Approfondimenti » 16/08/2009
Insozzamento della sede stradale. Di Aldo Indini
A partire dall’ 8 agosto 2009, una parte delle nuove norme del Codice della Strada, sono entrate in vigore con la Legge 15 luglio 2009, che comprende anche sanzioni per l’insozzamento della sede stradale.
Con l’introduzione dell’art. 34 bis del C.d.S., è prevista una sanzione amministrativa di rilevate entità (€. 500), per chi getta dai veicoli, in sosta o in movimento, rifiuti od oggetti che determinano l’insozzamento della strada.
La nuova norma si applica alle strade pubbliche e non su quelle private anche se di uso pubblico. Il termine “insozzare” utilizzato dalla norma, si suppone, che intende circoscrivere che l’insozzamento solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato, staremo a vedere.
In precedenza con l’art. 15 comma 1, lett. f, resta applicabile solo se l’imbrattamento o l’insudiciamento della sede stradale sia prodotto da pedoni o in ogni caso, non provenga da veicoli in sosta o in transito.
Restano, inoltre, salve le disposizioni di cui al D.L.vo 152/2006, che è relativo all’abbandono di rifiuti su aree pubbliche. Per le stesse ragioni resta salva la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze del Comune per l’insozzamento della strada che, in virtù delle disposizioni del comma 6 dell’ art. 3 della nuova legge 94/2009, è stata innovata alla presente disposizione.
Ora la legislazione è completa in ogni sua parte, occorre farla rispettare per evitare che, chi indossa la maglietta “ NO AL CARBONE ”, in un provvedimento riportato da Brundisium net del 06/08/2009, due giorni prima dell’entrata in vigore della nuova legge, continui a denunziare il:“ Degrado ed assenza del senso civico”.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
|