13/10/2012

Rimosso il parcheggio di Via Messina nel rione Casale. Di Aldo Indini


Negli approfondimenti del 28/08/2012 (Clicca qui per leggere) ponevo in evidenza l’istituzione del parcheggio di via Messina nel rione Casale.
In data 20/08/2012, rivolgevo un quesito al Comandante della Polizia Municipale di Brindisi, Col. Dott. Teodoro Nigro e per conoscenza al Dirigente Settore Trasporti Dott. Arch. Carlo Cioffi, se il Parcheggio realizzato a seguito di ordinanza emessa dal Dirigente del Settore è ammissibile con le norme del Codice della Strada, dandone notizia alla Sindaco in data 22/08/2012.

Il giorno 24/09/2012, la richiesta veniva riscontrata “di fatto” con l’abolizione del parcheggio mediante la rimozione del segnale parcheggio “P” ed il segnale di transito vietato ai veicoli di larghezza superiore indicata sul segnale di “m,2,00”, posti sul lato destro di via Messina e sostituiti dal segnale di divieto di sosta con pannelli aggiuntivi di rimozione e divieto permanente, come in precedenza posizionati; detta segnaletica, trattandosi di strada posta a senso unico, consente la sosta dei veicoli sul lato sinistro della carreggiata.
Resta incomprensibile il fatto che il segnale di parcheggio “P” posto sul lato sinistro del senso unico, non è stato rimosso trasformando la sosta sulla carreggiata consentita, in parcheggio in area fuori della carreggiata da designare con apposita ordinanza dirigenziale.


La mancata rimozione di detto segnale e stato motivo di richiamare, nuovamente, l’attenzione del Sindaco Consales, del Comandante Nigro del Dirigente Cioffi e all’Ingegnere dei Trasporti,( se esiste) che la SOSTA e il PARCHEGGIO si distinguono, con la norma esistente, di due distinte e separate applicazioni, nella legislazione, inclusa nel D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.), del D.P.R. 495/1992 (Reg. C.d.S.): Direttiva Ministero LL.PP. 24/10/2000 (G.U. 301 del 28/12/2000); Decreto “Nesi-Lunardi” M.I.T. prot. 6792, integrato con D. n.67/S del 22/6/2004 e Decreto 19/4/2006, cui va incluso il pronunciamento di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, n.22036/2008.
1) La “SOSTA”[157/1, c) C.d.S.], è l’azione attuata dal conducente del veicolo, inserita nella successione della “CIRCOLAZIO” (3/1, p.9 C.d.S.), di norma, sulla “CARREGGIATA” (3/1, p.7 C.d.S.). e collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (157 c. 2. ). Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli, comunque non inferiore a tre metri di larghezza. (157 c. 4)
2) Il “PARCHEGGIO” (3/1, P.34, C.d.S.), è un’area o infrastruttura stanziata fuori della CARREGGIATA. Qui è possibile effettuare la sosta dei veicoli, individuabile attraverso il segnale verticale “P” (fig.II.76 Reg. C.d.S.) ex art. 120/1, c) Reg. C.d.S., confortato da segnaletica orizzontale, mediante tracciamento di stalli per la sosta (149 Reg. C.d.S.). La regolamentazione va indicata con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo, quali: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, schema di disposizione dei veicoli, categorie ammessi margini della carreggiata, vanno segnalati con strisce continue a colorazione bianca, di cm.12, per le strade di tipo C D E (141 Reg. C.d.S.).

In conclusione la striscia delimitante la CARREGGIATA, oltre cui è concretizzata l’Area a Parcheggio, è da realizzarsi con striscia in modalità continua. superabile (139/10 Reg. C.d.S.), permettendo la manovra ad inserire il veicolo in uno degli stalli contrassegnati.
Il mancato conforto della segnaletica orizzontale e del pannello integrativo avente valore descrittivo rende inutile il segnale, purtroppo installato in più parti del Centro Abitato, con il quale si è voluto sostituire la sosta consentita con l’istituzione del parcheggio da consentire.

Comm. Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune