14/11/2007
CdS: la "degenerazione applicativa" della norma di cui all’art. 126 bis comma 2. Di Aldo Indini
Con istanza in data 2 gennaio 2007 portavo a conoscenza del Sig. Presidente della Repubblica On. Giorgio Napolitano che, in base alle norme del Codice della Strada (art. 180 e 126 bis), il trasgressore facoltoso, che supera i limiti di velocità, pagando, non le viene sospesa la patente di guida, non subisce la decurtazione dei punti attribuiti alla patente e può ripetere la violazione senza subire le ulteriori sanzioni previste dal Codice della Strada e probabilmente può ricevere in premio, per l’occulta velocità, due punti sulla patente. Ciò non è conforme ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
L’istanza veniva riscontrata dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica Ufficio per gli Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali in data - Roma, SGPR 12/01/2007 0004801 - U.G. N. 44/2007:
Egregio Comm. Geom. Aldo Indini, in relazione alla lettera inviata al Presidente della Repubblica, le faccio presente che il Capo dello Stato, per motivi di attribuzioni istituzionali, non è competente nel merito di quanto esposto. Posso comunque darLe assicurazione che questo Ufficio ha portato la questione rappresentata all’attenzione del Ministero dei trasporti per l’esame e le valutazioni di competenza. Con i migliori saluti. p. Il Direttore dell’Ufficio (Dott.ssa Giovanna Ferri).
La risposta del Ministero non si fa attendere:
MINISTERO DEI TRASPORTI - Dipartimento dei Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione Vi - DIV. 6 (ex MOT 3) Roma li 12 FEB: 2007 Prot. n. 14234 class. 08/03
Sig.Aldo Indini – BRINDISI; E p.c. Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – ROMA; Ministero dei Trasporti Ufficio di Gabinetto del Ministro - SEDE - OGGETTO: Esposto in materia di art. art. 126 – bis ed art. 180 CdS.
Si riscontra sua nota del 2 gennaio scorso, indirizzata alla Presidenza della Repubblica e da questa, per tramite dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dei Trasporti, giunta alla scrivente divisione.
In particolare nella nota in riscontro la S. V. afferma di ritenere “l’art. 180 del Cds non conforme ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ove tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”: si lamenta infatti che – atteso che nel caso di mancata comunicazione del nome del conducente al momento della commessa violazione non immediatamente contestata, il proprietario del veicolo è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che prima ammontava a € 357 a € 1.433 ex art. 180, co. 8 Cds, ed oggi da € 250 a € 1000, giusta la modifica all’art 126 bis, comma 2, come modificato da ultimo dal D.L. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, questa norma di fatto permette ai cittadini più abbienti, e solo ad essi, di convertire una sanzione amministrativa accessoria, come la decurtazione del punteggio della patente, in sanzione amministrativa pecuniaria, consentendo agli stessi di lasciare sostanzialmente sempre intatto il punteggio della patente.
Al riguardo si osserva che tale degenerazione applicativa della norma di cui all’art. 126 - bis, comma 2, è ben nota a questa Amministrazione che sta valutando l’opportunità, soprattutto sotto il rapporto costi-benefici, che i veicoli siano dotati di una sorta di card che identifichi il guidatore ogni momento.
Va tuttavia osservato che la disfunzione su rappresentata deriva soprattutto dalla circostanza che il sistema normativo introdotto con la patente a punti era stato concepito proprio come “sistema: esso era ed è dunque in grado di assicurare piena e legittima operatività a condizione che le decurtazioni del punteggio dalla patente del contravventore siano effettuate di regola con la contestazione immediata, lasciando all’ipotesi della contestazione non immediata un’incidenza assolutamente marginale, di eccezione rispetto alla più generale regola di con testualità.
Invero un insufficiente numero di controlli su strada ha determinato uno stato di cose per il quale l’eccezione è divenuta quasi regola generale, evidenziando così tutta una serie di inadeguatezze ed incongruità degli strumenti, concepiti per un contesto ed adoperati in un altro.
Questa Amministrazione, pertanto, avendo preso atto della situazione, sta come detto valutando le possibili soluzioni, peraltro sempre nel convincimento che la soluzione ottimale sarebbe quella di assicurare un più intenso sistema di controllo su strada, si da ridurre il sistema alla sua originaria armonicità. IL CAPO DIPARTIMENTO ( dott. Ing. Amedeo Fumero ) - GF -
Geom Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi |