06/07/2009

Telelaser: Cartello di preavviso. La risposta del Ministero


In data 21 aprile 2009 ho inviato un quesito al Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Generale Polizia Stradale, avente per oggetto: "Telelaser. Preventivo avvistamento".
Richiedevo un chiarimento sul cartello di preavviso del Telelaser che, a mio avviso, va posto prima del rilevamento riportato nello scontrino, rilasciato dall’organo di Polizia Stradale al momento della contestazione della violazione.
Il mio ragionamento prendeva spunto dalla circolare del Ministero degli Interni del 3 agosto 2007, che prevede, le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili prima del punto in cui l’apparecchio di rilevamento della velocità è collocato. Poiché i chiarimenti venivano forniti limitatamente alla postazione con Autovelox presidiato (la cui distanza coincide con la postazione) chiedevo al Ministero "di fornire chiarimenti nel merito di postazione con Telelaser presidiato, la cui distanza non coincide con la postazione".

Con nota prot. 300/A/7819/09/144/13 del 24/06/2009, il Ministero dell’Interno risponde alla mia segnalazione a firma del Direttore del Servizio di Polizia Stradale Dott.Sgalla, fornendo i seguenti chiarimenti:
- Si precisa che la distanza di posa dei cartelli di pre-segnalazione non è fissa ma dipende dalle caratteristiche costruttive della strada e dalla velocità media predominante sul tratto interessato al prelevamento.
- Per quanto riguarda l’utilizzo della segnaletica permanente si fa presente che il Regolamento di Esecuzione al Codice della strada non sembra porre divieti di utilizzazione per le postazioni temporanee di controllo
- Infine per la problematica evidenziata circa l’impiego dei dispositivi denominati “telelaser o assimilabili” quanto a principio di funzionamento, si fa presente che la distanza minima di collocazione del segnale di preavviso, in tali casi deve essere riferita non già al punto in cui si trova l’operatore addetto al controllo quanto, piuttosto, al punto in cui avviene l’effettiva misura della velocità del veicolo in transito.

Il Ministero, insomma, condivide le perplessità dello scrivente, quindi, in caso di contestazioni di violazione per eccesso di velocità a mezzo di Telelaser, devono essere soddisfatte due condizioni: lo scontrino rilasciato dall’Agente accertatore deve riportare la distanza dal rilevamento; il segnale di preavviso (temporaneo) va collocato ad una adeguata distanza prima del rilevamento.
La mancata presenza del cartello di preavviso o la mancata consegna dello scontrino rende annullabile la contestazione con ricorso presso il Giudice di Pace, giacché Corte di Cassazione con sentenza n. 23982 del 19/11/2007, ritiene non essenziale la documentazione fotografica "dacchè da un lato l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati … ".
Giova ricordare, infine, che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n.11131/2009, ritiene: "se gli apparecchi misuratori di velocità sono nascosti, sussiste il reato di truffa".

Geom. Aldo Indini
ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi