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Economia: Focus: Le nuove collaborazioni coordinate e continuative



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Economia » 23/09/2003

Focus: Le nuove collaborazioni coordinate e continuative

Premessa
Come è oramai noto, è legge la cosiddetta Riforma Biagi sul mercato del lavoro.
Con grande soddisfazione del Ministro del Welfare, ciò rappresenta un momento di svolta storica nel mercato del lavoro italiano che diventa non solo più flessibile ma anche più "europeo".
Va detto subito che tra i punti della complessa ed organica riforma, quello che ha senz'altro destato maggiori perplessità è stato il nuovo assetto che si è voluto dare alla categoria dei lavoratori parasubordinati meglio noti come co.co.co., cioè i collaboratori coordinati e continuativi.
Si tratta in poche parole di tutti quei lavoratori che di fatto svolgono le mansioni ed il ruolo di un tipico lavoratore dipendente (orario di lavoro rigido, inquadramento gerarchico, busta paga fissa, spesso anche ferie prestabilite) ma contrattualmente e quindi giuridicamente non lo sono affatto (con notevole benefico economico e non solo per il datore di lavoro - e di converso danno per il collaboratore - per il differente inquadramento contributivo, sindacale, ecc.; al collaboratore ad esempio non è dovuta per legge la buonuscita).
Forti di questa chance, le aziende hanno confermato negli anni la tendenza a ricorrere a questa tipologia contrattuale al fine di risparmiare qualcosa nella gestione delle risorse umane, e qualcuno, i meno avveduti o scrupolosi hanno di fatto utilizzato lo strumento in maniera elusiva e frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato (sono circa 2 milioni i co.co.co. ad oggi operanti in Italia).
La riforma Biagi intende ridimensionare tale anomala utilizzazione della forza lavoro.


Le nuove collaborazioni: lavori a progetto
In primis, il testo letterale della riforma, anche se aspettiamo conferma dai decreti attuativi, mira a sradicare le forme più vistose di utilizzo abusivo e distorto della figura del collaboratore coordinato e continuativo - troppo spesso utilizzato dal committente non diversamente da un qualsiasi lavoratore subordinato - puntando in altri termini a eliminare quelle intese, oggi tanto frequenti, con le quali la parte si impegna tout court, senza un obiettivo preciso, a collaborare, a coadiuvare, a cooperare, ad assistere, a contribuire …. alle attività dell'impresa.
In termini pratici, il nuovo collaboratore coordinato e continuativo, deve forgiarsi da oggi di un accordo contrattuale che dovrebbe essere nelle intenzioni abbastanza blindato in cui deve essere palesata la "riconducibilità della collaborazione a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso".
A prescindere dal fatto che già, in quanto fattispecie di lavoro autonomo ex art. 2222 ss. c. c. il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avesse ad oggetto l'esecuzione di un opus predeterminato, relativo se vogliamo a "progetti" ovvero a "programmi" di lavoro e la riforma pare quindi non abbia fatto altro che ricordarlo a chi per caso ne avesse una concezione diversa, certamente qualche ripercussione nel mondo del lavoro la avremo, visto che si sono smosse un po' le acque.

Cosa accade (o dovrebbe) in termini pratici
Chiariamo subito che le modifiche non riguardano le collaborazioni cosiddette tipiche quindi amministratori e membri dei collegi sindacali possono dormire sogni tranquilli, il loro mandato non deve essere ritoccato.
Tutti gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti atipici) devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione dei risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione aziendale del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Non rientrano nell'ambito delle co.co.co. a progetto le prestazioni occasionali intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a 5 mila euro.
Il contratto a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che deve essere specificato;
c) il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto del committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto devo essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione dei rapporto.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi, ma ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento dei rapporto di lavoro a progetto.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, il caso di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione dello specifico contratto.
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali e modalità stabilite dalla parti nel contratto stipulato.
E veniamo al regime transitorio: le attuali collaborazioni coordinate e continuative che non possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia sino alla loro scadenza, e in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della riforma, mentre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che d'ora in poi si instaurano senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.


Conclusioni
E' pertanto ora più chiaro che il collaboratore può obbligarsi unicamente alla realizzazione di precise attività, all'adempimento delle quali si vincolerebbe assumendo di regola la tradizionale obbligazione di risultato e, con essa, il relativo rischio - con l'effetto di ricollocare le co.co.co. nella loro più corretta posizione giuridica, quali espressioni di lavoro autonomo.
Detto questo e concludendo, mi preme sottolineare come il motivo di allarme, legato ad una lettura riduttiva e frettolosa della legge (io stesso ho ricevuto numerose richieste di apertura di partita IVA - da espletare in tempi brevi - da parte di co.co.co obbligati a trasformarsi in "professionisti" per non perdere il lavoro - visto che pochi datori di lavoro intendono trasformare i rapporti di co.co.co. in contratti di lavoro dipendente notevolmente più onerosi), non è poi così serio.
La nuova riforma prevede la stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, ed inoltre la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Quindi, non solo mero lavoro a progetto, ma prestazioni di collaborazioni da intendersi in maniera assai più ampia in quanto riconducibili ad un programma di lavoro ovvero ad una fase di esso.
Facciamo un esempio per capirci: la figura di addetto ai call-centres, poiché l'assistenza al cliente, l'assistenza post vendita o comunque in genere le operazioni di back office possono certamente essere ricondotte a distinti programmi di lavoro, così come a fasi di lavoro ben separabili da quello che può essere il core business di una impresa industriale o commerciale, può essere ancora inquadrata come co.co.co; e così tante altre figure che operano al giorno d'oggi in azienda.

Con l'entrata in vigore della cosiddetta "legge Biagi" di riforma del mercato del lavoro (in vigore dal mese di luglio), numerose sono le novità che interessano imprese e lavoratori, tra le altre, per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative cd. atipiche (quindi le modifiche NON riguardano le collaborazioni cd tipiche e cioè amministratori e sindaci).
In particolare, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione dei risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Non rientrano nell'ambito delle co.co.co. a progetto le prestazioni occasionali intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro.
Il contratto a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto del committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto devo essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione dei rapporto.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento dei rapporto di lavoro a progetto.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, il caso di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
Ai collaboratori si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al DLgs. n. 626/94.
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali e modalità stabilite dalla parti nel contratto di lavoro individuale.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Le attuali collaborazioni coordinate e continuative che non possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia sino alla loro scadenza, e in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente riforma.

Gianluca Alparone


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