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Approfondimenti: Informativa ARCI sul diritto di voto per gli stranieri



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Approfondimenti » 05/03/2004

Informativa ARCI sul diritto di voto per gli stranieri

Per esercitare il diritto di voto per gli stranieri è necessario presentare domanda al proprio Comune di residenza su un apposito modulo entro il 15 marzo. Invitiamo pertanto a verificare se è stata ricevuta, da parte degli interessati, una comunicazione a riguardo dal Comune di residenza ed in caso contrario è fondamentale recarsi in Comune entro il 15 marzo per presentare la domanda di iscrizione al registro elettorale.

In Italia il 13 giugno si voterà anche per le elezioni amministrative, per il rinnovo dei Consigli Comunali e Provinciali.

Anche in questo caso i cittadini dei paesi dell'Unione Europea potranno esercitare il diritto di voto nel proprio Comune, sempre presentando domanda per l'iscrizione al registro elettorale (presumiamo sia una unica domanda valida per entrambe le elezioni, ma vale la pena chiedere conferma all'ufficio elettorale del Comune).

Il diritto di voto è un elemento fondamentale dei diritti di cittadinanza e un aspetto importante di partecipazione democratica che l'ARCI ritiene vada reso effettivo per tutti coloro che ne hanno diritto ed esteso a tutte/i coloro che risiedono regolarmente in Europa.

Fonti normative e spiegazioni:
Si vuole dar conto della circolare del Ministero dell’Interno n. 134, del 30 dicembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2004) intitolata “Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia”.
Giova premettere che il Trattato sull’Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993) ha istituito la cittadinanza dell’Unione (artt. 17 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea). Si prevede infatti che E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 TCE). In particolare l’art. 18, comma 2, TCE dispone che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. In attuazione di tale previsione il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, relativa appunto alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Tale direttiva è stata recepita dall’Italia col decreto – legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.
La circolare del Ministero dell’Interno sopra citata richiama le disposizioni della normativa appena menzionata, proprio in vista delle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno in data 13 giugno 2004.
In tal senso precisa che i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi quelli dei dieci Stati candidati all’adesione (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia) potranno esercitare il diritto di voto per le elezioni stesse.
Dal 1 maggio 2004 i cittadini dei nuovi paesi membri hanno quantomeno acquisito la cittadinanza politica dell’UE. Non si può dire altrettanto relativamente alla realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori come espressamente disciplinata dagli artt. 39 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE); essa è soggetta ad un regime transitorio fino ad un massimo di sette anni.


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