{"id":11008,"date":"2014-04-14T00:07:49","date_gmt":"2014-04-13T22:07:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=11008"},"modified":"2014-04-15T21:47:23","modified_gmt":"2014-04-15T19:47:23","slug":"parcheggio-invalidi-ipercoop-accolto-il-ricorso-contro-la-multa-di-aldo-indini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/parcheggio-invalidi-ipercoop-accolto-il-ricorso-contro-la-multa-di-aldo-indini\/","title":{"rendered":"Parcheggio invalidi Ipercoop: accolto il ricorso contro la multa. Di Aldo Indini"},"content":{"rendered":"<p>Il giorno 05\/01\/2013 i Vigili del Comune di Brindisi, hanno posto sull\u2019auto di F.L. un preavviso di violazione al Codice della Strada, perch\u00e9 sostava nel parcheggio privato IPERCOOP, su parte dello stallo di parcheggio invalidi, violando l\u2019art. 158 c. 2 e 5 (violazione che determina oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione di due punti dalla patente di guida).<\/p>\n<p>Il trasgressore, amichevolmente, ha chiesto al sottoscritto una consulenza tecnica di parte trattandosi di una violazione complessa avvenuta in un area privata di un esercizio commerciale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019accesso al centro commerciale IPERCOOP \u00e8 stabilito sullo svincolo tra la S.S.7 (Appia) e la S.C.10 (Lo Spada) ed \u00e8 stato realizzato fuori dal centro abitato\u00a0dall\u2019ANAS; poich\u00e9 l\u2019articolo 6 comma 4, lettera d), del Codice riporta che\u00a0&#8220;<em>L&#8217;ente proprietario della strada pu\u00f2 &#8230;\u00a0vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli&#8221;\u00a0<\/em>sono stati\u00a0richiesti chiarimenti al Compartimento di Bari dell&#8217;Anas.<\/p>\n<p>Nel riscontro il Dirigente Responsabile Area Tecnica Esercizio dell\u2019ANAS comunica che il parcheggio del centro commerciale IPERCOOP non \u00e8 di loro competenza e che, pertanto, non \u00e8 possibile fornire informazioni in merito alla segnaletica installata nell\u2019interno del centro commerciale.<\/p>\n<p>Per questo\u00a0motivo non risulta emessa ordinanza dirigenziale per l\u2019istituzione del parcheggio.<\/p>\n<p>Insomma, essendo un area privata, la segnaletica apposta non \u00e8 stata installata con apposita ordinanza. Perci\u00f2 gli organi di polizia stradale non la possono far rispettare coercitivamente.<\/p>\n<p>In definitiva\u00a0i segnali\u00a0rappresentano una sorta di &#8220;invito&#8221; della direzione del centro commerciale diretto alla clientela, e, ovviamente, non possono comportare la sottrazione di punti da una patente di guida.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In data 11\/01\/2013,\u00a0\u00e8 inoltrata al\u00a0Comando della Polizia Municipale la\u00a0richiesta di archiviazione del preavviso di violazione in considerazione\u00a0alla circolare Ministero dell\u2019Interno, 24 febbraio 2010 n. M\/2418\/11, avente per oggetto &#8220;<em>Problematiche relative alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) archiviazione e annullamento, a cui ha fatto seguito la circolare prot. n. M\/2413\/11 del 17 gennaio 2003&#8243;<\/em> con la quale il Ministero dell\u2019 Interno ritiene che il preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall\u2019ufficio di appartenenza dell\u2019organo di polizia stradale, in quanto il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario.<\/p>\n<p>Nel riscontro del 18\/02\/2013 il Comando da notizia che per le motivazioni addotte la richiesta non pu\u00f2 essere accolta, ma il trasgressore potr\u00e0 proporre ricorso successivamente alla notifica del verbale al Prefetto o al Giudice di Pace, verbale che viene notificato in data 22\/03\/2013.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ll 27\/03\/2013 \u00e8 inviato ricorso al prefetto per l\u2019annullamento del verbale ed \u00e8\u00a0comunicato al Comando di Polizia Municipale il nominativo de conducente per non incorrere nella sanzione pecunaria prevista dall\u2019art. 126 bis c. 2.del Codice.<\/p>\n<p>In data 16\/04\/2013, il Comando P.M. notifica al conducente identico verbale notificato al proprietario, ritenendo ci\u00f2 ai sensi dell\u2019art. 201 del C.d.S.<\/p>\n<p>Il verbale che\u00a0viene rimesso al Prefetto il 24\/04\/2013 fa presente che, con riferimento all\u2019art. 201 del C.d.S.,\u00a0l\u2019art. 386 del Regolamento (DPR n. 495\/1992) precisa che quando l\u2019intestatario dell&#8217;auto informa il comando\u00a0di essere titolare di alcuno dei diritti di cui all\u2019art. 196 del Codice alla data di accertamento della violazione per il quale si procede, il Comando &#8211; \u00a0se riscontra l\u2019esattezza delle notizie fornite &#8211; rinnova la notificazione all\u2019effettivo responsabile. Con il ricorso, per\u00f2, il conducente aveva assunto gi\u00e0 ogni responsabilit\u00e0 motivo per cui il secondo verbale \u00e8 un atto inefficace e nullo con aggravio di spesa per il Comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il nuovo Codice della Strada D.Lgs.30 aprile 199, n.285, con l\u2019art. 204 riporta i \u201cprovvedimenti del prefetto\u201d a seguito di ricorso avverso l\u2019accertamento di violazione alle norme del Codice. Per la tempestivit\u00e0 dell\u2019adozione del provvedimento,\u00a0 il prefetto entro 120 giorni decorsi dalla data di ricezione degli atti da parte dell\u2019ufficio o comando dell\u2019 accertatore, qualora non adotti l\u2019ordinanza di ingiuzione, il ricorso si intende accolto.<\/p>\n<p>Se viene emessa da parte del prefetto l\u2019ordinanza di ingiuzione di pagamento della sanzione amministrativa pecunaria, a norma del comma 2 del medesimo art.204, la sanzione deve essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua adozione.<\/p>\n<p>Si ritiene accolto il ricorso dopo 270 giorni dalla sommatoria tra i 120 dalla ricezione degli atti (29 marzo 2013) dei 150 giorni di scadenza della notifica dell\u2019eventuale data di notifica dell\u2019ordinanza di ingiuzione (26 dicembre 2013).<\/p>\n<p>Non essendo pervenuta a tutt\u2019oggi notifica di ordinanza di ingiuzione il ricorso \u00e8 stato accolto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Comm. Geom. Aldo Indini<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il giorno 05\/01\/2013 i Vigili del Comune di Brindisi, hanno posto sull\u2019auto di F.L. un preavviso di violazione al Codice della Strada, perch\u00e9 sostava nel parcheggio privato IPERCOOP, su parte dello stallo di parcheggio invalidi, violando l\u2019art. 158 c. 2 e 5 (violazione che determina oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione di due punti dalla patente di guida). Il trasgressore, amichevolmente, ha chiesto al sottoscritto una consulenza tecnica di parte trattandosi di una violazione complessa avvenuta in un area privata di un esercizio commerciale. &nbsp; L\u2019accesso al centro commerciale IPERCOOP \u00e8 stabilito sullo svincolo tra la S.S.7 (Appia) e la S.C.10 (Lo Spada) ed \u00e8 stato realizzato fuori dal centro abitato\u00a0dall\u2019ANAS; poich\u00e9 l\u2019articolo 6 comma 4, lettera d), del Codice riporta che\u00a0&#8220;L&#8217;ente proprietario della strada pu\u00f2 &#8230;\u00a0vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli&#8221;\u00a0sono stati\u00a0richiesti chiarimenti al Compartimento di Bari dell&#8217;Anas. 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