24/01/2013
Illegittimo il segnale di parcheggio privo di descrizione. Di Aldo Indini
Di seguito la lettera inviata dal Comm. Geom. Aldo Indini a Pasquale Luperti (Assessore al Traffico e Parcheggi del Comune di Brindisi) e, per conoscenza, a Carlo Cioffi (Dirigente Settore Trasporti), Francesco Trane (Dirigente Settore Legale), Teodoro Nigro (Dirigente la Polizia Municipale), Teodoro Contardi (Amministratore Unico Multiservizi).
OGGETTO: Illegittimo il segnale di parcheggio privo di descrizione prescrittiva.
Nell’attesa degli adempimenti di cui alla nota del Dirigente Settore Trasporti R. A. prot. n. 5872/72858 in data 14/12/2012, con oggetto: Via Messina segnaletica parcheggio, riscontro che se ne assicura la rimozione, (All. n. 1) rimetto in allegato copia della sentenza del Giudice di Pace di Brindisi nella persona dell’Avv. Francesca Vilei n. 696/03, che a seguito di deposito di Consulenza Tecnica di Parte, a firma del sottoscritto, annulla il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale di Brindisi perché illegittimo.(All. n. 2)
Detta illegittimità ha valore sia per i parcheggi a pagamento quanto per quelli gratuiti; sentenza che è stata ignorata dal Comune con l’aggravante della posa in opera di un considerevole numero di segnali di parcheggio (Figura II.76) che l’ art. 120, c. 1, lett. c ) che il Regolamento, in relazione al segnale, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, (con i servizi indispensabili per una sosta a tempo indeterminato) salva diversa indicazione, in quanto il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo; tariffe per la sosta a pagamento; schema della disposizione dei veicoli ( sosta parallela, obliqua, ortogonale); categorie ammesse od escluse.
In caso contrario secondo il parere 25/01/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non necessita l’apposizione di segnaletica verticale, fatta salva comunque l’applicazione dell art. 157 del Codice e, in tal caso, non essendovi come nel nostro caso. i presupposti giuridici per l’esistenza di un area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato del parcheggio, l’ eventuale relativo segnale verticale “ P “ (fig. II.76 del Regolamento) è inapplicabile.
Anche l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura inizia a prendere le distanze da simile comportamento, archiviando il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale, in ultimo:
Sulla via Achille Grandi un auto è in sosta sul lato destro all’inizio della via, viene tamponata al margine sinistro da un auto in svolta. Intervengono i vigili che rilevano, giustamente, la violazione delle norme di cui all’art,158, auto in sosta ad una distanza inferiore ai 5 m. dalla carreggiata trasversale
Appronto ricorso al prefetto in quanto, con probabile ordinanza dirigenziale, è stato modificato il previsto dall’art. 157 comma 2, che, salvo diversa segnalazione, il veicolo deve essere collocato sul margine destro della carreggiata parallelo ad esso e con l’art. 158 c.1 lett.f), a meno di 5 m. del prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa segnalazione.
Probabile l’emissione di ordinanza dirigenziale che ha effettuato una modifica consistente nella diversa interpretazione della norma da parte del Comune, del Codice della Strada per la sosta, che in base all’art. 7 c.1, lett.e). stabilisce area nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli ponendo il segnale parcheggio “ P “ (fig.II.76), privo di pannelli integrativi con valore prescrittivo, quindi di una area organizzata ed attrezzata per sostare a tempo indeterminato prolungata si da diminuire la distanza di 5,00 m. di 2,50, motivo per cui l’auto in sosta rientrava nella tracciatura della segnaletica orizzontale quindi diversa segnalazione prevista dall’art. 158 c.1 lett.f), ampliamento, probabilmente, previsto dal Servizio Traffico, per l’assurda installare delle attrezzature in un parcheggio a tempo indeterminato, con presa d’acqua, servizi igienici o tavoli da picnic ecc.. sulla Via Achille Grandi.
Il prefetto, atteso inutilmente le controdeduzioni da parte del Comando di P.M. che è privo degli elementi giustificativi di eventuale ordinanza dirigenziale, ne sollecita l’adempimento onde evitare l’archiviazione, avvenuta per scadenza dei termini.( All. n. 3)
Ma il perché di tale modifica di una normale sosta prevista dal Codice, in parcheggio gratuito modificato da probabili Ordinanza Dirigenziale, in circa 80 siti nel Centro Abitato che, nella carenza dei pannelli prescrittivi nei parcheggi a pagamento fa emergere la mancanza di tale attività istruttoria motivo per cui l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge, art. 5 Comma 3 Codice della Strada D. Leg. N.285/1992 o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o di istruttoria, tenendo presente che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, oltre la costante giurisprudenza, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato onde evitare di ritenere il tutto solo una notevole spesa a danno del Comune per fornitura ed installazione di segnaletica stradale verticale e orizzontale, spesa già segnalata per altre installazione di segnali.
Ogni ulteriore chiarimento è riportato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in allegato prot. n. 5933 in data 24/10/2012 avente per oggetto: Segnaletica di parcheggio; in riferimento10/10/2012, ad una nota che il sottoscritto ha inviato per una ulteriore interpretazione della norma, (All. n. 4) che nel riscontro il Settore Trasporti ha assicurato il Sindaco e Ministero e lo scrivente che tutto è stato posto in regola secondo le direttive ministeriali sulla via Messina dove con la nota iniziale se ne assicura la rimozione del segnale “P” . (All. n. 5)
Continuamente ho fatto presente al Sig. Sindaco, la necessità di un riordino generale del Traffico, compreso i parcheggi, mediante la redazione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 del Codice che, con il comma 10, per i Comuni inadempienti, sono invitati su segnalazione del Prefetto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e della sua realizzazione, in quanto non sostituibile da un piano di mobilità a lungo termine,che non ha la possibilità di una verifica, ma che va invece verificato con il piano urbano del traffico ogni due anni, tenendo nella massima considerazione che nelle ordinanze dirigenziali viene disposto che tutti gli organi di Polizia Stradale devono attenersi all’ordinanza emanata, non so sino a che punto.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Comm. Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune
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