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Approfondimenti: Anche il Comune può essere responsabile per i danni da randagismo



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Approfondimenti » 04/11/2011

Anche il Comune può essere responsabile per i danni da randagismo

A deciderlo la III sez. della Cassazione civile con sentenza n. 23.08.2011 n° 17528 la quale ha disposto che i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani randagi, siano essi smarriti o meno dai proprietari, spettano anche ai Comuni, tenuti unitamente ai soggetti pubblici e non designati dalla legge ad evitare che animali vaganti possano arrecare danni ai cittadini presenti nel proprio territorio.
In passato, il giudice di legittimità si era già pronunciato sull’argomento. A confermarlo le conclusioni della decisione n. 10190/10, nella quale si affermava che dovevano considerarsi responsabili in via solidale dei danni da randagismo sia l’Asl territorialmente competente, sia il Comune.
Difatti, secondo il disposto normativo in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l’organo istituzionale cittadino non è esente da responsabilità per violazione degli specifici obblighi di prevenzione e controllo, come attesta, in tal contesto, anche la legge regionale della Campania n. 36/93.
In tal caso, il Comune avrebbe valicato limiti esterni alla sua attività discrezionale, riassunti dall’art. 2043 c.c., norma disciplinante la responsabilità aquiliana o neminem ledere, secondo cui in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione.

Geom Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi


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