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Approfondimenti: Nulle le multe prive di ruolo: condannati Comune e esattore



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Approfondimenti » 06/10/2011

Nulle le multe prive di ruolo: condannati Comune e esattore

Il Giudice di pace accoglie il ricorso e fissa la spesa del giudizio a carico del Comune e della SOGET

A nulla è valso informare, in questi ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di Brindisi circa i difetti di legittimazione del recupero coattivo delle somme derivanti dalle violazioni al Codice della strada prive del ruolo, da parte prima della GESTOR e poi dalla SOGET, per conto del Comune, ripetutamente messo in evidenza dal Quotidiano di Puglia, dal portale Brundisium.net e dalla rete televisiva PugliaTV.
Con la convenzione, (non riferita all’ EQUITALIA s.p.a., che dal 1° ottobre 2006, esercita l’attività attribuita all’Agenzia delle Entrate di riscossione nazionale dei tributi), e come avvenne con la GESTOR, il Comune ha affidato anche alla SOGET, la riscossine delle sanzioni irrogate per violazioni del Codice della strada rimaste insolute, motivo per cui i ricorsi al Giudice di pace contro la GESTOR sono stati accolti.
Il Ministero degli Interni, a mezzo delle Prefettura, aveva ribadito: « i ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni), l’Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva in caso di mancato od errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della strada ed altro), notifica all’interessato un documento denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese».
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11227 del 30/07/2002, ha sancito: « La notifica di un avviso di mora che svolge le funzioni di precetto nell’esecuzione non proceduto dalla notifica della cartella esattoriale, e cioè quella parte del ruolo che riguarda il singolo contribuente, si traduce nella notifica di un precetto privo di titolo e quindi nullo».
Nella ingiunzione di pagamento anche della SOGET, non è riportata la formazione e la consegna dei ruoli da parte del Comune di Brindisi al fine della riscossine tramite concessionario e la relativa notifica della cartella esattoriale, riscossione che è prevista inequivocabilmente tramite ruoli senza possibilità di deroghe, ( art. 206 D.L.vo n. 295/1992 – art. 27 L. 689/1981 – art. 52 D.L.vo n. 446/1997 e per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazione al Codice della strada dall’art. 206 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285.
La riscossione è dunque prevista tramite ruolo, come citato dall’art. 27 della Legge n. 609/1981, il quale associa ad una determinata entrata solo ed esclusivamente unica modalità di riscossione, e cioè il ruolo. ( Cassazione sentenza n. 14472/2002 e sentenza n. 20440/2006).
All’udienza del 4 dicembre 2011, il Presidente, Giudice di pace coordinatore Dott. Donato Grieco, accoglie il ricorso di un cittadino avverso il recupero coattivo delle somme derivanti dalle violazioni al Codice della strada da parte della SOGET e fissa la spesa del giudizio a carico del Comune e della SOGET. Una maggiore chiarezza del dispositivo si avrà con il deposito della sentenza.
Questa novità di attribuire le spese a carico del Comune, crea un precedente, che potrà divenire consuetudine, in particolare per le violazioni al Codice della Strada, quanto nella convenzione riportare quanto necessario « affinché quella parte del ruolo che riguarda ogni singolo contribuente non si traduca nella notifica di un precetto privo di titolo e quindi nullo».

Geom. Aldo Indini
ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi


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