08/01/2012

Parcheggio gratuito asservito alle farmacie. Di Aldo Indini


Di seguito riportiamo la risposta Ministeriale alla richiesta di parere Ministeriale avanzata dal Dott. Ing. Francesco Mazziotta

13/12/2011 : Le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente dall'art. 7 c.1, lett. d) del CdS.
Per tali categorie, inoltre, è prevista l'eccezione permanente al divieto di sosta, come previsto dall'art. 120 c.2 del Regolamento di esecuzione.
Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli e delimitarli con segnaletica di colore giallo.
Sempre in base all'art. 7 c.1 del CdS il Sindaco può con ordinanza prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e scarico cose.
A parere di questo ufficio non è possibile istituire una zona di carico/scarico per "acquisti urgenti in farmacia". Si ritiene infatti che l'istituzione di un'area di carico/scarico di merci può essere consentito se sussiste una condizione preminente di interesse pubblico, che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse e non esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.
Lo stesso dicasi per gli spazi riservati agli esercenti dei pubblici esercizi, ai clienti delle varie attività economiche, ai condomini, al personale delle pubbliche amministrazioni.
Per tutte queste categorie non risulta possibile riservare stalli di sosta tramite ordinanza sindacale e ancor meno tramite autodeterminazione dei privati.
In merito alla legge n° 122 del 24/03/1989, l'art. 9 c.4 si riferisce a specifiche procedure per la concessione e la realizzazione di parcheggi pertinenziali nell'ambito dei programmi urbani dei parcheggi e non si riferiscono alla riserva di stalli di sosta per specifiche categorie.

Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi