13/04/2013
Ancora sul pagamento insufficente della sosta. Di Aldo Indini
Il 31/10/2011 su questa testata giornalistica abbiamo pubblicato l'intervento dal titolo "Ancora sul pagamento insufficiente della sosta. Di Aldo Indini" (Clicca qui per leggere
Grazie al contributo del Sig. Indini, questo portale ha affrontato più volte l'argomento, sostenendo - con ragioni comprovate anche da una risoluzione ministeriale - che in caso di insufficiente pagamento della sosta, non vanno versate le sanzioni. Più semplicemente diremo che quando "scade" l'orario riportato sul ticket del parcheggio, va pagata l'integrazione più una eventuale penale ma non la sanzione per "violazione al codice della strada"
Invece, a Brindisi, tutto ciò continua ad accadere, come dimostra la circostanza segnalata da Indini.
L'articolo del 31/10/2011 e quanto già in precedenza asserito maggior valore a seguito della seguente nota:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n 370 15/01/2013
Oggetto: Oria. Servizio parcheggi a pagamento a mezzo strisce blu. Quesito circa legittimità contravvenzioni al CdS in caso di ticket orario scaduto di validità. Rif. nota email 19.12.2012.
Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, nel confermare i pareri già espressi in precedenza sul medesimo argomento, si comunica quanto segue.
La sanzione di cui all'art. 7, c. 15, del Codice si applica solo in centro abitato, in caso di sosta limitata o regolamentata, e per ogni periodo per il quale si protrae la violazione; al riguardo questa Direzione Generale ha già chiarito in passato che la limitazione deve intendersi riferita al tempo consentito, e la regolamentazione alla categoria di veicoli ammessa a sostare.
Nel caso in argomento pare invece di capire che la sosta avviene in aree di parcheggio, ed è consentita a tempo indeterminato, ancorché assoggettata al pagamento di una somma.
Tale circostanza esclude dunque a priori l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 c. 15, in quanto questa ricorre solo qualora si tratti di sosta limitata nel tempo, ovvero vietata a determinate categorie di veicoli.
La sosta che si protrae oltre l'orario corrispondente all'importo pagato, quale risulta dalla ricevuta regolarmente esposta, configura invece solo una inadempienza contrattuale, con conseguente recupero delle ulteriori somme dovute, ed eventuale penale a carico dell'inadempiente, da fissare con apposito regolamento comunale, come peraltro sancito dall'art. 17 c. 132 della L n. 127/1997.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
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