25/04/2009
Telelaser: il cartello di preavviso và posto a 400 metri. Di Aldo Indini
In data 21 aprile 2009, ho inviato un quesito al Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Generale Polizia Stradale, avente per oggetto: Telelaser. Preventivo avvistamento.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 11131/2009 del 13 marzo 2009, prevede: « se gli apparecchi misuratori di velocità sono nascosti, sussiste il reato di truffa ».
Detta sentenza richiama la circolare di Codesto Ministero degli Interni del 3 agosto 2007, ove si evince, « le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili» e prescrive, « la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità è collocato ».
Richiama, inoltre la Sentenza, la circolare ministeriale dell’ 8 ottobre 2007, che ribadiva, « l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantire il tempestivo avvistamento ».
Già con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007 la Corte di Cassazione, a seguito d’impugnazione da parte di Codesto Ministero nei confronti di una sentenza del Giudice di Pace di …, il ricorso fu ritenuto infondato, « poiché la multa è nulla se il dispositivo non è segnalato ».
Il Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’ Interno con decreto del 15 agosto 2007, pubblicato sulla G. U. n. 195 del 23 agosto 2007, oltre a richiamare che i segnali stradali devono essere installati con adeguato anticipo, suggerisce che il pannello di “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrato con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia che attua il controllo.
Il Tribunale di Modena con sentenza del 25 novembre 2008, ritiene che « nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte ».
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su di una richiesta di parere avente per oggetto: Segnalamento delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, con quesito n. 972663 del 7 agosto 2008, riporta « l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere».
Non essenziale la documentazione fotografica per il Telelaser, scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23982 del 19 novembre 2007, per l’adizione dell’art.345 del Regolamento che indichi la necessità che l’apparecchiatura elettronica fornisca anche prova documentale fotografica, ma sufficiente che, « l’accertamento di velocità sia documentato dal verbale degli agenti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito di efficacia probatoria sino a querela di fatto ».
Da questa sentenza, 23982/2007, scaturisce la richiesta del presente parere: « l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati ».
Su di una Strada Statale, extraurbana principale, velocità consentita 110 Km/h, una pattuglia di un organo Polizia Stradale, munita di Telelaser 20-20, impone l’alt, contesta l’art. 142/8 del C.d.S. e rilascia lo scontrino con i dati rilevati.
Lo scontrino riporta che il rilevamento è stato effettuato alla distanza di m. 685.50 dalla postazione presidiata da due agenti.
A 500 m. dalla postazione, un cartello di segnaletica stradale permanente preannunzia il “controllo elettronico della velocità”, cartello permanente per una postazione di controllo temporaneo, privo d’affidabilità.
Detto cartello, in ogni modo, pur trovandosi a 500 metri prima del presidio risulta successivo di metri 185,50 dal rilevamento effettuato a metri 685,50 rispetto al presidio.
Affinché la segnaletica potesse corrispondere a tutto quanto innanzi riportato, si ritiene necessaria la presenza di un cartello temporaneo posto a 400 metri dal rilevamento cioè ad oltre 1000 metri dal presidio, e la pattuglia visibile, onde evitare un continuo contenzioso.
L’iniziale richiamata sentenza di Cassazione n. 11131/2009, è motivo di seria preoccupazione nel concludere « … la Corte osserva che il sequestro preventivo è legittimamente disposto alla presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente … ».
In attesa di riscontro, possibilmente nei termini, si porgono distinti saluti
Geom.
Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi.
|