Approfondimenti » 19/01/2012
Pericolo occulto: insidia all’incrocio tra via Cappuccini e la strada Pittachi
Sull’incrocio semaforizzato tra la strada Pittachi e la Via Cappuccini, particolarmente nelle ore notturne, chi, provenendo dalla Strada Pittachi svolta a sinistra per immettersi sulla via Cappuccini, a causa di un dislivello 15 cm., tra il fondo della carreggiata e quello della testata di un’isola di traffico, no presegnalata, e interrotta da un attraversamento pedonale di collegamento, a piedi, della pista ciclabile, l’auto può sbalzare in alto.
Detta testata dell’isola di traffico, come da foto in allegato, è priva di delineatore speciale di ostacolo, fig. II 472 art. 177 e fig. II 446 art. 150 del Regolamento di esecuzione della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495, che segnale cuspidi e testate di isole di traffico o di spartitraffico poste entro la carreggiata è sempre accoppiato con i segnali indicanti i i passaggi obbligatori o consentiti.
L’ isola di traffico, in rilievo, non è evidenziata mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l’incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata, nelle previsioni di segnali verticali, art. 39 e segnali orizzontali, art. 40 del Codice della Strada D, Lgs. 30 aprile 1992 n, 285.
Gli enti proprietari della strada allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in base all’art. 14 comma 1) lettera c) sono obbligati a provvedere alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta e tenerla sempre efficiente a salvaguardia della pubblica incolumità.
La Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile con sentenza del 18 luglio 2008 n.19941, in tema di risarcimento danno per insidia stradale , riconosce che: “ si può rilevare dal dislivello tra il fondo della carreggiata e quello della banchina invisibile”.
E’ costante l’orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, in caso di omessa, ovvero carente manutenzione della segnaletica stradale, la responsabilità dell’ente proprietario della strada, ex art. 2043 c.c., per danni derivanti da insidie o trabocchetti, può configurarsi quando detta strada presenti per l’utente, un pericolo occulto e/o un’insidia e/o un trabocchetto e/o un tranello, che abbia il doppio e concorrente requisito del carattere obiettivo della non visibilità, e di quello su obiettivo dell’imprevedibilità del pericolo.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi.
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