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Approfondimenti: Codice della strada: il Giudice di Pace di Milano accoglie ricorso di un brindisino



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Approfondimenti » 05/07/2011

Codice della strada: il Giudice di Pace di Milano accoglie ricorso di un brindisino

Un brindisino, si recava a Milano nel settembre 2010 e vi rimaneva tre giorni consecutivi, per disbrigo di urgenti pratiche.
Nel dicembre 2010, gli venivano notificati dieci verbali dell’importo di €. 88,00 cadauno, di cui due fuori termine dei 90 giorni previsti dal Codice della Strada per la notifica, redatti dal Corpo di Polizia Municipale, con i quali è stata contestata la violazione dell’art. 7 comma 9 e 14, del Codice della Strada, perché eccedeva la zona a traffico limitato senza aver attivato ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento.
In via amichevole mi veniva richiesta una consulenza. Presa visione dei verbali, ritenuto possibile l’annullamento, per imprecisioni nei riferimenti del verbale e confusa segnaletica di preavviso, in data 9 febbraio 2011, inoltrato ricorso al Giudice di Pace di Milano per l’annullamento dei 2 verbali fuori termine e delle sanzioni previste dagli 8 verbali validi, previa sospensione dell’efficacia esecutiva.
Premesso che secondo le ultime modifiche del Codice con la Legge 120/2010, il ricorso al G.d.P. non sospende l’esecutività del provvedimento, come invece avviene con il ricorso al Prefetto, ma se il ricorso al G.d.P. contiene istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l’udienza preliminare deve essere fissata dal Giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso e il decreto, con cui il giudice fissa ll’udienza, sono notificati a cura della cancelleria, anche per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato dal ricorrente, notifica dell’udienza preliminare non pervenuta.
Il Giudice con atto depositato il 25 febbraio, fissa l’udienza di comparizione per il 12 maggio deliberando il “non luogo a procedere per l’istanza di sospensione per gli 8 verbali”. Motivo per cui il 17 maggio, si provvedeva al pagamento ( entro i 60 giorni previsti dal Codice) della sanzione ridotta al minimo editale di €. 88,00, spese incluse, mediante 8 c.c. separati, comunicando al Giudice ed al Comando, i versamenti effettuati e che l’udienza preliminare non era stata notificata al ricorrente e d “erano fatte salve le risultanze del ricorso”, precisando, che il pagamento effettuato dopo il ricorso non implica l’accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento della responsabilità, così come avviene se il trasgressore paghi la sanzione amministrativa prima della presentazione del ricorso, ovviamente in un ricorso inammissibile.
Nel verbale d’udienza del 12 maggio, il Giudice riporta che la controparte non si è costituita e che il ricorrente chiede di disporre la restituzione dell’importo pagato e fissa una nuova udienza per il 23 giugno, attesa eventuale sentenza della Corte di Cassazione che chiarisca se la restituzione delle somme sia possibile qualora il pagamento dei verbali avvenuto in data successiva alla presentazione del ricorso, non chiaro nella nuova normativa.
Richiedevo sentenze di Cassazione sull’argomento, via internet, agli amministratori dei portali di polizia e utenza nei quali collaboro come esperto, che si concludevano: “purtroppo no, per ora sul caso specifico non sono state adottate circolari ministeriali e nemmeno la Giurisprudenza si è pronunciata - legittimità - sulla modifica apportata dalla Legge 120-2010 al D.lgs.285/92”
In data 24 maggio 2011, chiedevo al Ministro dei Trasporti On. Altero Matteoli di conoscere: se viene annullato il provvedimento impugnato, nonché il verbale dell’accertamento di violazione, il G.d.P. può disporre la restituzione della somma pagata ? La raccomandata R.A. perveniva al Ministero il 27/05/2011.
In data 03/06/2011, la Segreteria Tecnica del Ministro, rimetteva il quesito alla Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti che il 14/06/2011, che lo riscontrava alla Segreteria del Ministro ed al sottoscritto, risposta che perveniva il 20/06/2011, in tempo utile per essere posta in visione del Giudice nell’udienza del 23 giugno.
In conclusione il Ministero ritiene che: … nonostante la proposizione del ricorso ed in assenza di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, il ricorrente sia stato tenuto a pagare l’importo della sanzione, ma successivamente il giudizio venga definito in senso favorevole al ricorrente stesso, non sembra esservi ragionevole dubbio che la somma pagata debba essere restituita.
Ed invero, una volta che sia intervenuta una pronunzia che, facendo stato tra le parti, dichiari non sussistere alcuna responsabilità, non solo vi sarebbe titolo a legittimamente trattenere la somma in parola, ma - se la stessa non fosse restituibile – vi sarebbe una sostanziale del diritto di difesa.
All’udienza del 23 giugno 2011, presente con delega il figlio del ricorrente, non è presente la controparte che il Giudice dichiara in contumacia e letto un promemoria approntato dal ricorrente, che prevede anche la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accoglie il ricorso ed ordina al Comune di Milano la restituzione delle somme pagate.
Si presume che la sentenza verrà depositata nei primi di settembre.

Geom. Aldo Indini
ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi


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