22/09/2010
Nuova gestione per la riscossione ma la musica non cambia. Di Aldo Indini
La SO.G.E.T. S.p.A. è la nuova concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Brindisi che, a partire dal 7 luglio 2010, ha aperto gli uffici in via Dalmazia in sostituzione della Società Gestor.
Con la convenzione, cosi come avvenne con la Gestor, il Comune ha illegittimamente affidato anche la riscossione delle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada rimaste insolute, motivo per cui i cui ricorsi al Giudice di Pace contro la Gestor sono stati accolti.
Eppure l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Brindisi (come facilmente acquisibile dal sito internet della Prefettura), aveva ribadito:
«Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni):
L’Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S.,
in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all’iscrizione al ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all’interessato un documento, denominato cartella
esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alla spese».
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza n. 11227 del 30/07/2002, ha sancito:
«La notifica di un avviso di mora che svolge le funzioni di precetto nell’esecuzione non preceduto dalla notificazione della cartella esattoriale, e cioè quella parte del ruolo che riguarda il singolo contribuente, si traduce nella notifica di un precetto privo di titolo e quindi nullo».
Motivo per cui le cartelle che pervengono agli utenti da parte della SO.G.E.T. Spa per la riscossione delle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada rimaste insolute, prive dell’iscrizione a ruolo e della notifica delle cartelle esattoriali, SONO NULLE anche perché non sono emesse dal
Concessionario della riscossione territorialmente competente.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune
|