaganda da quelle di rappresentanza - concerne l'esatta qualificazione fiscale delle spese per sponsorizzazione. Trattasi di una problematica estremamente delicata, in quanto un'eventuale ripresa a tassazione di dette spese - sia pure pro quota (oltre agli immediati effetti economici in capo allo sponsor), comporterebbe una drastica riduzione delle sponsorizzazioni medesime, con grave danno per il settore sportivo e per quello culturale, ambiti tipici di questo tipo di operazioni.
Appare indispensabile chiarire subito cosa si intenda per “sponsorizzazione”.
La “sponsorizzazione” è quel rapporto di natura contrattuale con il quale una parte (lo sponsor) si assicura, dietro pagamento di un corrispettivo - l’affiancamento pro-tempore del proprio “nome” ad iniziative sportive o culturali che godono di una certa notorietà presso il pubblico, a fini evidentemente commerciali. L’altra parte contrattuale, che chiamiamo “veicolo”, è il soggetto parte attiva dell’evento promozionale (un ente, una società sportiva, una persona fisica del mondo dello spettacolo o dello sport).

La disciplina fiscale delle spese per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli oneri in esame (a carico ovviamente dello sponsor), una parte della Dottrina, oramai residuale, assimila detti costi a spese di rappresentanza (a deducibilità fiscale limitata) basando le proprie argomentazioni sull'assunto che le spese in oggetto, a differenza di quelle pubblicitarie, sono volte a reclamizzare la mera immagine dell'azienda e non i singoli prodotti/servizi offerti. Questo orientamento dottrinario, pertanto, qualificherebbe le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza, in quanto le sponsorizzazioni stesse si limiterebbero a richiamare il solo nome dell'impresa finanziatrice: mancherebbe in altri termini quella capacità di cattura, di suggestione del potenziale consumatore/cliente, che è tipica del messaggio pubblicitario.
L'orientamento dottrinario contrapposto, e a tutt’oggi prevalente, farebbe rientrare le spese di sponsorizzazione fra le spese di pubblicità: si tratterebbe, infatti, di spese la cui finalità diretta è di fatto l'incremento delle vendite dei prodotti e dei servizi del soggetto sponsor, e non solo il miglioramento dell'immagine di prestigio e di decoro dell'impresa, finalità che è tipica delle spese di rappresentanza.
L'Amministrazione finanziaria con la pronuncia n. 9/204 del 1992 ha dimostrato certamente l'invalidità della prima impostazione riconoscendo la deducibilità fiscale integrale delle spese per sponsorizzazione nel caso di divulgazione anche del solo nome dello sponsor, ma sotto determinate condizioni.
In linea di principio, parrebbe impossibile una catalogazione a priori unica e generalizzata delle spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità (deducibilità fiscale integrale) ovvero tra quelle rappresentanza (deducibilità parziale pari ad un terzo dell’ammontare erogato). Si rende necessaria piuttosto un'analisi caso per caso dei distinti casi, avendo cura di esaminare attentamente le finalità reali del rapporto, gli obblighi nascenti in capo al soggetto che riceve il contributo, il «target» di pubblico che può essere raggiunto dal messaggio, ecc.

Sponsorizzazioni sportive

Nella sponsorizzazione sportiva il soggetto sponsorizzato è generalmente una società e/o un'associazione sportiva che - dietro il pagamento di un compenso in denaro od in natura - si impegna a divulgare il nome dell'impresa finanziatrice (lo sponsor appunto).
Dal punto di vista giuridico, il rapporto di sponsorizzazione è un contratto oneroso atipico, a prestazioni corrispettive. Nella realtà tuttavia è opportuno distinguere fra la sponsorizzazione vera e propria e quelle pseudo-forme di sponsorizzazioni che altro non sono che elargizioni a titolo di liberalità.
Affinché si abbia un vero rapporto di sponsorizzazione, ed efficace di fronte al fisco con tutti i vantaggi che ne derivano, è necessario che la società sportiva percipiente reclamizzi la ditta sponsor, indicandone la ragione sociale sulle divise della squadra, e/o facendo ricorso a manifesti, tabelloni pubblicitari posti ai lati del terreno di gioco, deplians, posters, ecc. ed in generale porti a conoscenza del pubblico coinvolto nell’evento sportivo, direttamente o indirettamente - e con qualunque strumento a disposizione - il marchio, il logo dell’impresa sponsor e/o il nome di un suo prodotto/servizio.
L'importanza dell'aspetto della “corrispettività” è sottolineata anche dall'Amministrazione finanziaria (nella citata Ris. Min. n. 9/204 del 17 giugno 1992) secondo la quale le spese di sponsorizzazione sono fiscalmente considerate deducili in quanto assimilate a spese pubblicitarie solo se connesse ad un contratto che preveda un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato; cioè un rapporto a prestazioni contrapposte. Lo sponsor versa un contributo in cambio di spazio all’interno di un veicolo promozionale. Questa a fini fiscali rappresenta certamente una condicio sine qua non. Qualora invece, non sia contrattualmente previsto alcun obbligo da parte dello sponsorizzato e non sia preteso da questi un determinato comportamento, si rientra a nostro avviso fra le pseudo forme di sponsorizzazione. E evidente che, in questa ipotesi, le somme elargite dallo pseudo-sponsor siano completamente indeducibili dal proprio reddito (salvo rari casi previsti dall’art. 10 del Testo Unico delle imposte sui Redditi). Trattasi, infatti, di mere erogazioni a titolo gratuito, effettuate per puro spirito di liberalità, senza che sorga, a carico dell'altra parte, alcun tipo di obbligazione di fare o divulgare alcunché.

Conclusioni

Oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, i contratti di sponsorizzazione sportiva sono estremamente dettagliati e comportano l'assunzione, da parte del soggetto sponsorizzato, di rilevanti obblighi per la pubblicizzazione del nome dello sponsor ed oneri connessi.
In questa ipotesi, le spese sostenute dall'impresa a titolo di sponsorizzazione sembrano più correttamente inquadrabili fra le spese pubblicitarie che non fra quelle di rappresentanza, con relative conseguenze, favorevoli, sotto il profilo fiscale per lo sponsor.
La sponsorizzazione, infatti, è - come è stato confermato anche a livello giurisprudenziale (Sentenza 18 aprile 1983 del Tribunale di Milano) - una particolare forma di pubblicità creata dalla crescente tendenza dell'industria a cercare nuovi veicoli pubblicitari, il cui fine è la promozione delle attività e dei prodotti dell'impresa finanziatrice.
Il fatto che nelle sponsorizzazioni sia evocato il solo nome dell'impresa finanziatrice (e non quello dei suoi prodotti) non implica che i relativi oneri siano finalizzati al solo miglioramento dell'immagine aziendale, intesa come prestigio e decoro nelle pubbliche relazioni. Piuttosto si ravvede la possibilità che l'impresa sponsor possa propagandare, con il solo marchio, l'intera propria gamma produttiva.
Si deve quindi concludere che le spese di sponsorizzazione sportiva possano, in linea generale, essere comprese fra le spese di pubblicità, interamente deducibili, con l’eventuale necessità di giudicare caso per caso le singole fattispecie, qualora non sia formalizzato l’impegno divulgativo assunto dal soggetto che percepisce il contributo.

Gianluca Alparone


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