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Approfondimenti: Codice della Strada: Aldo Indini sulla sospensione dell'esecutività dei provvedimenti



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Approfondimenti » 28/05/2011

Codice della Strada: Aldo Indini sulla sospensione dell'esecutività dei provvedimenti

L'ennesimo "pasticcio" determinato dall’aggiornamento del Codice della Strada è all'oggetto di una lettera inviata da Aldo Indini all'On. Altero Matteoli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Di seguito il testo integrale della lettera:

OGGETTO. C.d.S – Sospensione esecutività dei provvedimenti.
Il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, in base all’art. 204 bis, può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Con il comma 3 ter dell’art. 204 bis L. 120/2010, l’opposizione al G.d.P. non sospende l’esecutività del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata.
In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata,dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento da parte dello stesso della propria responsabilità.
E’ costante la giurisprudenza, se paghi senza aver proposto ricorso, la successiva richiesta di rimborso comporta che il G.d.P. non può disporre la restituzione della somma pagata.
Con le modifiche apportate al C.d.S. dalla L. 120/2010, entrate in vigore dal 13.08.2010, poiché il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma corrispondente al minimo della sanzione comminata.
In questo caso il pagamento non implica l’accettazione della sanzione pagata in quanto, con il ricorso al G.d.P., il trasgressore non riconosce la propria responsabilità.

Con la presente chiedo alla S.V.Ill.ma di conoscere: se viene annullato il provvedimento impugnato, nonché il verbale dell’accertamento di violazione, il G.d.P. può disporre la restituzione della somma pagata?
Cordiali saluti con rispetto e massima stima.

Comm. Geom. Aldo Indini
Brindisi, 24 maggio 2011


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