Approfondimenti » 21/10/2007
I misuratori di velocità non omologati vanno confiscati. Di Aldo Indini
Il Codice della Strada con il comma 6 dell’art. 142, sancisce: "Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, …".
E’ costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione: la violazione è valida solo se rilevata con apparecchiature debitamente omologate.
A partire dal 1993, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha rilasciato, per misuratori di velocità, solo decreti di autorizzazione e non di omologazione ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che a norma dell’art. 192 comma 2 del Regolamento di Esecuzione è tenuto all’omologazione dei prototipi, ha espresso parere favorevole per il rilascio delle autorizzazioni, senza provvedere all’omologazione dei prototipi.
L’ inosservanza alla norme del C.d.S. sulla mancata omologazione dei prototipi, induce l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Ancona, con nota prot. n. 4440/2004 area IV/Dep. 22.03.2005 avente per oggetto: Apparecchi Telelaser LTI 20 20 – Autovelox 104/C-2, a porre specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Ministero con nota prot. n. 134/2005 in data 27 giugno 2005, precisa alla Prefettura di Ancona che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo.
Il parere di risposta al quesito, viene divulgato dal Ministero dell’Interno, a tutti gli organi competenti, con nota in data 30 giugno 2005 prot. n. 300/A/1/43252/144/5/20/3.
Con doglianza del 4 aprile 2007 il sottoscritto chiede al Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Presidenza della Repubblica, di valutare l’abrogazione del comma 6 dell’art. 142 del Codice e del comma 2 dell’art. 192, del Regolamento che obbligano l’omologazione dei prototipi.
La legge 2 ottobre 2007 n. 160, ha invece riconfermato il comma 6 dell’art. 142 che, "Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, (aggiunge) anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati. … specifica omologazione per i misuratori di velocità “Tutor”, tutt’oggi usati privi di omologazione".
Ne deriva che in mancanza di omologazione, il Codice della Strada con il comma 9 dell’art. 45 sancisce: "Chiunque abusivamente costruisce fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati (come nel nostro caso) o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e soggetto, ove il fatto con costituisca reato, alla sanzione amministrativa …" .
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione…..
Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
|