{"id":10055,"date":"2014-04-03T09:15:10","date_gmt":"2014-04-03T07:15:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=10055"},"modified":"2014-04-03T08:17:30","modified_gmt":"2014-04-03T06:17:30","slug":"adoc-ecco-le-nuove-tutele-per-i-consumatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/adoc-ecco-le-nuove-tutele-per-i-consumatori\/","title":{"rendered":"Adoc: ecco le nuove tutele per i consumatori"},"content":{"rendered":"<p>Pi\u00f9 tutele per i consumatori italiani ed europei: \u00e8 l\u2019effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 sui contratti stipulati dal prossimo 14 giugno sulla quale vigiler\u00e0 l\u2019Antitrust. Molte le novit\u00e0 soprattutto per i contratti a distanza, stipulati via internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall\u2019ampliamento della durata del diritto di ripensamento ai tempi stretti per ottenere il rimborso di quanto pagato.<br \/>\nImmediatamente operativa la norma che affida in via esclusiva all\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati. Sui provvedimenti l\u2019Antitrust dovr\u00e0 acquisire il parere delle Autorit\u00e0 di regolazione competenti.<br \/>\nEcco le maggiori novit\u00e0 del decreto che entreranno in vigore dal 14 giugno prossimo, a seconda che si tratti di contratti stipulati nei locali commerciali o di contratti a distanza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONTRATTI NEI LOCALI COMMERCIALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>1) Pi\u00f9 informazioni per i consumatori<\/strong><\/p>\n<p>Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono dare ai consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l\u2019identit\u00e0 del professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facolt\u00e0 riconosciute al consumatore dalla legge (come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformit\u00e0).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) Tempi stretti per le consegne<\/strong><\/p>\n<p>I beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al pi\u00f9 tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito il consumatore pu\u00f2 fissare un tempo \u2018supplementare\u2019 trascorso il quale ha diritto di risolvere il contratto.<br \/>\nSe il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore pu\u00f2 recedere senza dare termini aggiuntivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3) No a supplementi per l\u2019utilizzo dei mezzi di pagamento<\/strong><\/p>\n<p>Il venditore o il prestatore di servizi non pu\u00f2 imporre ai consumatori spese per l\u2019uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all\u2019uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma gi\u00e0 presente nel nostro ordinamento che il decreto ha per\u00f2 voluto ribadire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) Per i danni, rischi a carico del venditore<\/strong><\/p>\n<p>Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni \u00e8 a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5) Tariffe base per i numeri telefonici dedicati<\/strong><\/p>\n<p>Al consumatore non pu\u00f2 essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall\u2019impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all\u2019assistenza post-vendita). La tariffa base \u00e8 stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6) No a format precompilati per i servizi aggiuntivi<\/strong><\/p>\n<p>Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto) dovr\u00e0 richiedere il consenso esplicito del consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate. Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out in base al quale \u00e8 il consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>7) Maggiore protezione nell\u2019acquisto di contenuti digitali<\/strong><\/p>\n<p>Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni pi\u00f9 trasparenti: il venditore dovr\u00e0 chiarire eventuali limiti di compatibilit\u00e0 con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilit\u00e0 dei contenuti stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONTRATTI A DISTANZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>1) Mai pi\u00f9 costi nascosti e \u2018trappole\u2019 su Internet<\/strong><\/p>\n<p>Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno pi\u00f9 essere pubblicizzati come \u2018gratis\u2019 salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno infatti confermare esplicitamente di avere compreso che l\u2019offerta \u00e8 a pagamento. Il decreto stabilisce che se l\u2019ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link questi devono indicare in modo inequivocabile che con tale click il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro. In caso contrario, il consumatore non \u00e8 vincolato al contratto o all\u2019ordine e, dunque, non \u00e8 obbligato a pagare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) Contratti telefonici validi solo dopo la firma<\/strong><\/p>\n<p>In base al decreto, per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l\u2019impresa deve confermare l\u2019offerta al consumatore che \u00e8 vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell\u2019erogazione del servizio stesso. In ogni caso, \u00e8 previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricit\u00e0, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3) Prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci<\/strong><\/p>\n<p>I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati dei costi stessi prima di inviare l\u2019ordine<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4) 14 giorni per ripensarci<\/strong><\/p>\n<p>Il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso nel caso di vendite a distanza (su internet, via telefono ma in genere fuori dal negozio) aumenta da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull\u2019esistenza del diritto stesso. Il decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al consumatore, con un modello allegato (vedi allegato A). In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>5) Rimborsi pi\u00f9 veloci in caso di recesso<\/strong><\/p>\n<p>Se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovr\u00e0 ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6) Modello standard per il recesso<\/strong><\/p>\n<p>Per esercitare il diritto di recesso il consumatore potr\u00e0 utilizzare un modello standard, valido per tutti i paesi europei, allegato al decreto (vedi allegato B) ma sar\u00e0 valida qualsiasi altra forma di espressione della volont\u00e0 di recedere<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>7) Informazioni chiare sui costi della restituzione della merce<\/strong><\/p>\n<p>Se il venditore vuole addebitare al consumatore i costi della restituzione del bene conseguente all\u2019esercizio del diritto di recesso deve informarlo sull\u2019esistenza dei costi stessi indicando il costo massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzioni saranno a carico del venditore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>8) I contratti esclusi<\/strong><\/p>\n<p>La nuova normativa non si applica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali se il consumatore deve pagare un corrispettivo non superiore ai 200 euro. Non si applica inoltre ad alcune tipologie di contratto come i contratti di credito al consumo, ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multipropriet\u00e0, ai contratti stipulati con l\u2019intervento di un pubblico ufficiale \u2013 tra cui i notai -, ai contratti turistici.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>9) I poteri dell\u2019Autorit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto attribuisce all\u2019Autorit\u00e0 gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette: l\u2019Antitrust potr\u00e0 dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non rispettano la nuova normativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COMUNICATO STAMPA ADOC BRINDISI<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pi\u00f9 tutele per i consumatori italiani ed europei: \u00e8 l\u2019effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 sui contratti stipulati dal prossimo 14 giugno sulla quale vigiler\u00e0 l\u2019Antitrust. Molte le novit\u00e0 soprattutto per i contratti a distanza, stipulati via internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall\u2019ampliamento della durata del diritto di ripensamento ai tempi stretti per ottenere il rimborso di quanto pagato. Immediatamente operativa la norma che affida in via esclusiva all\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati. Sui provvedimenti l\u2019Antitrust dovr\u00e0 acquisire il parere delle Autorit\u00e0 di regolazione competenti. Ecco le maggiori novit\u00e0 del decreto che entreranno in vigore dal 14 giugno prossimo, a seconda che si tratti di contratti stipulati nei locali commerciali o di contratti a distanza. &nbsp; CONTRATTI NEI LOCALI COMMERCIALI 1) Pi\u00f9 informazioni per i consumatori Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono dare ai consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2568,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-10055","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10055","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10055"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10055\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10056,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10055\/revisions\/10056"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2568"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}