Economia » 23/09/2003
Focus: Le nuove collaborazioni coordinate e continuative
Premessa Come
è oramai noto, è legge la cosiddetta Riforma Biagi sul mercato del
lavoro. Con grande soddisfazione del Ministro del Welfare, ciò rappresenta
un momento di svolta storica nel mercato del lavoro italiano che diventa non solo
più flessibile ma anche più "europeo". Va detto subito
che tra i punti della complessa ed organica riforma, quello che ha senz'altro
destato maggiori perplessità è stato il nuovo assetto che si è
voluto dare alla categoria dei lavoratori parasubordinati meglio noti come co.co.co.,
cioè i collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta in poche
parole di tutti quei lavoratori che di fatto svolgono le mansioni ed il ruolo
di un tipico lavoratore dipendente (orario di lavoro rigido, inquadramento gerarchico,
busta paga fissa, spesso anche ferie prestabilite) ma contrattualmente e quindi
giuridicamente non lo sono affatto (con notevole benefico economico e non solo
per il datore di lavoro - e di converso danno per il collaboratore - per il differente
inquadramento contributivo, sindacale, ecc.; al collaboratore ad esempio non è
dovuta per legge la buonuscita). Forti di questa chance, le aziende hanno
confermato negli anni la tendenza a ricorrere a questa tipologia contrattuale
al fine di risparmiare qualcosa nella gestione delle risorse umane, e qualcuno,
i meno avveduti o scrupolosi hanno di fatto utilizzato lo strumento in maniera
elusiva e frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato
(sono circa 2 milioni i co.co.co. ad oggi operanti in Italia). La riforma
Biagi intende ridimensionare tale anomala utilizzazione della forza lavoro.
Le
nuove collaborazioni: lavori a progetto In primis, il
testo letterale della riforma, anche se aspettiamo conferma dai decreti attuativi,
mira a sradicare le forme più vistose di utilizzo abusivo e distorto della
figura del collaboratore coordinato e continuativo - troppo spesso utilizzato
dal committente non diversamente da un qualsiasi lavoratore subordinato - puntando
in altri termini a eliminare quelle intese, oggi tanto frequenti, con le quali
la parte si impegna tout court, senza un obiettivo preciso, a collaborare, a coadiuvare,
a cooperare, ad assistere, a contribuire
. alle attività dell'impresa. In
termini pratici, il nuovo collaboratore coordinato e continuativo, deve forgiarsi
da oggi di un accordo contrattuale che dovrebbe essere nelle intenzioni abbastanza
blindato in cui deve essere palesata la "riconducibilità della collaborazione
a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso". A
prescindere dal fatto che già, in quanto fattispecie di lavoro autonomo
ex art. 2222 ss. c. c. il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
avesse ad oggetto l'esecuzione di un opus predeterminato, relativo se vogliamo
a "progetti" ovvero a "programmi" di lavoro e la riforma pare
quindi non abbia fatto altro che ricordarlo a chi per caso ne avesse una concezione
diversa, certamente qualche ripercussione nel mondo del lavoro la avremo, visto
che si sono smosse un po' le acque.
Cosa accade (o
dovrebbe) in termini pratici Chiariamo subito che le modifiche non riguardano
le collaborazioni cosiddette tipiche quindi amministratori e membri dei collegi
sindacali possono dormire sogni tranquilli, il loro mandato non deve essere ritoccato. Tutti
gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti atipici)
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione dei risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione
aziendale del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa. Non rientrano nell'ambito delle co.co.co.
a progetto le prestazioni occasionali intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione
non sia superiore a 5 mila euro. Il contratto a progetto è stipulato
in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a)
indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b)
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel
suo contenuto caratterizzante, che deve essere specificato; c) il corrispettivo
ed i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità
di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto del committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa,
che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore a progetto. Il compenso corrisposto ai collaboratori
a progetto devo essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione dei rapporto.
Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi
e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività dei committenti medesimi, ma ha diritto di essere
riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento dei rapporto di lavoro
a progetto. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale,
il caso di malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto
si intende comunque risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore
ad 1/6 della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata ovvero
superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza,
la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva
più favorevole disposizione dello specifico contratto. I contratti
di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto
o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse
causali e modalità stabilite dalla parti nel contratto stipulato. E
veniamo al regime transitorio: le attuali collaborazioni coordinate e continuative
che non possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono
efficacia sino alla loro scadenza, e in ogni caso, non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della riforma, mentre i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa che d'ora in poi si instaurano senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso, saranno considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione.
Conclusioni E'
pertanto ora più chiaro che il collaboratore può obbligarsi unicamente
alla realizzazione di precise attività, all'adempimento delle quali si
vincolerebbe assumendo di regola la tradizionale obbligazione di risultato e,
con essa, il relativo rischio - con l'effetto di ricollocare le co.co.co. nella
loro più corretta posizione giuridica, quali espressioni di lavoro autonomo.
Detto questo e concludendo, mi preme sottolineare come il motivo di allarme,
legato ad una lettura riduttiva e frettolosa della legge (io stesso ho ricevuto
numerose richieste di apertura di partita IVA - da espletare in tempi brevi -
da parte di co.co.co obbligati a trasformarsi in "professionisti" per
non perdere il lavoro - visto che pochi datori di lavoro intendono trasformare
i rapporti di co.co.co. in contratti di lavoro dipendente notevolmente più
onerosi), non è poi così serio. La nuova riforma prevede la stipulazione
dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata
o determinabile, della collaborazione, ed inoltre la riconducibilità di
questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Quindi,
non solo mero lavoro a progetto, ma prestazioni di collaborazioni da intendersi
in maniera assai più ampia in quanto riconducibili ad un programma di lavoro
ovvero ad una fase di esso. Facciamo un esempio per capirci: la figura di addetto
ai call-centres, poiché l'assistenza al cliente, l'assistenza post vendita
o comunque in genere le operazioni di back office possono certamente essere ricondotte
a distinti programmi di lavoro, così come a fasi di lavoro ben separabili
da quello che può essere il core business di una impresa industriale o
commerciale, può essere ancora inquadrata come co.co.co; e così
tante altre figure che operano al giorno d'oggi in azienda.
Con l'entrata
in vigore della cosiddetta "legge Biagi" di riforma del mercato del
lavoro (in vigore dal mese di luglio), numerose sono le novità che interessano
imprese e lavoratori, tra le altre, per quanto riguarda le collaborazioni coordinate
e continuative cd. atipiche (quindi le modifiche NON riguardano le collaborazioni
cd tipiche e cioè amministratori e sindaci). In particolare, i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione dei risultato,
nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Non
rientrano nell'ambito delle co.co.co. a progetto le prestazioni occasionali intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso
dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo
per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila euro. Il contratto
a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della
prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro,
o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto
in contratto; c) il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, nonchè
i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d)
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto del committente sull'esecuzione
della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali
misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto devo essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto
dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione dei rapporto. Il collaboratore non deve svolgere attività
in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e
apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti
medesimi. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento dei rapporto di lavoro a progetto.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, il caso di
malattia ed infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque
risolto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata ovvero superiore a 30 giorni
per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del
rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale. Ai collaboratori si applicano le norme
sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al DLgs. n. 626/94. I contratti
di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto
o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse
causali e modalità stabilite dalla parti nel contratto di lavoro individuale.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione
di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto. Le attuali collaborazioni coordinate e continuative che non
possono essere ricondotte ad un progetto o ad una fase di esso, mantengono efficacia
sino alla loro scadenza, e in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente riforma.
Gianluca Alparone
|