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Economia: Regime IVA delle cessioni di rottami e simili



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Economia » 21/01/2004

Regime IVA delle cessioni di rottami e simili

La legge 326/2003 (Collegato fiscale alla finanziaria 2003) che ha convertito con modifiche il decreto 269/2003, ha introdotto una nuova regolamentazione ai fini dell’Iva per quanto attiene le cessioni di cui all’oggetto, che riteniamo opportuno segnalare alle imprese eventualmente interessate.

Premessa

L’art. 35 del citato decreto 269 del 2 ottobre 2003 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003, ha modificato sostanzialmente il regime Iva delle cessioni di rottami disciplinate dall’art. 74 del Dpr 633/72. In estrema sintesi è stato introdotto il regime di imponibilità dell’Iva su tali operazioni che sarà però assolta dal cessionario, qualora soggetto passivo di imposta, mediante il meccanismo del reverse charge (autofatturazione) e non dal cedente.

Ambito soggettivo

La nuova disciplina si estende indistintamente su rivenditori abituali di detti materiali ovvero su imprese che solo occasionalmente procedono a questo tipo di cessioni. Non si ravvedono nella nuova disciplina limitazioni inerenti il volume d’affari come nel previgente regime.

Ambito oggettivo

Le nuove regole si applicano ai beni indicati al comma 7 (ex comma 8) e al comma 8 (ex comma 9) dell’art. 74 del Dpr 633/72 ed in particolare quindi: Comma 7:
- rottami, cascami, e avanzi di metalli, carta da macero, stracci e scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica anche nel caso detti beni siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattai o lingotti o sottoposti ad altri trattamenti per facilitarne l’utilizzo, il trasporto o lo stoccaggio;
- ghise;
- leghe del ferro o altri prodotti ferrosi;
- graniglie o polveri di ghisa, ferro o acciaio.
Comma 8:
- rottami, cascami e avanzi di metallo non ferrosi e relativi semilavorati;
- rame raffinato, grezzo e relative leghe;
- nichel grezzo anche in lega;
- alluminio grezzo anche in lega;
- piombo grezzo, raffinato o in lega;
- zinco o stagno grezzi o in lega;
- filo di rame con diametro superiore ai 6 millimetri;
- filo di alluminio o leghe di alluminio con diametro superiore ai 7 mm.
- barre di ottone.

Gli adempimenti Iva

Detti adempimenti e sempre qualora il questi sia un soggetto passivo di imposta, sono a carico del cessionario che dovrà pertanto integrare la fattura ricevuta senza applicazione dell’Iva dal cedente, indicando aliquota ed importo dell’imposta e registrare tale documento sia nel registro degli acquisti (ai fini della detrazione) che delle vendite – o dei corrispettivi – nei termini prescritti dalla legge.
Con i dovuti accorgimenti, la medesima procedura si applica anche nel caso il cedente sia un soggetto residente in altro Paese comunitario o extracomunitario.
In particolare in quest’ultimo caso l’imposta si assolve in dogana con annotazione sulla bolletta del titolo di imponibilità e previo rilascio da parte del cessionario di dichiarazione che attesti il motivo del mancato versamento dell’Iva (art. 74, ottavo comma Dpr 633/72).
Tanto premesso il cedente è semplicemente tenuto, come prima, ad emettere fattura senza applicazione dell’imposta (utilizzando il riferimento agli anzidetti commi come titolo di non imponibilità) senza perdere evidentemente il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti inerenti.
A differenza dal regime delle cessioni di oro da investimento, la nuova normativa non prevede la possibilità per il cedente si optare per il sistema ordinario di applicazione dell’imposta.

Entrata in vigore

A dispetto delle norme a tutela del contribuente (L. 212/2000 – Statuto del contribuente), le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dall’entrata in vigore (alias pubblicazione sulla GU) del decreto 269 e pertanto dal 2 ottobre 2003.
Unica eccezione è data per le cessioni di “barre di ottone” che essendo state inserite nel novero dalla legge di conversione, rientrano nel regime a decorrere dal 26 novembre 2003.

Dott. Gianluca Alparone


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