Approfondimenti » 31/10/2011
Ancora sul pagamento insufficente della sosta. Di Aldo Indini
"Titolo di pagamento della sosta insufficiente. Lagnanza" è l'oggetto di una lettera inviata da Aldo Indini al Dott. Bruno Pezzuto, Commissario Prefettizio del Comune di Brindisi.
Grazie al contributo del Sig. Indini, questo portale ha affrontato più volte l'argomento, sostenendo - con ragioni comprovate anche da una risoluzione ministeriale - che in caso di insufficente pagamento della sosta, non vanno versate le sanzioni. Più semplicemente diremo che quando "scade" l'orario riportato sul ticket del parcheggio, va pagata l'integrazione più una eventuale penale ma non la sanzione per "violazione al codice della strada"
Invece, a Brindisi, tutto ciò continua ad accadere, come dimostra la circostanza segnalata da Indini.
Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera:
In data 03/01/2011, veniva notificato da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di Brindisi, verbale di violazione dell’ art. 7 comma 15 Codice della Strada per il prolungamento dell’orario di competenza nel parcheggio a pagamento.
Poiché se viene acquistato il Ticket e la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni in quanto l’evasione tariffaria non figura violazione al Codice della Strada, ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 e 132 della legge n. 127/1997. Per l’annullamento del verbale veniva inviato ricorso al Prefetto di Brindisi.
Nel ricorso si evidenziava che trattasi della omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, accertate dall’Ausiliario del Traffico, e l’annullamento del verbale richiesto in base al parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 25783 in data 22 marzo 2010, «sull’ipotesi prospettata di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale da perseguire secondo le procedure “jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario».
Successivamente Ufficio Territoriale del Governo trasmetteva, al Comando P.M. e per conoscenza al ricorrente, copia del ricorso con preghiera di far pervenire con la massima urgenza le relative controdeduzioni, facendo presente che «trascorsi i termini previsti questo Ufficio archivierà il relativo provvedimento».
Con l’art. 204 comma 1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 di detto articolo, sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi i termini di 120 giorni dalle controdeduzioni del Comando senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
In data 03/03/20011, veniva lasciato sul parabrezza di un auto un preavviso di violazione alle norme del C.d.S. redatto dal Servizio Ausiliari del Traffico del S.p.A. Brindisi Multiservizi, violazione riferita all’ art. 7 c. 15 del C.d.S. perché sostava con titolo di pagamento della sosta insufficiente.
In base alla Legge n. 127 del 15 maggio 1997, la gestione degli Ausiliari del Traffico, in quanto organo accertatore, è di competenza del Comando di Polizia Municipale del Comune di appartenenza, motivo per cui veniva inoltrato al Comando P.M. richiesta di archiviazione, in autotutela, onde conseguire un risparmio di tempo nelle procedure di ricorso al Prefetto ed un minore onere finanziario per l’Amministrazione Comunale, qualora dovesse proseguire con le procedure ordinarie, per giungere alla definizione comunque a favore del ricorrente.
La richiesta di archiviazione veniva inoltrata al Comando con riferimento circolare Ministero dell’Interno, 24 febbraio 2010 n. M/2418/11, avente per oggetto: Problematiche relative alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) archiviazione e annullamento, ha fatto seguito la circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 con la quale il Ministero dell’ Interno, richiamando la precedente circolare precisava.
«Questo Ufficio ritiene che il c.d. preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia stradale. Infatti in base alle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti, il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario. Invero, l’art.204 del C.d.S. attribuisce al prefetto la podestà di archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma 3 del Reg. C.d.S. nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al prefetto per l’archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso».
Il Comando P.M. non ha ritenuto annullare il preavviso di violazione redatto in data 03/03/2011, dal Servizio Ausiliari del Traffico del S.p.A. Brindisi Multiservizi e in data 21/04/2011 notifica verbale di accertamento. Ha inizio la sopra riportata procedura del ricorso al Prefetto con identica conclusione.
La difficoltà nella risoluzione del problema si suppone siano quelle rivenienti da una denunzia – querela, contro il Comune, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi da parte del Comitato Strisce Blu, Lecce 25.2.2011, dalla quale lo scrivente ha appreso:
«Il Comune di Brindisi ha deliberato (delibera n.9 prot. N. 11599 del 24/01/2006 e successiva proroga, delibera n.556 del 28/12/2010) e stipulato con contratto (contratto n.° 11244 di Rep.del 15/12/2006 prot. n.13976) , di riconoscere alla società concessionaria l’importo di €. 9,00 per ognuna delle sanzioni amministrative elevate dagli ausiliari del traffico e successivamente riscosse, previa verifica in contraddittorio, con cadenza trimestrale, delle sanzioni amministrative incassate, a somma di indennizzo per mancato incasso della tariffa di sosta e costo dello specifico indennizzo, a cura del Settore comunale competente Comando P.M. Facendo ciò il Comune di Brindisi contravviene all’art.208 del CDS ed alla sentenza di corte di Cassazione 10620, la quale ribadisce che sono irregolari, per abuso d'ufficio, gli appalti a ditte private quando il valore della gara viene determinata con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate».
Quanto innanzi viene portato a conoscenza della S.V. Ill.ma, per le determinazioni che riterrà opportune adottare.
Con stima porge distinti saluti.
Comm. Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
|