Approfondimenti » 22/05/2012
La sosta sul lato opposto di un passo carrabile non viola il C.d.S. Di Aldo Indini
Da: aldoindini@libero.it
A: Francesco Mazziotta
Oggetto: PASSO CARRABILE
Ill.mo Dott.Ing. Francesco Mazziotta Direttore della II Divisione - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Roma
Mi è stato posto un quesito:
Un auto sostava, sul lato sinistro della strada posta a senso unico, nel rispetto delle previsioni dell’art 157 c. 4 del Codice, che consente la sosta sul lato sinistro sulle strade a senso unico, purché rimanga libera una corsia di almeno 3,00 m. per il transito dei veicoli, mentre, sul lato destro, in corrispondenza dell’auto in sosta, realizzato un passo carrabile
E’ in simile posizionamento della sosta del veicolo che gli agenti ritenevano violata la norma del Codice di cui all’art. 158 c. 2 lettera a), che prevede che la sosta dei veicoli è inoltre vietata allo sbocco dei passi carrabili.
Il mio parere:
Il Regolamento di Esecuzione D.P.R. 15 dicembre 1992 n. 495, art. 46 “Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile” con il comma 3, rientra nella definizione del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507: Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla …. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni … GU n. 288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n.108. Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993, che con l’art 44 comma 8 ritiene: « I comuni e le provincie, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento».
Ritengo che con questo D.L. n. 507/93 si stabilisce, in modo chiaro ed inequivocabile, che non si possa sostare allo sbocco del passo carrabile, e non già nell'opposto lato della strada, salvo che non sussistano altre condizioni ostative del divieto di sosta.
Gradirei il Suo parere sull'argomento.
Nello scusarmi per l'arrecato disturbo passo a salutarLa con stima e massimo rispetto.
Geom. Aldo Indini. Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
In data 21 maggio 2012 (francesco.mazziotta@mit.gov.it) forniva la seguente risposta:
« In generale la segnaletica stradale ha validità sul lato della strada su cui è posta, quindi lo bocco del passo carrabile è da riferirsi al lato dove lo stesso e posizionato. In caso contrario quale che sia la larghezza della strada il veicolo sul lato opposto sarebbe sempre sanzionabile. In realtà è l’ente che autorizza il passo carrabile che deve verificare, in sede di istruttoria del suo rilascio, se li spazi disponibili rendono o meno fruibile il passo stesso. In caso contrario devono valutare anche la necessità di vietare la sosta sul lato opposto con gli usuali mezzi segnaletici che il regolamento di esecuzione del Codice della Strada mette a disposizione. Cordialmente, ing. Mazziotta».
Aldo Indini
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