Home | Le notizie | Lo sport | I canali | Le tue foto | Brindisi Links | E-mail |

.Le news di Brundisium.net
.Lo sport: calcio, basket, volley

.I canali di Brundisium.net:

...· Approfondimenti
...· Appuntamenti
...· Arte
...· Beauty & Wellness
...· Brindisi vista da...
...· Cinema
...· Economia
...· Formazione e Lavoro
...· Frequently Asked Questions
...· Isola di G. Sciarra
...· Le tue foto
...· Libri
...· Musica
...· Personaggi
...· Poesia
...· Pubblica utilità
...· Salute
...· Scompartimento
...· Stelle e Strisce
...· Teatro
...· Università
...· Viaggi
...· Video

Brundisium.net
.Ti dico la mia
.Saluti
.La bacheca del calcio
.Il tabellone del basket
.Il muro del volley
.Baci e carezze
.Alma Mater
.La Chat di Brundisium.net
.Indice del sito
.Invia le tue foto
Brundisium.net
Economia: Leasing di auto: stop ai vantaggi di rivolgersi a fornitori comunitari



Ultime pagine I canali Ricerca

Economia » 10/01/2004

Leasing di auto: stop ai vantaggi di rivolgersi a fornitori comunitari

Premessa

La Commissione Europea lo scorso 23 dicembre ha emanato una proposta di modifica della Direttiva Iva (il complesso di norme cui, per intendersi, il legislatore italiano deve rifarsi per stabilire le regole interne inerenti il funzionamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto) destinata a stravolgere un’abitudine spesso ricorrente dei contribuenti italiani (in particolare quelli ubicati nelle località di confine oppure quelli “con il pelo sullo stomaco” per quanto attiene l’elusione fiscale) di prendere le auto in leasing oltre confine.
Entrando nello specifico, la Commissione, proprio per evitare comportamenti elusivi che altro non generano – a parte il vantaggio economico del contribuente – se non un’alterazione della libera concorrenza a livello comunitario, ha in mente di modificare il criterio di territorialità delle prestazioni di servizi tra soggetti residenti in Paesi membri differenti.
Secondo questa nuova possibile previsione, l’imposta non si pagherà più nel Paese in cui è ubicato il locatore – in molti casi facendo così si beneficiava già da subito di un’aliquota più bassa rispetto al nostro 20% – ma nel Paese del locatario e applicando poi le regole, come quelle ad esempio della detrazione, imposte in quest’ultimo Paese (e ricordiamo che in Italia la detrazione dell’Iva sui costi attinenti le auto, a differenza di altri Paesi, è molto limitata).
Facile capire che per le imprese italiane potranno finire i tempi di facili e vantaggiosi raggiri fiscali sia pur, finora, considerati leciti.

La portata ed il contenuto della norma

Oggi i servizi di locazione finanziaria (leasing) di mezzi di trasporto tra soggetti passivi d’imposta ubicati in Paesi diversi della Comunità Europea seguono, al fine di determinare la territorialità dell’Iva cioè di capire in quale Paese l’imposta sia dovuta, le regole di cui all’art. 7 comma 3 del Dpr 633/72 in base alle quali l’imposta è dovuta nel Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio cioè chi loca l’auto per intenderci.
Ad esempio un’impresa italiana può prendere l’auto in leasing per il proprio amministratore da una società di leasing tedesca beneficiando da subito in fattura di un’aliquota Iva del 16% invece che del 20% che dovrebbe corrispondere ad un altro qualunque locatore italiano.
Si nota subito che il contribuente sconta un 4% di risparmio netto, e i benefici non si esauriscono qui.
L’aspetto se vogliamo ancora più interessante è che secondo le disposizioni dell’art. 38–ter del citato decreto, il contribuente italiano può chiedere a rimborso l’imposta (Iva in questo caso) di cui dovesse essere creditore nei confronti di altra amministrazione finanziaria – nel nostro caso quella tedesca – ed è qui che viene il bello: secondo la normativa tedesca l’Iva sulla locazione finanziaria di mezzi di trasporto (auto per l’amministratore della società locataria) è detraibile (cioè un credito) per un importo pari al 50% dell’Iva corrisposta contro il 10% di detraibilità concessa in Italia qualora il leasing avesse avuto come controparte un locatore italiano.
In altri termini un altro 40% di beneficio in termini di Iva. Ma facciamo un esempio: su un contratto di leasing per l’acquisizione di un’auto con contratto Italia su Italia con canone annuo 100, il contribuente versa 20 di Iva e ne recupera 2; quindi il costo totale dell’operazione è 118.
Su un contratto di leasing nei medesimi termini con un locatore tedesco, il soggetto italiano versa 16 di Iva e ne recupera 8; quindi il costo totale dell’operazione risulta pari a 108.

Conclusioni

Per porre rimedio a questa sperequazione e alla conseguente distorsione dei principi della libera e leale concorrenza, la Commissione ha proposto appunto di modificare il disposto normativo di cui al citato art. 7 comma 3 stabilendo che si seguano le regole previste nel Paese del locatario come dire, nel nostro caso, l’applicazione delle medesime regole (di aliquota e di detrazione su tutte) previste per lo scambio di servizi all’interno dei confini nazionali.
Questo aggiramento del raggiro non è altro che un mero tentativo di tutela dei principi anzidetti che però non elimina il problema di fondo da cui si generano queste situazioni di disequilibrio, ovvero di una disciplina Iva interna ai vari Paesi (a partire da aliquote non uniformi) differente da Paese a Paese, nonostante le disposizioni di armonizzazione comunitarie.

dott. Gianluca Alparone


Ultime pagine I canali Ricerca

Rassegna stampa
Brundisium Tv
Sfondi per il desktop
Fiamma - La sala giochi
Brindisi Links


Chi siamo | Contattaci | Credits | Note per gli utenti | Indice del sito | | Brundisium.net in home page