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Approfondimenti: Sportello Tributario: L’Imposta Municipale Propria (IMU) 2. Di Rocco Podo



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Approfondimenti » 16/06/2012

Sportello Tributario: L’Imposta Municipale Propria (IMU) 2. Di Rocco Podo

Nel precedente intervento (clicca qui per leggere) sono stati focalizzati alcuni aspetti delle regole che disciplinano le abitazioni principali.
Sull’argomento di tale nuovo tributo mi sembrano, alquanto, doverose alcune ulteriori riflessioni.
Sarebbe opportuno che il Legislatore spiegasse (semplicemente) il motivo, che Lo ha spinto a riconoscere la maggiorazione di 50 euro, da sommare alla detrazione base e da scomputare dall’imposta dovuta, solo ai figli residenti, conviventi, anche se non a carico, di età non superiore a 26 anni.
A parte la evidente considerazione connessa al calo della pressione demografica, si constata che per beneficiare della detrazione massima prevista di 400,00 euro, in presenza delle condizioni previste dalla legge, un nucleo familiare, residente e convivente abitualmente, deve essere composto almeno di 10 persone (es. Padre,Madre e 8 figli).
Non è sbagliato pensare che la stragrande maggioranza dei contribuenti non ne potrà beneficiare.
Il che era prevedibile a monte.
Una ulteriore ingiustizia sostanziale si ricava,ai fini della maggiorazione delle detrazioni previste, dal non aver considerato anche i figli con età superiore a 26 anni, disoccupati e a carico delle famiglie interessate.

Qual’è la ratio di queste previsioni normative?
Analizzando quanto sopra non c’è chi non vede nella struttura dell’imposta dei profili di anticostituzionalità e di disparità di trattamento sia con riferimento all’ art. 53 che dell’art. 3 della Nostra Carta Costituzionale.
E’ auspicabile,pertanto, che il Legislatore su tale punto si ravveda e preveda semplicemente che la maggiorazione sulla detrazione spetti - nei modi previsti - solo ai figli (tutti) conviventi e a carico, sgombrando così ogni dubbio.
Non si può disconoscere, che tra i figli a carico, sempre più numerose sono le schiere di coloro che hanno superato ampiamente i 26 anni, che le famiglie fungono, anche e sopratutto in tempi di crisi, da veri ammortizzatori sociali contro la crescente disoccupazione giovanile. Con tale disposizione le stesse non vengono certamente agevolate.
Lascio al “ libero arbitrio” del lettore ogni altra considerazione sull’argomento.

Molti rimpiangono l’ICI
Si consideri per esempio il caso (che può essere esteso ad altre fattispecie ipotizzabili) di due fratelli che hanno ereditato una casa dai propri genitori e sono cointestatari del 50% ciascuno.
In vigenza dell’ ICI era prevista l’estensione ( molti Comuni avevano deliberato di considerare come prima casa le abitazioni concesse ai parenti entro il 3° grado ed ai familiari entro il 2°) ed il riconoscimento dell’ICI prima casa anche alla quota di comproprietà che veniva data in uso gratuito.
La nuova imposta IMU ha cancellato tale previsione.
C’è di più. L’imposta dovuta, sulla parte dell’immobile concesso in comodato, di proprietà del fratello si ricava utilizzando l’aliquota ordinaria di legge e cioè lo 0,76%, prevista per gli altri immobili e le seconde case.
A questo punto, facendo i calcoli quanto dovuto dal fratello, che ha dato la sua parte dell’immobile in comodato (considerato anche che la casa, diciamolo pure, non è fonte di reddito per chi ci abita), risulta molto superiore all’imposta dovuta dal fratello, proprietario dell’altro 50% dell’immobile, in cui risiede ed ivi vi dimora abitualmente e che subisce, per la sua parte, una tassazione pari allo 0,4%, prevista per la prima abitazione
Anche a tal proposito è auspicabile - a modesto avviso – un intervento del Legislatore ( come fra l’altro si è riservato di fare, se necessario entro il 10 dicembre 2012), teso a modificare le aliquote ovvero che i Comuni, possano comunque prevedere e deliberare, qualche agevolazione per questi alloggi dati in comodato.
Si precisa, in ogni caso, che detti immobili non possono essere più considerati ed assimilatati alle abitazioni principali.

Mi fermo qui, e fermo restando che pagare le tasse e un dovere civico, lo stesso dovere non può e non deve essere vissuto con l’angoscia e comunque con la convinzione di una evidente carenza di equità della norma, laddove viene previsto (a parità di condizioni socio – economiche delle famiglie) una diversa redistribuzione degli oneri tributari da sopportare.
Non è sufficiente giustificare e ricercare i motivi di tali incongruenti situazioni nelle forme elusive che possono essere praticate in questi casi.
Per chi ha sempre fatto il proprio dovere queste sono pillole che non scendono facilmente.

Un ulteriore approfondimento, fra gli altri necessari, merita la problematica connessa alla corretta applicazione dell’IMU per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa.
Sull’argomento l’art. 13 della Legge 214/2011 che ha convertito il D.L. 201/2011, quello cioè che definisce i criteri di applicazione dell’IMU, le aliquote da applicare, i poteri dei Comuni e tutto ciò che riguarda la materia, stabilisce al comma 6: l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0, 76% ……, il comma 7 dello stesso articolo recita inoltre che : l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e per le pertinenze …..
Tutto chiaro, se non che al comma 10 di fatto vengono escluse le cooperative indivise per le quali è prevista la sola detrazione di euro 200,00.
Ci si domanda come è possibile considerare un patrimonio indiviso come fosse costituito da seconde case e quindi applicare l’aliquota di base (0,76% ) quando proprio le cooperative hanno per legge e per statuto l’obbligo di residenza nell’alloggio assegnato?
Sembra una stortura ed sicuramente iniquo applicare l’aliquota di base per tali alloggi in considerazione anche del fatto che un socio di cooperativa a proprietà indivisa che pagherebbe a parità di rendita catastale e di condizioni, quasi il doppio rispetto a chi risulta essere proprietario di un immobile considerato prima abitazione; inoltre trattandosi di alloggi posseduti da persone giuridiche i soggetti sopra richiamati non possono usufruire neanche della maggiorazione prevista per i figli, come invece ventilato in alcuni commenti.
In proposito, si auspica, in assenza di un apposito specifico intervento legislativo che, trattandosi di soggetti passivi Ires, i comuni possano correggere tale ingiustizia.
Non và dimenticato che, in ogni caso, le scelte dei comuni sulle agevolazioni IMU sono condizionate dalla quota del tributo riservata allo Stato, anche se, con la conversione del D.L. 16/2012, è stato chiarito che “non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato.” sugli immobili comunali non istituzionali e che per gli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli Iacp “non si applica la riserva della quota di imposta statale”. Su tale ultima disposizione ci sono interpretazione a favore (Iacp/Ater) e contro (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) che ritiene che l’intero gettito spetti ai Comuni. La norma dovrebbe aiutare a spingere le Amministrazioni Comunali a prevedere nelle proprie Delibere una imposizione ridotta più giusta per queste situazioni.
Passiamo ora al tema più pratico cioè:

QUANDO, QUANTO E COME PAGARE L’IMPOSTA
L’imposta dovuta per le abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata a scelta del contribuente, in tre rate di cui:
la prima e la seconda rata in misura pari ad un terzo dell’imposta calcolando applicando l’aliquota base e la detrazione prevista dall’art.13 della Legge 214/2011, da corrispondere entro il 18 giugno 2012 (lunedì prossimo venturo) ed il 17 settembre (il 16 cade di domenica);
la terza rata deve essere versata,entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell’imposta dovuta complessivamente per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Il versamento in tre rate non può essere effettuato per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati.
In alternativa l’IMU può essere versata in due rate (conviene) di cui al prima entro il 18 giugno , in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione spettante e la seconda ,entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Il pagamento dell’acconto (arrotondato all’unità di euro) va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice 3912

Rocco Podo
Dottore Commercialista - gia dirigente e direttore di vari Uffici dell’ Agenzia delle Entrate


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