
Con una nota dell’Ufficio stampa, il Comune di Brindisi ha annunciato che il Tar Puglia, Prima Sezione di Lecce, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di Aliotto S.r.l. di nominare un commissario ad acta.
Nel breve comunicato, però, non si fa menzione della condanna del Comune al pagamento delle spese di questa fase del giudizio: 1.500 euro, oltre agli oneri di legge. Una circostanza rilevante, perché il Tar ha osservato che l’Amministrazione ha concluso il procedimento solo dopo che Aliotto aveva presentato l’istanza per la nomina del commissario.
Con l’ordinanza n. 1215/2026, pubblicata oggi, 5 ottobre 2026, il Tribunale ha dichiarato che non vi erano più i presupposti per nominare il commissario, dato che il Comune aveva nel frattempo adottato una decisione. La conclusione del procedimento, tuttavia, è arrivata dopo il deposito dell’istanza di Aliotto. Da qui la condanna alle spese.
La vicenda riguarda l’UMI 7 del comparto F1, nel quartiere Sant’Elia, in viale Caduti di via Fani. L’area era stata destinata alla realizzazione di una struttura alberghiera a servizio della città e, in particolare, dell’ospedale Perrino. L’intervento rientrava negli accordi che consentivano ad Aliotto di realizzare e gestire il BrinPark. L’albergo, tuttavia, non è mai stato costruito.
Il 30 gennaio 2025 la società ha presentato un’istanza per realizzare un complesso immobiliare commerciale, chiedendo di modificare la convenzione urbanistica e la destinazione d’uso dell’area. Il progetto prevedeva otto esercizi commerciali e una palestra.
Dopo il ricorso di Aliotto contro il silenzio del Comune, con la sentenza n. 59 del 15 aprile 2026 il Tar aveva ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento entro sessanta giorni. Il 28 agosto il Consiglio comunale ha respinto la proposta con la delibera n. 83. Scaduto il termine fissato dal Tar senza che la società avesse ricevuto una comunicazione conclusiva, Aliotto si è rivolta nuovamente al Tribunale, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
L’ordinanza odierna ricostruisce quanto accaduto il 10 settembre, circa due settimane dopo il voto del Consiglio comunale.
Alle 11.45 è stata depositata l’istanza con cui Aliotto segnalava che il procedimento non risultava ancora concluso e chiedeva la nomina del commissario «affinché provveda in luogo dell’Amministrazione».
Alle 14.35 è stata acquisita al protocollo comunale una nota dell’Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio. Preso atto che la proposta era stata respinta dal Consiglio comunale, l’Ufficio ha espresso parere contrario alla variazione della destinazione d’uso dell’UMI 7.
Infine, alle 18.12, il dirigente del Suap ha comunicato la chiusura negativa del procedimento.
La sequenza è quindi chiara: Aliotto depositato l’istanza alle 11.45; l’Ufficio Urbanistica protocolla la nota alle 14.35; la comunicazione conclusiva del Suap arriva alle 18.12. Insomma, il Comune si muove dopo 13 giorni dal NO del Consiglio Comunale soltanto dopo la nuova formale richiesta della società. Per fortuna, prima che il Tar decidesse.
Venuta meno la necessità di nominare un commissario, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza. Ha però condannato il Comune a pagare 1.500 euro, oltre agli oneri di legge, per le spese di questa fase del giudizio, stigmatizzando “il comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione comunale, che ha assunto le statuizioni finali di cui sopra soltanto in un momento successivo rispetto alla presentazione della istanza di nomina del Commissario ad acta”.
L’ordinanza non si pronuncia sulla legittimità del diniego comunale alla variazione della destinazione d’uso. Su questo aspetto Aliotto potrà presentare un’impugnazione separata.
