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Approfondimenti: Multe da pagare al gestore dei tributi? Illegittimo anche per il giudice di pace. Di Aldo Indini



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Approfondimenti » 12/11/2011

Multe da pagare al gestore dei tributi? Illegittimo anche per il giudice di pace. Di Aldo Indini

Di seguito riportiamo integralmente la lettera inviata da Aldo Indini al Dott. Bruno Pezzuto, Commissario Prefettizio del Comune di Brindisi.
La questione affrontata riguarda l'illegittimità del sistema di pagamento delle violazioni al codice della strada pattuito tra Comune di Brindisi e Gestore dei Tributi, laddove non viene prevista la forma di pagamento in contanti.
La battaglia, condotta da Indini da oltre quattro anni tramite carte bollate, stampa, internet e tv, è stata "vinta" dopo che il Giudice di Pace annulla il decreto ingiuntivo del Prefetto di Brindisi avverso il mancato pagamento di una multa.
Di seguito il testo della lettera inviata da Indini.

Porto a conoscenza della S.V. Ill.ma, un comportamento di Codesta Amministrazione, non conforme alle norme del Codice della Strada il cui rilievo ha avuto inizio con un mio esposto al Sindaco il 20 ottobre 2007, e si è concluso in data 15/10/2011, con il deposito alla cancelleria della sentenza del Giudice di Pace che annulla un decreto ingiuntivo del prefetto di Brindisi.
Prima di importunarLa, per essere tranquillo che le norme oggetto del mio rilievo non fossero state mutate nel frattempo dall’ultima legislazione, ho posto il seguente quesito, per posta elettronica il 05/11/2011-10,28, al Dott. Ing. Francesco Mazziotta, Dirigente 2^ divisione Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
«Alla luce delle L. 106 e 111 – 2011 – partire dal 01/01/2012, i comuni non potranno affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti (tributi locali e sanzioni comprese le multe per infrazioni al codice della strada). Dovranno procedere autonomamente, anche attraverso società partecipate, utilizzando l'ingiunzione fiscale. A Suo parere: L’art. 202, comma 2, del Codice della strada dove il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore. … si potrà procedere a corrispondere la somma dovuta autonomamente, anche attraverso società partecipate?», ottenendo la seguente risposta: l’ 08/11/2011-13,43: «… le conclusioni alle quali Lei è pervenuto non siano condivisibili per diversi ordini di motivi:
- la legge 106 riguarda le entrate tributarie e patrimoniali e non le sanzioni da violazione delle norme del codice della strada o sanzioni più in generale, - la legge 111 riguarda entrate dello Stato e non degli enti locali,- il codice della strada è legge speciale che gode di una sua autonomia. Ritengo di conseguenza che le norme del codice e di regolamento da Lei citate siano pienamente operative. Cordialmente, Ing. F.Mazziotta.»

Con l’assegnazione, con apposita delibera, dell’appalto tributi alla Società GESTOR, l’ Amministrazione Comunale di Brindisi, invece di attenersi all’ art. 202, comma 2, del Codice della strada che stabilisce” il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore” venne deliberato che il trasgressore può corrispondere la somma dovuta agli uffici della S.p.A. Gestor siti in via Dalmazia. (Ciò ha comportato seri problemi giudiziari all’Amministrazione risolti con sentenza del Tribunale, grazie al proficuo intervento del Settore Legale del Comune ed il Sindaco, costretto a chiede scusa ai cittadini.)
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.° 12834 del 31 maggio 2007 ha ribadito: «il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolamentazione, anche nel momento applicativo, è disposto direttamente dalle norme del D.Lgs. 285/92 avente forza di legge; è quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono essere certo derogate da delibere comunali».
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere prot. n. 77929 del 1° ottobre 2008, ha ritenuto di puntualizzare quanto segue.
«L’art. 202, comma 2, del Codice della strada cita: Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore. … ». Il parere ministeriale si conclude: «Il legislatore ha voluto escludere, esplicitamente, qualsiasi altra procedura di pagamento non contemplata nell’articolo citato».
Dopo aver consegnato un ampia documentazione all’Assessore del ramo senza alcun risultato iniziai a diffondere delle informazioni alla cittadinanza tramite Puglia TV, il portale Brundusium.net che si concludeva con un articolo in data 08/02/2009 del Quotidiano di Puglia “ Multe alla GESTOR ? Illegittimo.”

Una contestazione ad una signora anziana per violazione alle norme del C.d.S. avvenuta il 20.08.2009, poiché il trasgressore ha la possibilità di allontanarsi da casa la stretto necessario, chiedeva di poter pagare immediatamente la sanzione, ma veniva invitata a recarsi per il pagamento presso il Comando di Polizia Municipale, riportato, anche nel verbale, ubicato in via Provinciale San Vito n.185. Vi si recava e veniva informata che per i versamenti doveva recarsi alla nuova sede del Comando ubicata nella via Della Torretta.
Raggiunta la nuova sede, posta a conoscenza che il Comando di Polizia Municipale per la riscossione delle somme dovute per le violazioni al Codice della Strada è sostituito dalla Società Gestor, con recapito in via Dalmazia, dove avrebbe potuto effettuare il pagamento in contanti, le veniva inoltre consegnato un modello di versamento postale intestato: Gestor S.p.A. concessionaria Comune di Brindisi Sanzioni Codice della Strada CC n. 33706892.
Il trasgressore inviava un ricorso al Prefetto tramite Comando P.M.; Prefetto che con decreto ingiuntivo respinge il ricorso poiché ritiene: « il codice della strada non esclude che l’attività di riscossione dei proventi sanzionatori possa essere delegata a terzi concessionari.
Avverso il decreto ingiuntivo del Prefetto, inoltrato ricorso al Giudice di Pace che in data 15/10/2011, deposita alla cancelleria la sentenza nella causa civile tra il trasgressore ed il Prefetto di Brindisi dalla quale si apprende: omissis;
Dalla lettura delle sopracitate si evince che non è prevista altra modalità di pagamento e quindi non è previsto che le somme sanzionate possono essere corrisposte, nel caso in esame alla Gestor. Opportunamente il sig. … esibisce la circolare n. 77929 dell’ 1-10-2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si sostiene che il legislatore ha voluto escludere esplicitamente qualsiasi altra procedura di pagamento non contemplata negli articoli citati smettendo così la tesi esposta dalla Prefettura di Brindisi, l’opposizione è fondata e, pertanto l’ordinanza ingiuntiva impugnata è illegittima e va annullata. - omissis
La SO.G.E.T. S.p.A. concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Brindisi, a partire dal 7 luglio 2010, ha aperto gli uffici in via Dalmazia in sostituzione della Società Gestor, anche in questa convenzione prevista la illegittima riscossione, in contanti, delle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada.
Quanto innanzi viene portato a conoscenza della S.V. Ill.ma, per le determinazioni che riterrà opportune adottare.
Con stima porge distinti saluti.

Comm. Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi


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