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Economia: Sportello Tributario: L’Imposta Municipale Propria (IMU). Di Rocco Podo



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Economia » 06/06/2012

Sportello Tributario: L’Imposta Municipale Propria (IMU). Di Rocco Podo

Per chi si accinge per la prima volta allo studio di tale nuova imposta ed agli adempimenti connessi alla sua corretta applicazione, anche se professionista, percepisce da subito che calcolare l’IMU dovuta non è assolutamente semplice come appare.
Nonostante i Comuni, i professionisti interessati, i giornali specializzati, e quanti altri si stiano attrezzando al meglio per rispondere alle istanze di chiarezza dei cittadini - contribuenti sia in ordine ai presupposti che sulle attività da compiere per pagare questa nuova imposta la confusione regna sovrana e la tanta agognata,sperata e strombazzata semplificazione tributaria lascia molto a desiderare.
Questa nuova imposta, di fatto una “tassa di Stato”, si percepisce quindi in tutta la sua impopolarità in quanto iniqua ed ingiusta e odiosa anche per gli adempimenti complicati da porre in essere che prestano il fianco al rischio di sbagliare e sicuramente ad un ulteriore lungo dispendioso e defaticante contenzioso.
Numerose sono le guide pratiche sull’IMU che viaggiano su Web, software, internet ed i chiarimenti sono anche in video.
Per ogni facilitazione possibile a chi può si citano alcuni siti: oltre a quello dell’ Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrae.it è utile consultare il sito del Sole 24 Ore: www.ilsole24ore.com/imu; quello di Italia Oggi: www.italiaoggi.it ; dove è possibile calcolare l’IMU, compilare l’F24 ed avere una guida pretica su chi come e quando si deve versare l’imposta.

Con questo nostro primo intervento intendiamo soffermarci sulle abitazioni private e sui soggetti obbligati al pagamento (soggetti passivi del tributo) dell’ IMU.

L’IMU e le regole sulle abitazioni

Come è noto entro il 18 c.m. deve essere versato almeno l’acconto.
Le norme istitutive dell’imposta attribuiscono ai comuni la Potestà di intervenire sulla sua disciplina (es. rimodulazione delle aliquote; misure a vantaggio delle famiglie bisognose etc.) .
La disciplina finale del tributo, quindi, si connota e si completa solo alla luce delle definitive scelte operate in ambito locale dai Comuni; pertanto,i contribuenti, per conoscere nello specifico le modalità di applicazione dell’imposta devono acquisire i dati presso il comune in cui sono ubicati gli immobili.

Il Comune di Brindisi con delibera n.96 del Commissario straordinario del 13 marzo 2012 ha stabilito di applicare per l’anno 2012:
a) l’aliquota agevolata del 04% alle abitazioni principali e pertinenze;
b) l’aliquota dello 0,20% ai fabbricati rurali strumentali;
c) l’aliquota 0,76% ai fabbricati diversi dai precedenti, ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili

Il presupposto dell’ IMU è il possesso di immobili.
Quindi, è chiamato a versare l’IMU, quale soggetto passivo dell’imposta, il titolare di abitazioni private che possiede l’immobile a titolo proprietà,usufrutto,,uso,abitazione,diritto di superficie,enfiteusi o di altro diritto reale di godimento.
Il titolare della nuda proprietà dell’immobile non è soggetto passivo per il pagamento del’IMU.
Un diritto reale che sorge per legge è quello del coniuge superstite che rimane l’unico soggetto passivo dell’imposta e quindi l’unico obbligato al pagamento anche in presenza di altri eredi comproprietari .
E’ da tenere presente che l’aliquota ordinaria è quella dello 0,76% e che è facoltà dei comuni aumentarla o diminuirla fino a 3 punti percentuali. Detta aliquota può oscillare,pertanto, da un minino di 0,46% ad un massimo di 1,06

Importantissima è la definizione di abitazione principale e pertinenze.
Il decreto indica come abitazione principale “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare ,nel quale il possessore dimora abitualmente(con il suo nucleo familiare) e risiede anagraficamente”
Per pertinenze si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicare ,anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”
Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata dello 0,4% (con possibilità di variazione allo 0,2 o allo 0,6) sulla abitazione principale e sulle pertinenze il soggetto passivo proprietario risieda anagraficamente con dimora abituale.
A tal proposito, non bisogna confondere l’abitazione principale con l’unica abitazione di proprietà, perchè in assenza di una delle due condizioni previste (residenza e dimora abituale) l’immobile di proprietà non può essere considerato abitazione principale, e quindi usufruire delle agevolazioni anche se la stessa è l’unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Ancora, il soggetto passivo per il pagamento dell’IMU - in caso di scioglimento del vincolo coniugale - è colui che alla data di scioglimento detto vincolo risulti essere assegnatario dell’ appartamento matrimoniale in quanto titolare del diritto di abitazione.
Il diritto alle detrazioni previste euro 200,00 più la eventuale maggiorazione di 50 euro per ogni figlio convivente anche non a carico, di età non superore a 26 anni) spetta quindi al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale.
Si chiarisce che in generale è prevista una detrazione fissa di euro 200,00 - a scomputo dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze,fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione - maggiorata di 50 euro per ogni figlio (come detto)

Attenzione, la maggiorazione per i figli, al netto della detrazione di base non può superare i 400,00
Tali detrazioni, spettano in parti uguali, per il periodo di possesso, tra i contitolari, nel rispetto delle condizioni previste, dell’immobile e sono rapportate al mese (si considera maturato il mese solo se il periodo di possesso e superiore a 15 gg. ) a prescindere dalle quote di proprietà o diritto reale di godimento possedute da ciascuno di essi.
L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile nel quale risiede e dimora.
Nel caso di due coniugi residenti in due diversi appartamenti nello stesso comune di residenza, solo uno degli immobili ha diritto all’agevolazione della aliquota agevolata prevista per la prima abitazione.
Viceversa, se risiedono in due appartamenti in comuni diversi ambedue scontano l’aliquota agevolata per la prima abitazione.
Inoltre, se in uno stesso Comune insistono due immobili di proprietà ed uno di questi è abitato da un figlio con dimora abituale e residenza, anche questo immobile dato a disposizione del figlio gode della agevolazione della prima abitazione in quanto si tratta di un nuovo nucleo familiare.

E’ bene ricordare che le IACP e le cooperative a proprietà indivisa sono esenti dall’imposta limitatamente alla quota che spetta allo Stato per cui rispetto alla aliquota ordinaria (0,76%) si paga con l’aliquota dello 0,38% ed il gettito va interamente al Comune. Spetta la detrazione base e la maggiorazione prevista.
Infine, non và dimenticato che il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ad una categoria catastale diversa.
L’IMU è dovuta per anno solare.

Nel prossimo approfondimento vedremo quando, quanto e come pagare.

Rocco Podo
Dottore Commercialista - già dirigente e direttore di vari Uffici dell’ Agenzia delle Entrate


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