Approfondimenti » 15/01/2014
Posidonia: quando il temporaneo diviene permanente. Di Piero Gioia
Tra circa quattro mesi si dovranno iniziare le attività di pulizia della Litoranea Nord (tratto che va dall’Apani alla Cala Materdomini) ed ancora si debbono rimuovere gli accumuli di Posidonia generati dalle precedenti analoghe attività.
La criticità più evidente risulta essere quella a ridosso del Lido Granchio Rosso, dove una spiaggia pubblica,
per via di “ordini” che dovevano risultare temporanei, si è trasformata in una discarica non autorizzata permanente. Unico auspicio risulta essere quello che non divenga definitiva, bensì che presto torni ad essere un spicchio di spiaggia fruibile, a disposizione di chi non può permettersi un lido privato.
Il deturpamento e l’alteramento della bellezza naturale del sito posto in località Punta Penna, per meglio dire l’occupazione abusiva di zona del Demanio Marittimo, mediante accatastamento di ingenti quantitativi (diverse tonnellate) di Posidonia, ha determinato un danno ambientale (avvenuto nel periodo 2010 – 2013) per il quale non si può far finta di nulla.
Danno ambientale che, come provato dalla documentazione esistente in atti pubblici, non registrerebbe alcuna difficoltà (qualora ve ne fosse la volontà) per l’individuazione dei responsabili di tutte quelle infrazioni già commesse.
La gestione della Posidonia, difatti, è disciplinata da un dispositivo ministeriale (DPN/VD/2006/08123 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio), fatto proprio dalla Regione Puglia e trasmesso a tutti i Comuni interessati dal problema dello spiaggiamento della Posidonia.
Dunque, in sintesi, il trattamento della Posidonia avviene previo un “ordine di servizio” finale, firmato.
Ed ancora, la disposizione ministeriale prevede un accatastamento della Posidonia in luoghi che non siano di disagio e/o intralcio per la fruizione delle spiagge da parte del bagnante (!! ….. ne è quasi sparita una ad uso pubblico) e che entro l’anno dall’avvenuto accatastamento il materiale venga ricollocato nei siti da dove è stato prelevato, oppure venga adottata altra soluzione idonea al ripristino dei luoghi.
L’Ente Comune, attraverso il proprio personale qualificato, è anche incaricato ad attività di verifica – controllo ed eventuale repressione delle attività svolte in difformità delle disposizioni impartite.
Tra l’altro, non intervenendo tempestivamente, si è consentito, nel corso degli anni, una situazione di “miscelamento” dei due “prodotti”, vale a dire: la Posidonia (che a fine stagione 2013 si sarebbe dovuta trattata nel rispetto della disposizione ministeriale) con i “Rifiuti Speciali” attualmente presenti su area demaniale e li presenti dal 2010 che, differentemente dalla Posidonia, debbono essere smaltiti sulla base delle normative di riferimento vigenti in materia ambientale per la corretta gestione dei rifiuti.
Allo stato attuale (già creato il danno erariale) si auspica perlomeno che l’eventuale rimozione del materiale accatastato avvenga in “periodi asciutti”, ovvero quando il materiale non è interessato dall’assorbimento delle acque piovane.
Condizione, questa, che:
limita il costo degli smaltimenti (determinato dal peso dei materiali conferiti in impianto);
evita di ridurre drasticamente la percentuale di Raccolta Differenziata prodotta, poiché (non essendo più un rifiuto riutilizzabile) questo inciderebbe nel calcolo di produzione delle varie frazioni merceologiche, esaminate in quel periodo.
Naturalmente l’eventuale incidenza negativa sulle percentuali della Raccolta Differenziata graverebbe sugli oneri dell’Ecotassa; vale a dire che graverebbe su quella tassa (pagata dal Contribuente) che si determina dai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica. Tassa che trova maggiore applicazione qualora non siano state rispettate dal Comune conferitore le percentuali minime di produzione stabilite per la Raccolta Differenziata
Inutile dire che, in qualità di cittadino - nonché di contribuente, i costi derivanti dalle attività di bonifica dei luoghi, così come le condizioni prima indicate, dovranno registrare una preventiva evidenza pubblica.
Situazione questa che, con riferimento anche alle norme entrare in vigore nell’Ottobre 2013, dev’essere tassativamente rispettata da parte di un Ente Pubblico, senza contare gli obblighi inerenti la corretta gestione della risorsa pubblica spettanti allo Stesso.
Un dubbio …., in un frangente dove la materia prima (denaro) scarseggia e quindi il Contribuente è sempre più vigile; il “Re dei rifiuti” (Avv. CERRONE) deve anch’egli dare conto alla giustizia per le attività svolte; il nuovo Questore di Brindisi esorta ad avere fiducia nella giustizia, è mai possibile che si debbano spesso indicare le eccezioni in relazione a servizi e forniture spettanti e sollecitare frequentemente una corretta gestione della risorsa pubblica (??).
Piero Gioia
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