Approfondimenti » 07/03/2009
Parcheggi a pagamento: le delibere comunali non possono derogare al C.d.S.. Di Aldo Indini
Il Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285, unitamente al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495, veniva aggiornato con modifiche ed integrazioni dal D.L. 27/06/2003, n. 151 convertito in Legge, 01/08/2003, n. 214.
Nel Codice, il segnale di zona a traffico limitato, in base all’art. 135 del Regolamento di Esecuzione comma 14 (fig. II.322 a e b), indica l’inizio dell’area in cui l’accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All’uscita viene posto il segnale di fine zona a traffico limitato. L’articolo prosegue; « con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all’articolo 7,comma 8 del Codice ».
Dette zone sono quelle rivenienti dall’art. 7 comma 8 del Codice ove non sussiste l’obbligo nelle immediate vicinanze dei parcheggi a pagamento, (strisce blu) di tracciare un’adeguata area priva di vincoli (strisce bianche), per quelle zone definite «A» dall’art. 2 del decreto Ministero Lavori Pubblici 2 aprile 196, n. 1444, pubblicato nella G. U. n. 97 del 16/041968, sono zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico,
La delibera della Giunta Comunale n. 697 del 20/09/2002, delimita nel centro cittadino, una zona di particolare rilevanza urbanistica, per esigenze prioritarie di traffico, individuando n. 1705 stalli a strisce blu.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 124 del 30/09/2002 individua le aree di parcheggio, da assoggettare a pagamento, per complessivi n. 5113 posti auto a pagamento senza custodia, e comprensivi dei 1705 posti auto, nella zona di particolare rilevanza urbanistica e degli stalli riservati agli invalidi.
A motivazione sulla nuova disciplina dei parcheggi a pagamento è riportata in una relazione del Settore Trasporti a firma del Dirigente Arch. Attolini e dell’Assessore Geom. Siccardi, che ne giustifica l’esigenza: « che gli studi riguardanti il settore della sosta, hanno ampiamente dimostrato come l’effettiva rotazione delle autovetture, sia direttamente correlata al grado di vigilanza repressiva posta in essere, si da evitare intralci e permettere il soddisfacimento delle esigenze di un più gran numero di utenti ».
Con il comma 11 dell’art.7 del Codice della Strada, « nelle zone di particolare rilevanza urbanistica di cui al comma 8 « i comuni hanno facoltà di rilevare con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso ».
La grave situazione finanziaria della Società Multiservizi, non trovando il Comune altre soluzioni, induce il Presidente della Brindisi Multiservi S.p.A. Giovanni Brigante a diffondere un manifesto privo di data, ma che verrà esposto al pubblico dal 31/10/2002 al 29/11/2002: informa i cittadini che a partire dall’ 11 novembre 2002, è aperto un apposito ufficio ove è possibile presentare richieste di permessi di sosta, richiedere abbonamenti per i residenti, e i lavoratori delle zone del centro cittadino e tutte le modalità di rilascio.
Il fatto è sconvolgente, se è pur vero l’immediata necessità di un introito di fondi, induce il Presidente Giovanni Brigante ad anticipare i tempi, non viene tenuto presente il danno futuro che provoca un’ordinanza emessa successivamente, e che deve attenersi a quanto già noto ai cittadini. Affichè la firma della stessa possa avere attinenza con il manifesto diramato dalla Multiservizi: la stessa ordinanza sarà firmata non dal Sindaco Giovanni Antonino ma dal Vice Sindaco Salvatore Brigante.
Con ordinanza in materia di traffico e circolazione n. 2264 dal Palazzo di Città, in data 30 novembre 2002, a firma del Vice Sindaco Dott. Salvatore Brigante, con parere favorevole del Dirigente a Trasporti Arch. Sergio Attolini, nel rispetto della volontà politica, viene disposta l’organizzazione della sosta a pagamento dei 5113 stalli, di cui 1705 nella zona di particolare rilevanza urbanistica.
Inizia, con quest’ordinanza la deroga da parte del Comune al C.d.S.. A partire dal 12/11/2002 (Sindaco Antonino, Assessore Siccardi) al 22/01/2007 ( Assessore Bruno e Assessore Chiantera) con costanti note, mai riscontrate, ma diffuse anche dalla stampa; inutilmente cerco di far comprendere che « l’ordinanza sindacale 2264/2002, non è conforme alle norme del Codice della Strada ed è un danno economico per il Comune ».
Il codice prevede che parte dei 1705 posti auto l’ordinanza può disporre solo di spazi da destinare a residenti, i restanti spazi ad effettiva rotazione da parte di tutti gli utenti.
Rilasciati circa 700 posti auto a nuclei familiari al costo di €. 6 annuo, e tolti 59 stalli per parcheggio invalidi, rimanevano oltre 900 posti auto per gli utenti, da usufruire a rotazione al costo di € 1, ora di sosta o frazione.
Venne invece stabilito, (in contrasto con il Codice della Strada): « Ai lavoratori dipendenti ed autonomi, presso attività economiche ed uffici, nelle zone soggette a pagamento viene inoltre concesso il rilascio di un abbonamento forfetario per la sosta delle autovetture. Gli importi per gli abbonamenti vengono fissati: annuale €. 150 oltre IVA e semestrale di .€. 75 altre IVA e €. 6 per il rilascio dell’abbonamento ». Rilasciati circa 500 abbonamenti forfettari. Si riduceva il costo di €. 1,00/ora per i cittadini (calcolo effettuato solo per 5 ore mattino giorni lavorativi) in €. 0,13/centesimi per gli abbonati, con un enorme danno per l’Amministrazione.
Ad aggravare la situazione, « gli stessi privilegi sono estesi per i residenti in altri comuni, ma con domicilio a Brindisi »; non se ne conosce il numero e quali locali furono ritenuti domicilio. Inoltre individuati 59 stalli di parcheggio da riservare a veicoli per invalidi.
Sono esonerati dal pagamento « i veicoli di polizia, di pronto intervento nell’espletamento delle suddette funzioni ed i veicoli delle aziende ENEL , TELECOM, EAAP, CAMUZZI, ASL…nonché ai rappresentanti di pubbliche istituzioni, segnalati direttamente dal Sindaco » (assessori, consiglieri, presidenti di commissioni, di quartieri con relativi componenti, ecc.), motivo per cui non esistono parcheggi a pagamento, disponibili per gli utenti nella zona di rilevanza urbanistica.
Le successive ordinanze sindacali non ne hanno modificato la sostanza neanche dopo il richiamo della Suprema Corte di Cassazione, Sezione seconda civile che con sentenza n. 12834 del 31 maggio 2007, ritiene che per i « Parcheggi a Pagamento: le delibere comunali non possono derogare al C.d.S.».
Ovviamente quanto innanzi è solo l’inizio se la Cassazione ritiene anche: « Nulla la delibera del comune che permette di sanare l’omesso pagamento della sosta su spazi blu prima della notifica o contestazione », senza entrare nel merito delle iniziative della Corte dei Conti.
Sono in attesa di conoscere la sentenza del Giudice di Pace di Brindisi sul perché ritiene nulle tutte le contestazione effettuate nella zona di particolare interesse urbanistico da parte dei Vigili Urbani ed Ausiliari del Traffico.
Non va dimenticato il danno subito dal Comune nel 2003, con l’annullamento di 12.000 contravvenzioni sui parcheggi a pagamento, per deroga nell’applicazione delle norme del C.d.S. annullamento che si concluse con le scuse dell’Amministrazione Comunale alla cittadinanza, da parte dell’Assessore alla Trasparenza Carmelo Palazzo.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi.
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