Approfondimenti » 27/04/2010
Dissuasori di sosta in Piazza Duomo. Di Aldo Indini
Mi è stato posto il quesito se la posizione dei dissuasori di sosta installati in piazza Duomo risponda ai requisiti previsti dal Codice della Strada.
Sulle autorizzazioni per l’installazioni di dissuasori di sosta, ci si deve riferire alla risoluzione del 14 settembre 2008, prot. 84626 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale –
Divisione II, a firma del Direttore della Divisione Dott. Ing. Francesco Mazziotta.
Essa dispone:
Quando i manufatti vengono impiegati nella funzione di arredo stradale secondo il disposto di cui all’ art. 180 del Regolamento ( D.P.R. n. 495/1992), detti manufatti debbono essere autorizzati dal Ministero.
Il collocamento in opera dei dissuasori di sosta è inoltre subordinato all’emanazione di apposita ordinanza, art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992).
I manufatti in forma di paletti devono essere privi di spigoli vivi, inoltre devono essere resi meglio visibili al fine di evitare eventuali urti accidentali in condizioni notturne di scarsa visibilità, ad esempio con l’inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo almeno sulle testate.
Si sconsiglia vivamente l’uso di singoli manufatti isolati; se ne raccomanda l’impiego in sequenze di opportuna estensione, e in aree dotate di adeguata illuminazione.
Se installati su marciapiedi non pongono particolari problemi, se installati sulla sede stradale (come nel nostro caso in Piazza Duomo) è invece necessaria la presenza di idonea segnaletica orizzontale di margine, art. 40 c. 10 lett. a) del Codice, realizzata anche con elementi lapidei dove ciò è
consentito, art 152 c. 4 del Regolamento.
Per i manufatti in conglomerato cementizio, integrati da paletti sorreggenti segnali stradali, l'installazione in carreggiata e subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 81 del Regolamento.
L’amministrazione valuterà delle altre condizioni previste dall’art. 180 del Regolamento in sede di emanazione delle ordinanze che disporranno l’impiego dei dissuasori. La nota termina con il Ministero che resta a disposizione per ogni
eventuale ulteriore chiarimento.
Da quanto innanzi scaturisce che l’impiego dei dissuasori di sosta installati sulla sede stradale di Piazza Duomo, quali delimitatori tra la corsia di transito e l’area della piazza in cui la sosta è vietata, sono privi della necessaria presenza di idonea segnaletica di margine di cui all’art. 40 del
Codice - Segnali Orizzontali – che con il comma 10 lettera a) - vieta la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua, che in base all’ art 152 c. 4 del Regolamento, nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedono, per segnali a validità diurna e in
zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo.
Con le linee continue, il Codice della Strada indica il limite invalicabile di una corsia di marcia o di una carreggiata. Nel nostro caso la linea continua va posta a distanza tale da evitare l'urto con i dissuasori di sosta e deve essere interrotta per consentire gli accessi ai passi carrai autorizzati nella Piazza Duomo, ovvero, per consentire l’immissione dalla Piazza con la via Colonne.
Non va trascurato il fatto che Piazza Duomo è utilizzata per lo
svolgimento di funzioni religiose, come ad esempio la processione del cavallo parato, dove i dissuasori di sosta, raccomanda il Ministero, non devono creare
pericolo per i pedoni.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
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