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Economia: La riforma fiscale in Italia



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Economia » 17/12/2003

La riforma fiscale in Italia

Il 28 novembre 2003 il Governo italiano ha approvato, con un Decreto la Riforma dell’imposta sul Reddito delle Società (i.e. IRES) che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2004 – sostituendo di fatto la vecchia Irpeg).
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale del Decreto in oggetto, di seguito sintetizziamo le principali novità in materia. Anticipiamo che si tratta di modifiche sostanziali nel quadro generale della imposizione sul reddito delle società, pertanto è bene iniziare a prenderne opportuna visione in funzione di eventuali scelte strategiche di tax planning.

1. Imposta sul reddito delle Società
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle Società passerà dal 34% al 33% e la Dual Income Tax (DIT) verrà abolita. Il regime della Dual Incombe Tax rappresentava una modalità agevolata di tassazione del reddito d’impresa che incentivava la capitalizzazione tramite l’investimento in mezzi propri piuttosto che il ricorso ai finanziamenti di terzi. Sebbene non vi siano conferme degne di nota, il Governo ha espresso l’intenzione di abolire gradualmente l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Credito d’imposta italiano
Il credito d’imposta sui dividendi, attualmente vigente in Italia, verrà abolito come conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla “partecipation exemption” e sulla tassazione dei dividendi , che analizzeremo di seguito.
3. Tassazione dei dividendi
I dividendi distribuiti a società – siano essi di fonte estera che di fonte italiana - saranno assoggettati ad un regime di esenzione del 95%, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta. In caso di applicazione del regime della trasparenza ovvero del consolidato fiscale, i dividendi saranno totalmente esenti. Particolari disposizioni sono previste se i dividendi sono erogati da società estera con sede in un paradiso fiscale.
I dividendi distribuiti a persone fisiche sono soggetti a diverso regime impositivo a seconda che siano detenute partecipazioni qualificate o non qualificate: nel primo caso, il 40% del loro ammontare entra a far parte della base imponibile della persona fisica scontando le aliquote ordinarie del 23% fino a 100.000,00 Euro e 33% oltre; nel secondo caso, invece, i dividendi sono in ogni caso assoggettati a ritenuta d’imposta del 12,50%.
4. Regime della trasparenza
La riforma introdurrà la possibilità per le società di capitali (e a condizioni particolari anche per le società a responsabilità limitata) di optare per il regime della trasparenza in base al quale gli utili si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso e indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi. Tale opzione potrà essere esercitata anche da soci non residenti, solo qualora nei loro confronti non si applichi alcuna ritenuta alla fonte in Italia sugli utili distribuiti e sempre che le altre condizioni richieste per i residenti siano soddisfatte.
5. Credito d’imposta estero
Il regime del credito d’imposta estero sarà assoggettato a modifiche al fine di eliminare alcuni problemi tecnici legati, in particolare, allo sfasamento temporale tra il prelievo estero e quello italiano o all’impossibilità di recuperare le imposte estere, in quanto non è dovuta alcuna imposta in Italia o è dovuta in misura inferiore al tax credit: in questi casi la Riforma ha cercato una soluzione prevedendo la possibilità di riportare il suddetto credito estero in avanti e all’indietro.
6. Partecipation exemption
La Riforma introdurrà in Italia il regime della “partecipation exemption”, già vigente in altri paesi europei, consistente nell’esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate in caso di cessioni di partecipazioni detenute da società di capitali ed aventi i seguenti requisiti:
- La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno un anno antecedente alla data di cessione e deve essere iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie a partire dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- La partecipata deve esercitare impresa commerciale e non deve avere residenza fiscale in un “paradiso fiscale”.
In caso di applicazione del presente regime, viene prevista l’indeducibilità delle minusvalenze realizzate e delle svalutazioni operate sulle predette partecipazioni.
7. Thin capitalization
La disciplina della “Thin capitalisation” prevede un limite di deducibilità degli oneri finanziari riconducibili ai “finanziamenti eccedenti”erogati o garantiti da soci in misura, cioè, superiore a 4 volte il patrimonio netto contabile. Tali disposizioni si applicano solo ai contribuenti il cui fatturato supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore (i.e. approssimativamente 5 milioni di Euro). Al riguardo deve, inoltre, essere posta particolare attenzione alle operazioni di cash pooling che dovrebbero essere incluse nel calcolo dei finanziamenti da soci.
8. Pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi
Il nuovo regime del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi consente una parziale deducibilità degli oneri finanziari specificamente riconducibili al possesso di partecipazioni aventi i requisiti delle “partecipazioni esenti”. Per il calcolo del predetto pro-rata sarà necessario prendere in esame il valore di libro delle “partecipazioni esenti” ed il patrimonio netto rettificato.
9. Consolidato fiscale nazionale e mondiale
Il consolidato fiscale - mondiale e nazionale -, introdotto dalla presente Riforma fiscale, potrà essere applicato, su opzione triennale (consolidato nazionale) o quinquennale (consolidato mondiale) solo al verificarsi di opportuni requisiti. La disciplina generale prevede che il reddito o le perdita imponibili di ciascuna società del gruppo, singolarmente considerate, vengano imputate in toto (consolidato nazionale) o proporzionalmente alla partecipazione posseduta (consolidato mondiale) alla base imponibile della società controllante residente nel territorio dello stato italiano che possegga, direttamente o indirettamente, più del 50% del diritto di voto esercitatile nelle società estere da consolidare.
La disciplina del consolidato fiscale mondiale non si applica ai gruppi esteri mentre quello nazionale sarrebbe conveniente per una holding italiana in quanto le permetterebbe di compensare il risultato imponibile di ciascuna società consolidata.
10. Stabile organizzazione
La Riforma fiscale introdurrà nel sistema legislativo italiano la definizione di stabile organizzazione già contenuta nella Convenzione Modello dell’OCSE.
11. Operazioni straordinarie
Le attuali disposizioni in materia di operazioni straordinarie sono state incorporate nel futuro testo della Riforma fiscale che, a riguardo, introduce alcune novità di rilievo. Le nuove disposizioni ribadiscono la neutralità fiscale delle operazioni di fusione e di scissione eliminando la possibilità di affrancare i disavanzi che emergono mediante il pagamento di un imposta sostitutiva o gratuitamente tramite franchigia (pari alle imposte già pagate sui maggiori valori che si intendono affrancare, o su una parte degli stessi). Altre novità riguardano le operazioni di trasformazione e cessione d’azienda con riferimento alle modalità impositive delle eventuali plusvalenze emergenti o al trattamento fiscale delle riserve.
12. Controlled foreign companies
La disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFCs) è stata modificata in modo da ricomprendere ne suo ambito di applicazione, oltre alle società controllate localizzate nei Paesi a fiscalità privilegiata, anche le società collegate residenti in tali Paesi.

Gianluca Alparone


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