31/05/2009

Parcheggi: il Giudice di Pace continua ad annullare le multe. Di Aldo Indini


Continua la diatriba tra Comune che con la Prefettura ritiene legittime le norme sui parcheggi a pagamento nella zona di rilevanza urbanistica nel Comune di Brindisi, ed il Giudice di Pace che accoglie i ricorsi avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dall’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Brindisi.
In ultimo il Giudice di Pace dott. Mario Gatti che accoglie un ricorso avverso quattro distinte ingiunzioni del prefetto della Provincia di Brindisi e le annulla con sentenza n. 867/08 del 09/07/2008, e la recente sentenza del Giudice di Pace Coordinatore dott. Donato Grieco n. 210/09 del 23/02/2009, che annulla l’ordinanza-ingiunzione prefettizia 724/08 del 08.02.2008 poiché: « Le motivazioni addotte dall’opponente hanno validità giuridica, in quanto effettivamente il Comune di Brindisi non si è attenuto agli obblighi imposti dall’art. 7 del C.d.S. ».

A mio parere, le motivazioni che contrastano le due decisioni scaturiscono:
- la Prefettura ritiene il Comune di Brindisi, con propria ordinanza ha provveduto a disciplinare le funzioni che il C.d.S. demanda all’ autonomia locale e cioè l’individuazione e l’istituzione di are destinate a parcheggio a pagamento, tenendo conto di tutti i criteri indicati dall’art. 7, anche per l’area di rilevanza urbanistica riferita alla delibera di G.M. n.697 del 20/09/2002.
– Il Giudice di Pace, invece, che il Comune di Brindisi non si è attenuto agli obblighi imposti dall’art. 7 del C.d.S., nell’area di rilevanza urbanistica.

Da quanto innanzi cosa è in contrasto, in via prioritaria, con il Nuovo Codice della strada. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, nei riferimenti di cui all’ art. 7, tra il Giudice di Pace avverso Comune e Prefettura di Brindisi.

L’ art. 7 con il comma 10, ritiene che le zone di rilevanza urbanistica di cui ai comma 8 e 9, sono indicati da appositi segnali simili a traffico limitato. L’art 7 con il comma 11 stabilisce che nell’ambito delle zone di rilevanza urbanistica di cui ai comma 8 e 9, i comuni hanno facoltà di riservare con ordinanza del sindaco superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti a titolo gratuito od oneroso.
Le ordinanze in materia di traffico emanate dal Comune, non prevedono la delimitazione della zona di rilevanza urbanistica mediante l’installazione dei segnali di zona a traffico limitato, in modo che si va ad immettersi in detta zona sia posto a conoscenza che in detta zona, tutti i parcheggi sono a pagamento.
La mancata istallazione dei cartelli, è in contrasto con l’art. 7 comma 10 del C.d.S.

Sempre nelle ordinanze in materia di traffico, il Comune, invece di limitare la sosta ai soli residenti, ha stabilito il rilascio di un abbonamento forfetario per la sosta, nei parcheggi a pagamento, delle autovetture dei lavoratori dipendenti ed autonomi, presso attività economiche ed uffici ricadenti nella zona di rilevanza urbanistica.
Gli stessi privilegi sono estesi per i residenti in altri comuni, ma con domicilio a Brindisi, mentre esclusi da tariffe, i rappresentanti di pubbliche istituzioni, segnalati direttamente dal Sindaco (assessori, consiglieri, presidenti di commissioni, ecc.). Ciò è in contrasto con l’art. 7 comma 11 del C.d.S.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione seconda civile che con sentenza n. 12834 del 31 maggio 2007, ha pronunziato: « Parcheggi a Pagamento: le delibere comunali non possono derogare al C.d.S.»

Geom. Aldo Indini
ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi.