Approfondimenti » 15/02/2012
ZTL senza attivazione dell'ecopass: la sentenza. Di Aldo Indini
Il 05/07/2011 Aldo Indini, su Brundisium.net, ha portato a conoscenza la vicenda dell'accoglimento di un ricorso di un brindisino al quale era stata contestata dalla Polizia Municipale di Milano la violazione per aver fatto ingresso con l'auto la zona a traffico limitato senza aver attivato l'ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento.
I fatti: un brindisino si è recato a Milano nel settembre 2010 e vi è rimasto tre giorni consecutivi per disbrigare pratiche urgenti.
Nel dicembre 2010, gli sono stati notificati nove verbali dell’importo di €. 88,00 cadauno (di cui due fuori termine dei 90 giorni previsti dal Codice della Strada per la notifica), redatti dal Corpo di Polizia Municipale, con i quali è stata contestata la violazione dell’art. 7 comma 9 e 14, del Codice della Strada, perché eccedeva la zona a traffico limitato senza aver attivato ecopass corrispondente alla categoria di inquinamento.
"In via amichevole - scriveva Indini - mi veniva richiesta una consulenza.
Presa visione dei verbali e ritenuto possibile l’annullamento, per imprecisioni nei riferimenti del verbale e per confusa segnaletica di preavviso, in data 9 febbraio 2011, fu inoltrato ricorso al Giudice di Pace di Milano per l’annullamento dei 2 verbali fuori termine e delle sanzioni previste dagli 7 verbali validi, previa sospensione dell’efficacia esecutiva"
All’udienza del 23 giugno 2011, il Giudice dichiara accolse il ricorso ed ordinò al Comune di Milano la restituzione delle somme pagate.
Clicca qui per approfondimenti sulla questione
Questa la sentenza del Giudice di Pace di Milano depositata in Cancelleria il 4 luglio 2011
O M I S S I S
… rinvio del 24 giugno 2011, preso atto delle motivazioni espresse con memoria depositata in detta udienza, in assenza di contraddittorio, questo giudice dava immediata lettura del dispositivo di sentenza.
Ritiene questo giudice che nella fattispecie non siano rilevabili gli elementi del dolo e della colpa di cui all’art. 3 della Legge n. 689/1981 che così recita “ nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. Nel caso la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato per sua colpa. In altri termini viene escluso l’elemento soggettivo del dolo o della colpa nei reati contravvenzionali depenalizzati qualora vi sia “buona fede” determinata non già da ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione di tenere un comportamento lecito. Circostanza che va individuata nella convinzione di non commettere un illecito stante la rilevata incertezza sulla segnaletica di riferimento. Occorre pertanto chiarire come l’avvenuto pagamento in corso di causa delle sanzioni riferite a sette dei verbali contestati ( + due fuori termine) non è di impedimento alla trattazione della causa. In proposito la Corte di Cassazione /sent. N. 20100/2005) ha chiarito che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, allorché il procedimento giurisdizionale sia stato correttamente avviato, non è ostativo al perseguimento del giudizio a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia dell’impugnazione. Aggiungasi che il comune di Milano si è sottratto al disposto di cui all’art. 23.2° comma Legge n. 689/191 si da evidenziare la responsabilità dell’opponente in riferimento alle contestate violazioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ACCOGLIE il ricorso avverso i verbali ( n. 9 verbali) che sono annullati ad ogni effetto di Legge. Per effetto dispone che il Comune di Milano provveda alla ripetizione a favore del ricorrente delle somme già versate in pendenza di giudizio pari ad Eu. 616,00 come da ricevute di versamento in c/c postale in atti. Nulla sulle spese.
Milano, 24 giugno 2011
Il Giudice di Pace
(dr. Diego A. De Bernardi)
Aldo Indini
|