16/01/2008

Le multe possono essere pagate a rate. Di Aldo Indini


Non tutti sono a conoscenza della possibilità del pagamento rateale della sanzione amministrativa.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, meglio conosciuta come: Depenalizzazione.
Conversione delle sanzioni penali in pecuniarie, pubblicata sulla G. U. n° 329 del 30 novembre 1981 con l’art. 26, prevede il pagamento rateale della sanzione amministrativa.
La procedura è la seguente: « L’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata il termine fissato dall’autorità giudiziaria od amministrativa, l’obbligato é tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione».
Per le contravvenzioni stradali l’istanza va rivolta al Comando da cui dipende l’agente accertatore, possibilmente allegando un attestato che dimostri le condizioni economiche disagiate, entro i sessanta giorni dalla contestazione. In caso di rifiuto è ammissibile il ricorso al Giudice di Pace per la fissazione delle rate e relativi termini.

Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi