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Approfondimenti: Il parcheggio vuoto di Via del Mare. Di Aldo Indini



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Approfondimenti » 26/02/2010

Il parcheggio vuoto di Via del Mare. Di Aldo Indini

Con l’entrata in servizio del parcheggio di via del Mare, da più parti si elevano lamentele su di un uso non conforme alle aspettative dell’utenza.
La questione non si limita al nuovo parcheggio, ma coinvolge tutto il centro direzionale in quanto il Comune di Brindisi, con gli atti deliberativi, non si è attenuto agli obblighi imposti dall’art. 7 del C.d.S.
Su simili comportamenti delle pubbliche amministrazioni la Suprema Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, con sentenza n. 12834 del 31 maggio 2007, ha pronunziato: « Parcheggi a Pagamento: le delibere comunali non possono derogare al C.d.S.»
Con delibera n. 697 del 20/09/2002, la Giunta Comunale stabilisce il centro cittadino, “zona di particolare rilevanza urbanistica” e individua n. 1.705 posti auto.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 124 del 30/09/2002 prevede le aree di parcheggio, da assoggettare a pagamento, senza custodia, per complessivi n. 5113 posti auto compresi i 1705 posti auto, nella zona di particolare rilevanza urbanistica, e gli stalli riservati agli invalidi.
Nelle zone di rilevanza urbanistica, come è noto, non sussiste l’obbligo nelle immediate vicinanze dei parcheggi a pagamento, (strisce blu) di tracciare un’adeguata area priva di vincoli (strisce bianche)., ma i comuni hanno facoltà di rilevare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati «dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso ».
Per la individuazione e limiti delle “zone di particolare rilevanza urbanistica”, il Codice prevede lo stesso segnale di “zona a traffico limitato”, in quanto l’utente, con il pannello aggiuntivo, deve essere messo a conoscenza che entra in una zona priva di vincoli ( strisce bianche) e che in detta zona è vietato riservare spazi se non quelli previsti dal codice.
Con ordinanza in materia di traffico n. 2264, in data 30 novembre 2002, riconfermata nel 2004, viene disposta l’organizzazione della sosta a pagamento dei 1705 stalli nella zona di particolare rilevanza urbanistica, parte dei quali da destinare ai soli residenti, al costo di € 6 annuo mente i restanti stalli, da utilizzare a rotazione da parte di tutti i cittadini al costo di € 1,00 ora o frazione.
In attuazione della delibera di Giunta Comunale, venne invece stabilito, a danno dei cittadini e in contrasto con le norme del Codice della Strada, che ai lavoratori dipendenti ed autonomi, presso attività economiche, di commercio ed uffici, nelle zone soggette a pagamento, concesso il rilascio di un abbonamento forfetario per la sosta delle autovetture, il cui costo si rileva di circa €. 0,13/ora.
Ad aggravare la situazione, « gli stessi privilegi sono estesi per i residenti in altri comuni, ma con domicilio a Brindisi ».
Sono esclusi da tariffe i veicoli delle aziende ENEL, TELECOM, EAAP, CAMUZZI, ASL… nonché ai rappresentanti di pubbliche istituzioni, segnalati direttamente dal Sindaco » (assessori, consiglieri comunali e provinciali, presidenti di commissioni, di quartieri con relativi componenti, ecc.)
Tutto quanto innanzi è illegittimo perché in contrasto con il Nuovo Codice della strada. D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, art. 7, com. 1/d, - 8 – 9 – 10, con le sentenze della Cassazione ed i chiarimenti Ministeriali, ove tutti indistintamente, anche coloro che sono muniti del contrassegno invalidi, in sosta nelle strisce blu, pagano la sosta come qualunque cittadino, ma ciò viene ignorato dal Comune di Brindisi , mentre il Giudice di Pace accoglie i ricorsi sui parcheggi a pagamento, nel ritenere che il Comune di Brindisi non si è attenuto agli obblighi imposti dall’art. 7 del C.d.S..

Con queste premesse spostiamoci al parcheggio di Via del Mare, dove probabilmente, come previsto dal Codice della Strada, la Giunta Municipale ha disposto il parcheggio a pagamento di €. 1/h, in tutta l’area.
Non essendovi in tutti gli accessi al centro storico direzionale i cartelli di zona a traffico limitato, che indichino la zona di rilevanza urbanistica ( art. 135 comma 15 – Regolamento, D.P.R. n. 495/1992), non siamo a conoscenza se il parcheggio di Via del Mare rientra nella “zona di rilevanza urbanistica” motivo per cui, se non rientra, il comune è tenuto a dividere la stessa area sia con stalli a strisce blu, sia senza dispositivi di durata della sosta, con stalli a strisce bianche, ( art. 7 comma 8, Codice D.Lgs. n. 285/1992).

Poniamo il caso che il parcheggio deve ritenersi rientrante nella zona di rilevanza urbanistica con gli stalli tutti con strisce blu al costo di €. 1/h, pertanto l’utente deve recarsi ad un esercizio commerciale, il cui proprietario e le relative commesse, sostato negli stalli blu, in prossimità del negozio, con il costo di 0,13/h; lo stesso dicasi se deve recarsi al Comune, ad una Banca, ad una agenzia di viaggio.
Sarebbe opportuno che tutti coloro che usufruiscono di agevolazioni vanno a parcheggiare in via del Mare, mentre i 1.705 stalli disponibili nella “zona di rilevanza urbanistica”, da delimitare con apposita segnaletica, 1.000 da destinare indistintamente a rotazione a tutti gli utenti, con il pagamento di €. 1/h, (con un notevole introito per la Multiservizi) 600 stalli da destinare ai residenti ( a basso onere perché insufficienti) ed i restanti 105 ai muniti di contrassegno invalidi o personalizzati.
Se ritenuto opportuno, ritornare al periodo antecedente il 2002, ove gli attuali 2.000 stalli, suddivisi nella stessa misura in stalli bianchi e blu, con percentuale per invalidi, in 20 zone ripartite per il centro, con le relative soste di carico e scarico ed emergenza.
Ciò si rende indispensabile, anche con la violenta introduzione del carro attrezzi, che ovviamente rimuove le auto degli utenti che trovano le strisce blu sempre occupate dai privilegiati, evitando eccessi come nei pressi del Comune che vige il divieto di sosta con rimozione, cartello ove necessaria specifica ordinanza che espliciti che la sosta intralcia la circolazione, ma il sottostante pannello aggiuntivo esclude i veicoli comunali, che essendo comunali non intralciano.
Nella piazza Santa Teresa il cartello è solo di divieto di sosta nei pressi del Palazzo della Provincia, con pannello aggiuntivo “escluso dirigenti Provincia ed Ufficio Territoriale del Governo”.
In fine si ritiene opportuno una revisione dei circa 400 divieti di sosta ove sono stati aggiunti i pannelli “ 0-24”, evitando così la sosta permessa dal codice dalle ore 8 alle 20, ove prima del 2002 si poteva parcheggiare senza intralcio dalle 20 alle 8, inoltre aggiunto, in seguito, il “pannello di rimozione” ove necessaria una specifica ordinanza per ogni singolo cartello che espliciti l’intralcio in caso di sosta, con occupazioni non consentite dal C.d.S.

Geom. Aldo Indini
ex Perito del Traffico del Comune in pensione dal 1° gennaio 1994


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