26/07/2009
Illegittima la multa per eccesso di velocità non contestata
Il Giudice di Pace Coordinatore di Rotondella - Matera, Avv. Giuseppe Nolfi, con sentenza n. 460/09 in data 22/05/2009, accoglie un ricorso in opposizione al verbale di contestazione della Polizia Municipale del Comune di Nova Siri, per violazione di cui all’art 142, c. 8., in quanto avrebbe percorso la S.S. 106 Ionica, eccedendo, di 13 km/h il limite di velocità stabilito in 50 Km/h (limite simile nei Centri Abitati) dall’ANAS, su strada extraurbana secondaria.
In giudizio il Comune di Nova Siri ribadiva, soprattutto che il tratto di strada sul quale era stata rilevata la violazione dell’illecito, risulta essere ricompresso tra quelli indicati il 05/11/2002 nel Decreto Prefettizio.
Nei motivi della decisione il Giudice di Pace ritiene va detto che gli artt. 200 e 201 del C.d.S. dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e, altresì, che la contestazione mediante notifica del verbale, in cui devono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione stessa.
L’impossibilità del fermo dell’autovettura va valutata casisticamente, di volta in volta secondo un criterio di impossibilità oggettiva, così come lascia intravedere la dizione dell’art. 200-del Codice della Strada, allo stato ancora in vigore.
Dopo un ampio riferimento alla normativa in vigore ( otto pagine) il Giudice di Pace ritiene: "Con il diretto intervento dell’organo di polizia stradale, perciò ove possibile, si potrà procedere alla immediata contestazione della violazione, ove questa non sia possibile, si provvederà alla notificazione successiva del verbale indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell’art 202 C.d.S. e dell’art. 384, Reg Esecuzione del C.d.S."
La disciplina in merito è integrata dall’art. 384 del Regolamento di Esecuzione e derogata dall’art. 4 della Legge n. 168/2002 e dopo specifici e opportuni riferimenti ritiene: Ed invero il sistema di individuare le situazioni di impossibilità del fermo in modo aprioristico – come avviene attraverso il decreto del prefetto – e con riferimento non a specifiche aree stradali di pochi metri, bensì ad intere tratte di estesi chilometraggi, si appalesa, oggettivamente lesivo dei diritti degli utenti della strada.
Per la Polizia Municipale del Comune di Nova Siri motiva l’omessa contestazione immediata della violazione “perché la strada e tra quelle individuate nel decreto del prefetto- (…)ai fini dell’esonero della contestazione immediata, giusto decreto prefettizio del 05/11/2002 emesso a seguito del D.L. n. 121/2002 convertito e modificato dalla L. n. 168/2002 art. 4, - motivo che ha reso conferente la lagnanza dell’odierno ricorrente in ordine al vizio di insufficiente motivazione.
Allo stato, pertanto, per le ragioni innanzi dette, l’opposizione dovrà essere accolta…
Sintesi a cura del Geom. Aldo Indini, ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
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