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Approfondimenti: Rosa Stanisci: Documento di esame e valutazione del rigassificatore da realizzare nel porto di Brindisi



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Approfondimenti » 24/03/2004

Rosa Stanisci: Documento di esame e valutazione del rigassificatore da realizzare nel porto di Brindisi

Il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, d’intesa con la Regione Puglia, con Decreto del 21.01.03, ad accoglimento dell’istanza presentata in data 09.11.01, ha autorizzato la società British Gas Italia S.p.A. a costruire e ad esercire un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio dello stesso in due serbatoi da 160.000 metri cubi cadauno.
Il terminale, da ubicare nel porto di Brindisi, località Capo Bianco, nell’area di colmata a realizzarsi, prevede anche la costruzione di un molo per le operazioni di scarico delle navi metaniere aventi una capacità compresa tra 70.000 e 140.000 mc.

Il Decreto autorizzativo, emesso a conclusione del procedimento amministrativo, dopo l’acquisizione nella conferenza dei servizi del 15.11.02, dei pareri dei diversi Enti interessati, contiene condizioni e prescrizioni, le più importanti delle quali sono le seguenti:
1) che vengano autorizzati i traffici previsti in ragione di 50 navi/anno per la prima fase e di 100 navi/anno a regime per la seconda fase;
2) la società B.G. è tenuta a depositare presso il Ministero delle attività produttive copia del progetto definitivo, corredato degli elaborati grafici necessari per il collaudo;
3) i lavori per la costruzione del terminale di ricevimento e rigassificazione devono essere completati entro il 31.12,2007, salvo la concessione di proroghe a seguito di motivate istanze;
4) la società B.G., sia per l’esercizio provvisorio sia per l’esercizio definitivo di tutte le opere costituenti l’impianto, è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie riguardanti le emissioni in atmosfera e gli scarichi nell’ambiente idrico;
5) l’esercizio definitivo a regime potrà essere effettuato dopo il collaudo o verifica definitiva da parte dell’apposita Commissione;
6) poiché dall’esame del parere reso dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, il Comitato Tecnico Regionale per la Puglia ha rilevato che “non è stato effettuato uno studio specificamente finalizzato all’individuazione dei rischi connessi con eventuali anomalie impiantistiche e quindi alla definizione di eventuali conseguenti ipotesi incidentali.
Queste ultime sono state individuate unicamente utilizzando dati storici, se pur ben documentati. In sede di presentazione del Rapporto di Sicurezza Definitivo è necessario che sia prodotto un approfondito studio sugli eventi incidentali in modo da supportare analiticamente quanto dichiarato dalla B.G. in merito agli stessi”.In sede di presentazione all’Ispettorato Regionale della Puglia dei Vigili del Fuoco, del Rapporto di Sicurezza Definitivo, dovranno essere maggiormente documentati i seguenti aspetti:
- al pontile dovrà essere consentito l’attracco di una nave gasiera per volta e dovrà essere prodotta l’Analisi di Rischio delle operazioni di scarico;
- dovrà essere prodotto uno studio che supporti le assunzioni fatte dalla società relativamente agli scenari di incidenti con annesse conseguenze;
- dovranno essere migliorate le misure di compensazione delle attività i cui indici di rischio vengono classificati maggiori o uguali a “moderato”;
7) la raccomandazione di curare l’impatto visivo in modo compatibile con le realtà turistiche, così come si evince dal parere reso dall’Ente Provincia di Brindisi;
8) l’opportunità di una corretta informazione alla cittadinanza, formulata nel parere reso dalla Regione Puglia;
9) deve essere espletata la caratterizzazione dell’area di intervento, secondo il Piano presentato ed approvato dal Ministero dell’Ambiente e l’impianto si può realizzare dopo che saranno effettuati gli eventuali interventi di bonifica;
10) la realizzazione di tutti i sistemi idonei a consentire l’effettuazione dei controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Dogane;
11) venga incentivato l’instaurarsi di attività commerciali e/o industriali che possano impiegare il freddo cogenerato dall’impianto;
12) venga stabilito con cadenza biennale un piano di monitoraggio sullo stato delle biocenosi marine che vivono stabilmente nell’area;
13) per quanto riguarda la costruzione delle opere portuali che risultano già comprese nel vigente Piano Regolatore Portuale e necessarie per la costruzione e l’esercizio del rigassificatore, le stesse, a seguito delle apposite verifiche svolte, sono state ritenute non assoggettabili alla procedura di VIA, a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- che l’eventuale utilizzo dei sedimenti dragati per la realizzazione della colmata avvenga solo a valle delle attività previste dal Piano di caratterizzazione una volta accertato il possibile riuso
- che venga definita la destinazione d’uso della porzione occidentale della colmata Capo Bianco (ad ovest del canale Enichem) in modo da evitare insediamenti la cui attività possono confliggere con quelle previste per l’impianto di rigassificazione GNL;
14) vengano fornite all’Autorità Portuale di Brindisi tutte le informazioni gli elementi di cui alla normativa in materia di impianti a rischio di incidenti rilevanti al fine di consentire la predisposizione del rapporto Integrato di Sicurezza Portuale;
15) per quanto riguarda la costruzione dell’impianto di rigassificazione, e quindi, il relativo rilascio della concessione demaniale marittima, l’Autorità portuale avrà cura di sottoporre al necessario vaglio tecnico il progetto acquisendo, ove ne ricorrano le condizioni, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
16) per quanto riguarda il parere espresso dal Ministero dell’Interno attraverso la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, lo stesso è stato formulato con le seguenti prescrizioni:
- il progetto definitivo dovrà essere firmato e timbrato a norma di legge. Esso dovrà contenere tutti i dati tecnici dei vari componenti e strutture dell’impianto del terminale GNL e di quelli ausiliari e di sicurezza, in accordo con le specifiche norme vigenti. Tutte le soluzioni progettuali dovranno pertanto essere esposte in termini definitivi, con i relativi valori dei parametri significativi e di quelli richiesti dalle norme di sicurezza;
- dovranno essere maggiormente dettagliati i progetti relativi all’impianto torcia, antincendio di protezione della banchina e del deposito, all’impianto di monitoraggio dei gas e miscele pericolose e di rilevazione incendi, ai metanodotti, all’impianto recupero frigorie e agli impianti ausiliari di emergenza (gruppi elettrogeni, riserva azoto, ecc..);
- dovranno essere indicate le condizioni di compatibilità non ancora risolte nel progetto preliminare, con particolare riferimento alla prevista area di stoccaggio carburante della Marina Militare, alla zona ove insistono gli attuali impianti chimici e industriali ed all’esistente pontile Enichem;
- dovranno essere indicate le modalità di gestione dell’impianto nella sua complessità ed il sistema di gestione della sicurezza secondo il piano di emergenza interno;
- il progetto definitivo dovrà essere corredato da elaborati grafici intelligibili riportanti le situazioni dei luoghi e le destinazioni delle varie aree, secondo il Piano regolatore Portuale ed il relativo progetto di variante dello stesso;

Per una valutazione degli aspetti connessi alla realizzazione e gestione del rigassificatore da ubicare nel porto di Brindisi, si rende necessario effettuare un’analisi, anche se sommaria, degli aspetti riguardanti:
- il quadro di riferimento normativo
- il quadro di riferimento programmatico
- la proposta progettuale ed i possibili impatti sull’ambiente e la salute pubblica

Quadro di riferimento normativo

Il Parlamento Italiano, al fine di garantire l’approvvigionamento strategico dell’energia, attraverso l’installazione di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con Legge n. 340/2000, ha definito le procedure amministrative inerenti la realizzazione e la gestione di tali impianti.
L’art. 8 della citata Legge, stabilisce che l’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di tali impianti, da ubicare su siti industriali, è rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Regione di competenza.
Il soggetto richiedente l’autorizzazione deve presentare, al Ministero delle Attività Produttive, il progetto preliminare e al Ministero dell’Ambiente, contemporaneamente al progetto preliminare, anche uno studio di impatto ambientale, per il rilascio entro 60 giorni del nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
L’autorizzazione definitiva viene rilasciata a conclusione della conferenza di servizi, attraverso la quale vengono acquisiti i pareri di tutti gli Enti pubblici cui sono demandate le specifiche competenze in materia (Regione, Provincia, Comune, Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, ecc.) riguardanti l’impianto da realizzare.
Sempre il Parlamento Italiano, con precedente Legge n. 349/86, aveva stabilito che i progetti relativi alla realizzazione di opere che producono particolari impatti, debbono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte del Ministero dell’Ambiente, per l’ottenimento del prescritto parere o giudizio di compatibilità ambientale.
Tra le particolari opere da sottoporre a VIA, il DPR 11.02.1998 ha inserito anche gli impianti di stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc e gli impianti di gassificazione e liquefazione, mentre per i progetti relativi ai porti commerciali marittimi, l’obbligo della procedura di VIA era stata già prescritta con DPCM n. 377/88.
In riferimento al richiamato primario quadro normativo di riferimento, dall’esame dei diversi provvedimenti adottati nel procedimento amministrativo relativi all’impianto di che trattasi e da un’attenta lettura dell’art. 8 della Legge n. 340/2000, si evincono in modo inequivocabile gli aspetti relativi all’individuazione dell’Ente pubblico preposto al rilascio dell’autorizzazione, il tipo di procedura istruttoria da attivarsi ed i tempi entro cui la stessa dovrà concludersi, la prescrizione di acquisire il preventivo nulla osta del Ministero dell’Ambiente alla prosecuzione del procedimento, successivamente alla verifica della conformità del progetto alla vigente normativa in materia ambientale, ed i provvedimenti da adottarsi da parte del Consiglio Comunale nel caso in cui l’approvazione del progetto costituisca variante allo strumento urbanistico.
Null’altro è prescritto, né alcuna esclusione viene indicata in merito all’applicazione delle altre norme vigenti per la realizzazione e gestione di tali impianti.
Infatti, anche se l’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con la Regione, per l’emanazione del Decreto autorizzativo, attraverso l’istituto della conferenza dei servizi, sono stati acquisiti i pareri, tutti favorevoli espressi, dalla Regione Puglia, Autorità Portuale, Provincia e Comune di Brindisi, Ministero dell’Ambiente (Direzione per la VIA), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione della navigazione marittima), Ministero dell’Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei Vigili del fuoco), Ministero della Salute e del Ministero della difesa (Dipartimento militare marittimo).
Da una valutazione complessiva del procedimento amministrativo messo in atto, con particolare riferimento all’impianto che si intende realizzare, si ritengono pertinenti alcune domande ed osservazioni.
Perché il progetto dell’impianto di stoccaggio superficiale di gas naturale della capacità complessiva di 320.000 mc e dell’impianto di rigassificazione non è stato sottoposto alla normale procedura di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente?
La pronuncia del “Giudizio di compatibilità ambientale” previsto dalla normativa VIA, non può ritenersi sostanziato con l’acquisizione del “nulla osta” di cui alla Legge 340/2000. Lo “Studio di impatto ambientale” prodotto in allegato al progetto preliminare non risulta elaborato secondo le Norme Tecniche di cui al DPCM 27.12.1988, che allo stato rappresenta l’unica norma vigente di riferimento per tali impianti, non risultando peraltro evidenti e nemmeno dichiarati i motivi dell’esclusione dalla procedura di VIA.
Nel vigente Piano Regolatore Portuale di Brindisi, approvato nel 1975 è prevista la realizzazione dei seguenti interventi:
- colmata in zona Capo Bianco da effettuarsi con il deposito di circa 1.800.000 mc di materiali di riempimento e di altri 1.600.000 mc per il riempimento del II lotto di Costa Morena, nonché lo scavo per l’approfondimento di fondali per circa altri 1.400.000 mc di materiali;
- pontile nel porto esterno da radicare alla colmata;
- molo sotto flutto tra le isole Pedagne.

Il Ministero dell’Ambiente, nell’esprimere il proprio parere di competenza, ha ritenuto che le opere portuali connesse alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione non sono assoggettabili alla procedura di VIA solo se vengono rispettate le prescrizioni contenute nella nota del 14.11.02, prot. n. 12385 relative all’utilizzo dei sedimenti dragati per la colmata e alla definizione della destinazione d’uso della porzione occidentale della colmata di Capo Bianco.
Le opere di colmata in zona Capo Bianco e le altre opere portuali previste per l’impianto di rigassificazione, anche se alcune risultano già previste nel richiamato strumento di programmazione del porto, dovendosi procedere ora alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione, si ritiene che non possono essere escluse dal campo di applicazione della intervenuta nuova normativa in materia di VIA come peraltro stabilito anche dalla Corte di Giustizia Europea nell’esame di un caso analogo a quello in questione.
Il caso in questione, perché è stato escluso dall’applicazione del principio giuridico dello “Jus Superveniens”?
Il progetto definitivo dell’impianto, corredato degli elaborati grafici necessari per il collaudo dovrà essere depositato presso il Ministero delle attività Produttive (art. 3 Decreto autorizzazione) e dovrà essere presentato anche presso l’Autorità Portuale per il rilascio della concessione demaniale marittima.
Nell’ambito del procedimento autorizzativo attivato, da un’attenta lettura della Legge 241/90, come modificata ed integrata dalla stessa Legge 340/2000, si ritiene che l’istruttoria svolta dal Ministero delle Attività Produttive, debba ritenersi incompleta laddove le conclusioni sono state assunte sulla base della sola valutazione del Progetto Preliminare e non anche del Progetto Definitivo, del quale è stato prescritto il semplice deposito.
Tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni contenuti nei pareri espressi dai diversi soggetti intervenuti nella conferenza dei servizi, al di là della dichiarazione di accettazione da parte della B.G., non si evince in quale momento ne sarà verificato concretamente il formale recepimento, visto che lo stesso può esplicitarsi solo attraverso la produzione di elaborati di progetto definitivo o esecutivo.
Sicuramente tale adempimento non potrà ritenersi di competenza della prevista Commissione di Collaudo, in quanto la stessa sarà chiamata a verificare solo la conformità delle opere realizzate al progetto approvato che, qualora dovesse rimanere solo quello preliminare, l’operazione di collaudo risulterebbe superficiale e molto discrezionale.

Quadro di riferimento programmatico

L’impianto di rigassificazione da realizzare a Brindisi è stato incluso dal Governo Nazionale tra le infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale e, come riportato nel Decreto di autorizzazione, la scelta è stata effettuata anche sulla base degli orientamenti dell’UE che si è espressa a favore della realizzazione di un terminale di GNL da ubicare sulla costa adriatica meridionale.
Il GNL che sarà scaricato, stoccato e distribuito nella rete, risponde prioritariamente, se non esclusivamente, a scelte di programmazione che riguardano il fabbisogno nazionale.
Infatti, se vengono considerati gli attuali consumi di gas naturale nella provincia di Brindisi, ed i fabbisogni futuri che saranno necessari per l’esercizio della costruenda centrale termoelettrica Enipower, non avendo alcuna certezza allo stato attuale per la realizzazione del ciclo combinato nella centrale di Brindisi Nord, l’impianto da realizzare avrà insignificanti ricadute di utilizzazioni sul territorio provinciale.
Infine, relativamente all’attuazione delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 164/2000, recante norme per il mercato interno del gas naturale, nell’autorizzazione rilasciata alla B.G., non viene fatto alcun particolare riferimento se non ad un semplice e superfluo richiamo al rispetto della stessa legge.
A compensazione dei pericoli di rischio di incidenti, di impatto sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, gli effetti limitativi sulle altre attività portuali, ecc.., non è stata considerata nemmeno la possibilità di un qualche significativo beneficio a favore del territorio provinciale per quanto riguarda l’utilizzazione del gas naturale che, comunque, risulta possibile secondo il richiamato D.L.vo n. 164.
In considerazione dei potenziali e gravi rischi connessi alla gestione dell’impianto di stoccaggio del GNL in serbatoi fuori terra del volume di 360.000 mc, e alla successiva rigassificazione e messa in rete del gas, la totale assenza di valutazioni in merito alle possibili soluzioni alternative previste dal D.L.vo n. 164 dello stoccaggio del gas naturale nei giacimenti in fase di esaurimento, risulta inaccettabile.
Relativamente all’esercizio dell’impianto, al fine di limitare le probabili possibilità di incidenti, il Ministero dell’Ambiente nel proprio parere definitivo ha prescritto nella 1° fase un traffico di 50 navi/anno e nella 2° fase un traffico di 100 navi/anno. La distinzione tra la 1° e 2° fase, non essendo stata puntualmente definita, si ritiene coincidente con la distinzione tra l’esercizio provvisorio e quello definitivo.
Nel Decreto autorizzativo viene specificato, peraltro, che l’esercizio definitivo a regime, del terminale di rigassificazione, potrà essere iniziato solo dopo il collaudo da parte dell’apposita Commissione.
Ritenendo logico e razionale che, una volta completate le opere, si procederà immediatamente al collaudo definitivo, ne deriva conseguentemente che la condizione dell’attracco delle 100 navi/anno si concretizzerà quasi subito, con l’avvio dell’esercizio.
A meno di possibili, ulteriori specificazioni, la prescrizione del Ministero dell’ambiente non sembra avere alcuna concretezza positiva.
L’assenza di alcuna valutazione relativa alle dimensioni delle navi, in rapporto alle esigue capacità ricettive del porto di Brindisi, nel lasciare indifferente il rapporto tra, numero di navi/anno e capacità volumetrica delle stesse, sia se trattasi di navi da 70.000 mc o da 140.000 mc, risulta superficiale e pertanto non accettabile.
Dalla documentazione prodotta dalla società, e dal parere reso dall’Autorità Portuale e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si evince alcuna particolareggiata valutazione della proposta progettuale in rapporto alla vigente programmazione portuale.
In particolare, l’attracco al molo da realizzare nel porto esterno, di 100 navi/anno da 70.000-140.000 mc, non risulta essere stato valutato in rapporto alle movimentazioni che già si effettuano ed a quelle che sono previste nella proposta di variante del Piano regolatore Portuale, attualmente all’esame del Ministero dell’Ambiente per la procedura di VIA.
Da tale proposta di variante al vigente Piano Regolatore del Porto, solo per le esigenze connesse all’esercizio delle due centrali termoelettriche in funzione, si evincono all’incirca i seguenti movimenti annui:
3.500.000 t di carbone trasportati con 62 navi
1.700.000 t di orimulsion trasportato con 21 navi
400.000 t di gesso trasportati con 20 navi
500.000 t di ceneri trasportate con 28 navi.
Se a questi movimenti vengono aggiunti quelli relativi alle merci necessarie per gli altri stabilimenti industriali, allo scarico e carico di altre merci varie, al traffico passeggeri, si evince che la movimentazione di ulteriori 100 navi/anno, nei già esigui spazi portuali, non potrà svolgersi in modo soddisfacente ed accettabile per i rischi che potranno determinarsi.
La compatibilità degli spazi portuali e dei tempi di scarico delle metaniere con le altre attività portuali attuali e quelle programmate, da nessuno dei pareri forniti dagli Enti di competenza risulta che sia stata verificata.
Infatti, l’unico parere che conteneva una prescrizione limitativa di 50 navi/anno è quello espresso dal Ministero dell’Ambiente, che nel successivo parere espresso a rettifica di quello precedente, consentendo la movimentazione di 100 navi/anno anziché 50, ha fatto riferimento alle sole “informazioni contenute nella Relazione Ambientale prodotta dal proponente e al parere reso dal CTR per quel che riguarda gli aspetti legati alla sicurezza……..”.
Per quanto sopra riportato, rispetto agli atti esaminati, può ritenersi acclarata la certezza che dagli organi competenti non sia stata effettuata alcuna valutazione in merito alla verifica della compatibilità dei traffici previsti per lo scarico del GNL con quelli attuali e programmati nel porto di Brindisi.

La proposta progettuale ed i possibili impatti sull’ambiente e la salute pubblica

L’impianto di rigassificazione sarà composto da due serbatoi da 160.000 mc cadauno per lo stoccaggio del GNL, da un sistema di tubazioni e bracci per lo scarico delle navi metaniere, un sistema per la trasformazione del gas dallo stato liquido a quello gassoso nonché un sistema di condotte per l’immissione del gas nella rete di distribuzione a bassa ed alta pressione.
Nei serbatoi lo stoccaggio del GNL sarà effettuato alla temperatura di –165°C ed alla pressione di 200-250 mbarg. La capacità produttiva del terminale di rigassificazione è pari a 6 milioni di tonnellate per anno.
Lo scarico di una nave metaniera da 140.000 mc è previsto in 14 ore, mentre il tempo di permanenza della stessa nel porto, per le altre necessarie operazioni, è prevista in 24-36 ore. Lo svuotamento dei due serbatoi pieni, alla portata media di progetto, è prevista in circa 9 giorni.
L’ubicazione dell’impianto, previsto all’interno del porto di Brindisi, in località Capo Bianco, ricade all’interno di un’estesa area, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale sin dal 1989 successivamente, parte della quale, nel 1998, è stata inserita tra i siti industriali inquinati di interesse nazionale, da sottoporre a bonifica.
Considerata la potenzialità dell’impianto da realizzare e la notevole quantità di GNL da movimentare, in rapporto alla sua particolare ubicazione ricadente in un ambito industriale dove sono presenti altri impianti con potenziale rischio di incidenti rilevanti, sarebbe stata auspicabile quantomeno l’adozione di tutte le iniziative idonee a verificare la compatibilità del rigassificatore e a valutarne i rischi potenzialmente connessi.
Gli organi preposti a tale scopo, (Dipartimenti dei Vigili del Fuoco e della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno), poiché hanno valutato, nella fase precedente il rilascio dell’autorizzazione, solo il Progetto Preliminare ed il Rapporto Preliminare di Sicurezza prodotto dalla società BG, hanno espresso un nulla-osta di fattibilità con una serie di importanti prescrizioni che necessariamente dovrebbero essere concretizzate attraverso particolareggiati elaborati progettuali.
In merito a tali prescrizioni, considerata di fatto la definitiva conclusione del procedimento amministrativo, si evince quasi una specie di “preventiva ed acquisita certezza” che il Rapporto Definitivo di Sicurezza relativo al progetto particolareggiato da sottoporre all’esame del CTR della Puglia, debba acquisire un positivo parere tecnico conclusivo.
Il CTR della Puglia, pur avendo ritenuto approvabile il Rapporto Preliminare di Sicurezza, nelle osservazioni riportate nell’istruttoria tecnica, ha rilevato “che non è stato effettuato uno studio specificamente finalizzato all’individuazione dei rischi connessi con eventuali anomalie impiantistiche, e quindi alla definizione di eventuali conseguenti ipotesi incidentali.
Queste ultime sono state individuate unicamente utilizzando dati storici, se pur ben documentati”, suscitando di fatto più perplessità ed incertezze che garanzie di sicurezza. Inoltre, la valutazione dei rischi connessi ad eventuali ipotesi incidentali effettuata utilizzando i soli dati storici, non ha tenuto in considerazione anche eventuali incidenti connessi a fattori esterni all’impianto che, sicuramente, necessitano di particolareggiati approfondimenti.
A solo titolo di esempio, possono essere indicati i seguenti possibili eventi che determinano una notevole potenzialità di rischio in caso di incidenti:
- la presenza del vicino aeroporto civile e militare con pista nella direzione del cono di atterraggio degli aerei;
- la presenza di impianti e depositi, nonché la movimentazione di sostanze esplosive ed altamente infiammabili (combustibili petroliferi, prodotti dell’industria chimica) nelle immediate vicinanze e di futura realizzazione (deposito POL della Marina Militare);
- la presenza nelle vicinanze di siti militari che potrebbero essere oggetto di bersaglio in caso di ostilità con altri paesi o, peggio ancora, di attacchi terroristici;
- uno stato di sicurezza sismica non verificato e sufficientemente valutato.
Non secondaria importanza assumono gli aspetti relativi al contesto ambientale in cui si inserisce la proposta progettuale approvata.
La realizzazione degli interventi di dragaggio e scavi che complessivamente risultano programmati nel porto di Brindisi per l’approfondimento dei fondali marini da un lato, e gli interventi di colmamento per la realizzazione di moli e banchine dall’altro, provocherà un incontrollato sconvolgimento dell’intero ecosistema marino.
Tale ecosistema, risulta peraltro già notevolmente compromesso per la presenza di alcuni scarichi di reflui contenenti anche sostanze nocive.
La particolarità del porto che, risulta sostanzialmente chiuso e poco interessato da fenomeni di ricambio delle acque portuali, avrebbe richiesto molta più attenzione e precauzione nella valutazione di tutti gli aspetti ambientali connessi con la proposta progettuale approvata, ma anche di quelle attualmente in corso di esame di VIA presso il Ministero dell’Ambiente e riguardante la variante al vigente Piano Regolatore del Porto.
Essendo ormai definitivamente acclarato che la realizzazione di nuove opere nei siti inquinati, potrà essere assentita solo dopo un’attenta verifica dello stato ambientale, risulta singolare la procedura adottata dal Ministero dell’Ambiente relativa alla caratterizzazione delle aree portuali interessate all’ubicazione dell’impianto di rigassificazione.
Allo stato delle cose non sono state sufficientemente comprese le motivazioni per cui la verifica dello stato di inquinamento dell’area portuale del demanio pubblico debba essere fatta da una società privata che non ha svolto alcuna attività in passato cui potrebbe essere ricondotta una eventuale responsabilità.
Ritenendo, comunque, per un solo momento che per una valutazione positiva dell’istanza per la realizzazione del rigassificatore, il primario interesse pubblico fosse solo quello di accertare lo stato di inquinamento dell’area portuale interessata dall’ubicazione dell’impianto, risultano incomprensibili le motivazioni per cui il Ministero dell’Ambiente abbia consentito alla società, di realizzare un Piano di caratterizzazione utilizzando una maglia di indagine di 100 mt anziché di 50 mt come normalmente viene prescritto nei casi analoghi.
L’unica giustificazione che si evince dal verbale della conferenza di approvazione del predetto Piano di caratterizzazione è quella addotta dalla società che la scelta di effettuare un’indagine più fitta avrebbe comportato un costo maggiore di circa 310.000 Euro.
Risulta poi abbastanza fortuito e singolare che su 12 punti di indagine interessati dal campionamento dello strato di fondale marino, nell’unico punto in cui sono state effettuate le analisi chimiche in contraddittorio con il PMP di Brindisi, è stato accertato un superamento della presenza di arsenico rispetto a quella stabilita dalla normativa.
Anche l’accertata presenza di altre sostanze molto tossiche come i policlorobifenili, in altri punti sottoposti a campionamento, destano non poca preoccupazione.
Non si comprendono, infine, le motivazioni per cui non sono state prescritte analoghe specifiche indagini per verificare anche lo stato di qualità delle acque marine.
Al momento, non si conoscono ancora i risultati delle ulteriori indagini supplementari, che sono state effettuate nel punto dove è stata riscontrata la presenza di arsenico superiore al limite di legge come prescritto dallo stesso Ministero.
A tal proposito, sarebbe importante anche sapere dalle preposte strutture del Ministero dell’Ambiente quali sono i limiti di inquinamento che devono essere rispettati per i fondali marini, visto che non vengono specificamente indicati nella normativa di riferimento; quelli più restrittivi stabiliti per i siti ad uso verde pubblico o quelli più tolleranti indicati per i siti ad uso commerciale e industriale.

Sulla base delle questioni sopra sommariamente riportate e delle conoscenze acquisite allo stato attuale, si ritiene che si possa addivenire alla seguente conclusione: “l’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Ambiente e d’intesa con la Regione Puglia, per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL nel porto di Brindisi, in un’area già fortemente compromessa ed in stato di grave crisi ambientale e socioeconomica, relativamente alla proposta progettuale presentata e alla procedura di valutazione attuata, non garantisce un accettabile livello di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini”.
Lo stato di preoccupazione e di allarme per l’imminente realizzazione dell’impianto, che molti cittadini stanno manifestando in questi giorni, ne è la prova più evidente.

Rosa Stanisci

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