October 5, 2026

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo della Puglia – Sezione di Lecce, con Ordinanza n. 01215/2026, pubblicata oggi, 5 ottobre 2026, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di nomina del Commissario ad acta proposta da Aliotto, per l’accertamento “del silenzio tenuto dal Comune di Brindisi sul l’istanza” promossa dalla stessa Società.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da

Aliotto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Vantaggiato, Antonio Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del silenzio tenuto dal Comune di Brindisi sull’istanza della Società relativa all’UMI 7 del comparto F1 Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani;

e per la condanna del

Comune di Brindisi a provvedere, nell’assegnando termine, sulla predetta istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Premesso che:

– la società Aliotto è proprietaria in Brindisi del comparto edificatorio ubicato in Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani, tipizzato quale zona F/1 dal vigente PRG;

– con istanza in data 30.1.2025, la società ha chiesto di essere autorizzata a realizzare un complesso immobiliare, previa modificazione della Convenzione Urbanistica del comparto F1/20 (Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani) ed in particolare del sub comparto UMI 7, già a destinazione alberghiera;

– con ricorso depositato in data 14.7.2025, la società Aliotto è insorta avverso l’inerzia dell’Ente nell’assumere determinazioni finali, chiedendo la condanna dell’Amministrazione comunale a provvedere sull’istanza;

– con sentenza n. 59 del 15.4.2026 questo Tar ha condannato il “Comune di Brindisi a riscontrare espressamente l’istanza della ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, mediante l’adozione di determinazioni conclusive che valgano a definire il relativo procedimento; Ritenuto che in caso di inutile decorso del predetto termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della Amministrazione comunale”;

– la sentenza è stata notificata in data 15.4.2026;

– con istanza del 10.9.2026, notificata all’Amministrazione e depositata in pari data alle ore 11.45, la parte ricorrente ha riferito che “a tutt’oggi, nonostante il termine assegnato sia abbondantemente scaduto, il procedimento avviato dalla ricorrente non risulta definito” e ha quindi chiesto la nomina del “Commissario ad Acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione”;

Rilevato che:

– con nota prot. 0111280 del 10.9.2026, acquisita al protocollo dell’Ente alle ore 14:35, l’Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, preso atto che “con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 28.8.2026 la proposta in oggetto è stata respinta”, ha espresso “parere contrario alla proposta di variazione di destinazione d’uso della U.M.I. 7”;

– con successiva nota, pure emessa in data 10.9.2026 alle ore 18:12, il dirigente del Suap, facendo seguito alle “determinazioni espresse in Consiglio Comunale giusta delibera di CC allegata”, ha comunicato “la chiusura negativa del procedimento”;

Ritenuto che:

– a prescindere da ogni considerazione in merito alle carenze istruttorie e motivazionali censurate dalla parte ricorrente con la memoria difensiva in data 22.9.2026, i predetti provvedimenti, che potranno essere oggetto di separata impugnazione, valgono a definire il procedimento avviato con l’istanza in data 30.1.2025, sicché non vi sono i presupposti per provvedere sulla richiesta di nomina del Commissario ad acta;

– il comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione comunale, che ha assunto le statuizioni finali di cui sopra soltanto in un momento successivo rispetto alla presentazione della istanza di nomina del Commissario ad acta, giustifica la condanna dell’Ente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima cosi dispone:

– dichiara il non luogo a provvedere sulla istanza di nomina del Commissario ad acta;

– condanna il Comune di Brindisi al pagamento delle spese della presente fase del giudizio nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre oneri di legge.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Consigliere, Estensore

Elio Cucchiara, Referendario

Comments are closed.