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Economia: Tecno-Tremonti: ancora fiscale l’incentivo alla crescita



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Economia » 19/02/2004

Tecno-Tremonti: ancora fiscale l’incentivo alla crescita

Premessa
Nel pacchetto di norme collegate alla manovra Finanziaria per il 2004 ritroviamo (come fu per la Tremonti-bis o per la Tremonti-Sud) una forma di incentivazione a favore degli investimenti basata sulla concessione di bonus fiscali alle imprese che ne pongono in essere.
Quest’anno l’area aziendale che si punta a incentivare è quella della ricerca e sviluppo, da sempre motore d’avviamento per nuove invenzioni e per la messa a punto di nuovi processi produttivi, premesse fondamentali per la crescita.
In sintesi, la norma riconosce una deduzione fiscale – ossia un abbattimento del reddito imponibile da portare a tassazione – specifica per le imprese che investono in nuovi progetti ed ovviamente, l’ammontare della deduzione aumenta proporzionalmente a quanto si sia investito.
La condizione imprescindibile è che tali costi possano essere considerati immobilizzazioni immateriali ovvero investimenti destinati a manifestare la propria utilità economica, cioè impatto sui ricavi, per più di un esercizio.
L’obiettivo quindi per quest’anno è puntare sullo sviluppo tecnologico delle imprese per una maggiore competitività ed un portafoglio prodotti/servizi sempre più all’avanguardia.
Prima di entrare nei dettagli, precisiamo che il bonus fiscale si rivolge sia alle persone fisiche che alle società titolari di reddito d’impresa (non si applica quindi per esempio ai professionisti) e si riferisce solo ad uno sconto sulle imposte sui redditi (IRPEF per le persone fisiche e l’IRES per le società) rimanendone pertanto estranea l’Irap.
Il bonus matura per gli investimenti effettuati nell’anno 2004 ed è pertanto utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativi a tale esercizio.

Descrizione dell’incentivo: gli investimenti rilevanti
Il pacchetto di norme di incentivazione fiscale (che contiene peraltro anche altre misure attinenti altri comparti dell’attività d’impresa come verrà illustrato nell’ultimo paragrafo) ha come aspetto pregnante le spese sostenute dall’azienda per la ricerca e lo sviluppo.
Per l’individuazione dei costi che in tal senso possono essere rilevanti per accedere alla agevolazione, si può, anzi si deve, fare riferimento ai principi contabili redatti dai dottori commercialisti e ragionieri che classificano i costi di ricerca e sviluppo (di seguito R&S) in funzione delle finalità per cui vengono sostenuti ed in particolare in tre categorie:
1. costi di ricerca di base: che finanziano un’attività volta allo studio, alla sperimentazione, all’indagine ed alla ricerca che non hanno finalità definite con precisione, avendo quindi per l’impresa un’utilità generica;
2. costi di ricerca applicata: che si riferiscono invece ad un complesso di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità di realizzare uno specifico progetto di utilità per l’impresa;
3. costi di sviluppo: che si riferiscono alla applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite dall’esterno per la finalizzazione di un progetto o un programma di produzione di beni o servizi nuovi o migliorati rispetto al passato prima della messa in produzione.
La categoria dei costi di cui alla categoria 1. non risultano mai agevolabili secondo le disposizioni di legge in esame, per il semplice fatto che i principi contabili stabiliscono che questo genere di costi devono essere considerati costi dell’esercizio in cui vengono sostenuti e quindi non immobilizzazioni come prescritto dalla norma agevolativa.
I costi delle categorie 2. e 3. (costi di ricerca applicata e sviluppo) d’altro canto possono essere interessati alla agevolazione in oggetto a condizione che:
- siano effettivamente connessi ad uno specifico progetto realizzabile da parte dell’impresa;
- siano precisamente identificabili e misurabili oltre che recuperabili grazie al conseguimento dei ricavi che si genereranno dalla realizzazione del progetto.
I primi chiarimenti ministeriali apparsi permettono di desumere che al fine di accedere al beneficio fiscale non è necessario che queste spese aventi utilità pluriennali risultino effettivamente iscritti in contabilità fra le immobilizzazioni, ma rileva, in luogo di questo criterio formale, quello sostanziale della reale natura di investimento durevole ovvero destinato a generare ricavi per più di un esercizio (sempre che evidentemente si tratti di costi di ricerca applicata o sviluppo, perché quelli di ricerca di base ne sono sempre esclusi).

Descrizione dell’incentivo: come calcolare la deduzione
Per i costi che rispettano le prerogative di cui sopra è prevista, come appunto anticipato, oltre alla deducibilità fiscale degli ammortamenti annuali da calcolarsi sulla base dei coefficienti ministeriali (25% del loro ammontare per anno), una ulteriore deduzione fissa di base del 10% rispetto al costo totale (per una deduzione totale quindi per l’anno 2004 del 35% del costo sostenuto), nonché un’ulteriore 30% dell’eccedenza tra l’investimento in R&S spesato nello stesso anno rispetto alla media degli investimenti della stessa natura effettuati nel precedente triennio (2001, 2002 e 2003).
Questo notevole beneficio trova un’unica limitazione nel fatto che il totale della deduzione (quella del 10% del costo e quella del 30% dell’eccedenza) non può eccedere il 20% della media dei redditi dei medesimi anni 2001, 2002 e 2003 escludendo eventualmente le annualità che avessero dovuto chiudere in perdita fiscale.

Descrizione dell’incentivo: un esempio pratico
Esaminiamo preliminarmente i dati dell’impresa Alfa srl negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo quelli che sono i dettami della norma.
Anno 2001 Investimenti in R&S: Euro 10.000 Reddito imponibile: 500.000 Euro
Anno 2002 Investimenti in R&S: Euro 28.000 Perdita fiscale: 75.000 Euro
Anno 2003 Investimenti in R&S: Euro 7.000 Reddito imponibile: 200.000 Euro

Tanto premesso, ai nostri fini interessa la media del triennio relativa agli investimenti in R&S e al reddito imponibile (prescindendo dall’esercizio in perdita):
MEDIA degli INVESTIMENTI in R&S: 10.000 + 28.000 + 7.000 = 45.000 / 3 = 15.000 Euro (A)
MEDIA dei REDDITI IMPONIBILI: 500.000 + 200.000 = 700.000 / 2 = 350.000 x 20% = 70.000 Euro (B)

Passiamo a questo punto all’anno 2004 dove abbiamo un reddito imponibile di Euro 150.000 (al netto dell’ammortamento di Euro 7.500 pari al 25% delle spese di R&S sostenute dall’impresa nell’esercizio per un ammontare di Euro 30.000.
Senza l’agevolazione in parola, il beneficio fiscale derivante dall’investimento di cui sopra sarebbe pari alle imposte che si pagano in meno grazie al solo ammortamento delle spese anzidette e cioè:
7.500 Euro (ammortamento fiscale delle spese di R&S)
x 33% - (aliquota IRES per il 2004)
= 2.500 EURO (IRES)
L’impresa viene a pagare 50.000 Euro di IRES pari a 150.000 Euro x 33%.
In presenza della agevolazione all’impresa compete una ulteriore deduzione pari :
a. al 10% dell’investimento: 30.000 x 10% = 3.000 Euro
b. al 30% dell’eccedenza tra 30.000 e 15.000 (A): 15.000 x 30% = 4.500 Euro
Avremo pertanto una deduzione ulteriore pari a Euro 7.500, interamente rilevante ai fini della agevolazione fiscale, in quanto inferiore a 70.000 Euro cioè il 20% del reddito medio 2001-2003 (B).
La deduzione aggiuntiva dovuta al pacchetto di norme in esame è pari, come detto, a Euro 7.500 ciò significa un risparmio in termini di IRES pari a Euro 2.500.
La società Alfa dovrà pertanto versare per l’anno 2004 un’imposta IRES pari a 47.500 in luogo di 50.000 Euro.
Lo stesso identico criterio di calcolo della deduzione di cui sopra, spetta anche alle Piccole o Medie Imprese per un altro tipo di investimento; in particolare ci si riferisce alle PMI che al fine di sfruttarne le sinergie si aggregano in consorzi o in altre alleanze contrattuali nell’investimento in innovazioni informatiche.

Le altre norme agevolative previste dal programma
Il medesimo impianto normativo prevede oltre alle agevolazioni anzi descritte altre misure di incentivazione allo sviluppo imprenditoriale dell’impresa ed in particolare è prevista la deducibilità integrale dei costi per determinati investimenti (che di seguito si illustrano); tali costi in questo modo è come se fossero concessi in deduzione due volte, visto che risultano comunque già interamente deducibili come componente di costo per l’impresa.
Si tratta di costi relativi a:
1. Partecipazione, con esposizione di prodotti, in fiere che si tengano oltre i confini nazionali;
2. Assunzione come stagisti di studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero di diplomati o laureati da non oltre un anno;
3. La quotazione in borsa o in altri mercati regolamentati.
E’ come se per questi costi venisse riconosciuto un bonus fiscale cioè uno sconto pari al 33% del loro importo (stante l’aliquota IRES per il 2004).
Tutti questi costi, qualora si intenda accedere all’agevolazione sia per l’area R&S, che per le PMI sia per gli ultimi ambiti di cui sopra, devono essere indicati in un apposito prospetto che deve essere sottoscritto per conferma da un membro del collegio sindacale ove previsto ovvero da un commercialista, consulente del lavoro o ragioniere o anche da un revisore contabile o da un membro di un CAF.

Gianluca Alparone


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