06/06/2009
Photored F17A: il parere Ministero dei Trasporti. Di Aldo Indini
Con nota in data 18 marzo 2009, portavo a conoscenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la Corte di Cassazione Civile Sezione II, con sentenza n. 558 de 11/01/2008, ha rigettato il ricorso di un Comune contro una sentenza del Giudice di Pace di Lecce, in quanto « ….le amministrazioni comunali hanno anche l’obbligo di rispettare le, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantire l’esatto funzionamento; ed, in particolare quelle, contenute nell’art. 2 del decreto ministeriale 1130/04, relative alla sistemazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche ritenute nella specie violate ….».
Con riferimento ad una precedente nota pervenutami, n. 3093/2005 del 23.01.2006, il Ministero dei Trasporti ritiene: “ Superflua la verifica sperimentale dell’impianto semaforico. Spetta ai Comandi di Polizia Municipale la documentazione dell’idoneità dell’apparecchiatura”, per questo motivo si chiedeva al Ministero di conoscere quale documento deve produrre il Comando di Polizia Municipale, in caso di ricorso, che certifichi l’osservanza di entrata in funzione dell’impianto dopo il tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso, obbligo riportato nell’art. 2 del citato decreto.
L’Ufficio di Gabinetto del Ministro in data 06.04.2009, rimetteva la richiesta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale che, con nota prot. n. 0050949 del 19.05.2009, a firma del Dr. Ing. Sergio Dondolini, comunicava allo scrivente quanto appresso.
« Il dispositivo Photored F17A, approvato originariamente con DD n. 430 in data 27.01.2000 per funzionare in ausilio agli organi di polizia stradale ai fini del rilevamento delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, è stato successivamente riconosciuto idoneo a funzionare anche in modalità automatica, senza la presenza di questi, con DD n. 1130 del 18.03.2004.
L’art. 2 del citato DD n. 1130/2004 prescrive, tra l’altro, che l’apparecchiatura sia predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.
Tale predisposizione deve risultare da apposita attestazione dell’amministrazione procedente, da conservare agli atti per i successivi adempimenti ».
A mio parere, se detta attestazione non risulta in atti negli adempimenti da parte delle amministrazioni che utilizzano il dispositivo Photored F17A, tale inadempienza, è motivo di ricorso al Giudice di Pace per l’annullamento della contestazione con il segnale rosso.
Aldo Indini – Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi |