14/05/2008

Lecce Parcheggio Assessori. Di Aldo Indini


A seguito di un articolo apparso il 9 maggio 2008 sul Corriere del Mezzogiorno - Lecce - « Sosta auto, no ai favori per gli assessori», ho rimesso, ad alcuni amici leccesi, la lettera inviata al Corriere della Sera sull’argomento.

Il Codice della Strada D.lgs. n. 285/92, con l’art. 7 comma d) stabilisce quali sono i limitati spazi da riservare alla sosta dei veicoli per motivi di pubblico interessa riconfermando quanto già previsto dal Codice della Strada 1959.
A tal proposito resta valida la circolare n. 35298 del 14 giugno 1960 a firma del Ministro dei Lavori pubblici, ….“risulta chiaro che, per nessuna altra autorità, Ufficio od ente, né tantomeno per Organizzazioni o sodalizi privati o similari, è lecito riservare spazi pubblici per la sosta dei veicoli.
Tutti gli impiegati, senza distinzioni di grado, di Enti e Uffici pubblici in genere, dovranno, pertanto, usufruire per le loro autovetture private o dell’Amministrazione, degli spazi di sosta collettivi, aperti a tutti indistintamente gli utenti.
Se, però, gli Enti od Uffici in parola dispongono di aree private, sarà ottima norma, attrezzarle a parcheggio riservato ai propri veicoli, o meglio ancora aperto a tutti coloro che hanno interesse a recarsi presso tali Uffici, per disbrigo di patiche”.
A conferma di quanto innanzi, la Suprema Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 12834 del 13 maggio 2007 ritiene: “… il potere sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92 aventi forza di legge; e quindi secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali …”.

Aldo Indini