{"id":13406,"date":"2014-05-15T21:00:11","date_gmt":"2014-05-15T19:00:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=13406"},"modified":"2014-05-20T22:42:15","modified_gmt":"2014-05-20T20:42:15","slug":"la-liberta-di-espressione-il-limite-tra-diffamazione-e-diritto-di-cronaca-di-anna-ancona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/la-liberta-di-espressione-il-limite-tra-diffamazione-e-diritto-di-cronaca-di-anna-ancona\/","title":{"rendered":"La libert\u00e0 di espressione: il limite tra diffamazione e diritto di cronaca. Di Anna Ancona"},"content":{"rendered":"<p><strong>Nell\u2019ambito di una vicenda in cui persona offesa era un magistrato destinatario di alcune battute di spirito sul suo cognome, la Suprema Corte \u00e8 tornata recentemente a pronunciarsi sui limiti del diritto di critica e di satira precisando in quali casi essi escludano il reato di diffamazione a mezzo stampa.<\/strong><\/p>\n<p>Il caso \u00e8 quello di un magistrato che aveva querelato un giornalista, autore di un articolo nel quale sbeffeggiava l\u2019inquirente con alcune allusioni volgari sul suo cognome che in lingua straniera richiamava una espressione indicante l\u2019organo genitale maschile.<\/p>\n<p>Pur riconoscendo la caduta di stile e l\u2019ineleganza del giornalista, la Cassazione ha ritenuto insussistente il reato di diffamazione a mezzo stampa data la portata satirica dell\u2019articolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La sentenza, la n. 12203 del 13 marzo 2014, offre l\u2019occasione per chiarire quali siano gli elementi costituitivi del delitto di cui all\u2019art. 595 c.p. ed entro quali limiti esso possa essere scriminato dall\u2019esercizio del diritto di critica, di cronaca e di satira, secondo quanto previsto dall\u2019art. 51 c.p.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019art. 595 c.p. punisce\u00a0 con la pena alternativa della reclusione fino ad un anno o con la multa chiunque, comunicando con pi\u00f9 persone, offenda l\u2019altrui reputazione.<\/p>\n<p>La sanzione \u00e8 maggiore se l\u2019offesa \u00e8 recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0, ovvero in atto pubblico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pertanto, gli elementi costitutivi del reato di diffamazione sono tre:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019offesa all\u2019altrui reputazione;<\/li>\n<li>l\u2019assenza della persona offesa (altrimenti se la persona offesa fosse uno dei soggetti coinvolti nella comunicazione si integrerebbe il reato di ingiuria e non quello di diffamazione);<\/li>\n<li>la comunicazione, da parte del diffamatore, con pi\u00f9 persone.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, nell\u2019ipotesi specifica di diffamazione a mezzo stampa, l\u2019elemento della pluralit\u00e0 e cio\u00e8 della comunicazione con pi\u00f9 persone, richiesto ai fini della configurabilit\u00e0 del reato, \u00e8 insito nella natura stessa del mezzo utilizzato, posto che un articolo di giornale si rivolge ad un numero cospicuo e indeterminato di persone.<\/p>\n<p>Quanto all\u2019elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza ormai costante \u00e8 concorde nel ritenere che ai fini della sussistenza del delitto non \u00e8 necessario l\u2019<em>animus diffamandi <\/em>e cio\u00e8 l\u2019intenzione di offendere l\u2019altrui reputazione ma \u00e8 sufficiente il dolo generico e quindi la volont\u00e0 di usare espressioni offensive per l\u2019onore del soggetto passivo con la consapevolezza del discredito che ne deriva per quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Inoltre, in materia di reati commessi col mezzo della stampa e, dunque,\u00a0 anche nell\u2019ipotesi di diffamazione, il soggetto su cui ricade la responsabilit\u00e0 penale non \u00e8 solo ed esclusivamente l\u2019autore dell\u2019articolo diffamatorio ma, secondo quanto previsto dall\u2019art. 57 c.p., anche il direttore dell\u2019organo di stampa o il vice-direttore responsabile assumono una posizione di garanzia, in virt\u00f9 dell\u2019obbligo su di loro incombente di controllare che col mezzo della pubblicazione non siano commessi reati.<\/p>\n<p>Tale previsione normativa, per\u00f2, non si applica nel caso in cui la diffamazione sia commessa a mezzo di un giornale periodico \u201con line\u201d.<\/p>\n<p>Ne consegue che, in quest\u2019ultima ipotesi, il direttore del periodico non risponde del delitto di omesso controllo in relazione ai reati ivi commessi poich\u00e9, secondo la Cassazione, nel concetto di \u201cstampa\u201d non pu\u00f2 essere ricompresa anche l\u2019informazione on line.<\/p>\n<p>Pertanto, affinch\u00e9 possa parlarsi di \u201cstampa\u201d in senso giuridico occorre innanzitutto una riproduzione tipografica dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica e, in secondo, luogo una distribuzione del periodico tra il pubblico, elementi questi che mancano in un giornale on line ove l\u2019articolo viene diffuso attraverso la stessa pubblicazione in rete senza alcun supporto cartaceo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 accennato, <strong>vi sono altre ipotesi in cui non \u00e8 configurabile il reato di cui all\u2019art. 595 c.p.<\/strong><\/p>\n<p>Il delitto di diffamazione \u00e8 scriminato dal legittimo esercizio del diritto di cronaca che comprende anche quello di critica e di satira.<\/p>\n<p>Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, cos\u00ec come tutelato dall\u2019art. 21 della Costituzione, trova estrinsecazione nel potere-dovere del giornalista di raccontare, a mezzo stampa, notizie che abbiano un rilievo ed un interesse pubblico.<\/p>\n<p>Pertanto, non sussiste una generica prevalenza del diritto all\u2019onore, seppur costituzionalmente garantito, sul diritto di critica, poich\u00e9 ci\u00f2 comporterebbe una inaccettabile lesione del sacrosanto diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.<\/p>\n<p>La critica, proprio in quanto tale, comporta una lettura assolutamente soggettiva degli accadimenti e pu\u00f2 essere compatibile anche con una forma di aggressivit\u00e0 nei confronti del soggetto destinatario della valutazione che pu\u00f2 rivelarsi lesiva dell\u2019altrui reputazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 pur vero che, come ha pi\u00f9 volte ribadito la Cassazione, l\u2019esercizio del diritto di cronaca, cos\u00ec come quello di critica e satira, incontra dei limiti entro i quali esso \u00e8 considerato legittimo e scrimina il reato di diffamazione.<\/p>\n<p>Tali limiti sono:<\/p>\n<ol>\n<li>la verit\u00e0 oggettiva dei fatti narrati, frutto di un diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista che non deve raccontare una vicenda volontariamente distorta rispetto alla realt\u00e0;<\/li>\n<li>la pertinenza della notizia, ossia l\u2019interesse pubblico e sociale della stessa;<\/li>\n<li>la continenza del linguaggio con cui il fatto \u00e8 esposto affinch\u00e9 la critica non si traduca in una immotivata quanto gratuita offesa all\u2019altrui reputazione, pur mantenendo un tono aspro e pungente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il rispetto di tali limiti consente un equo bilanciamento tra valori costituzionalmente garantiti e, allo stesso tempo, lascia un margine di libert\u00e0 espressiva al giornalista chiamato a svolgere una funzione pubblica a tutela dell\u2019interesse della collettivit\u00e0 all\u2019informazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Proprio a tal proposito, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, ha definito i giornalisti i \u201ccani da guardia\u201d (<em>watch-dog<\/em>) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie, riconoscendo\u00a0 loro un fondamentale ruolo nella esplicazione della libert\u00e0 di espressione, tutelata dall\u2019art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell\u2019uomo che si pone a base di una societ\u00e0 pluralista e tollerante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Vi \u00e8 di pi\u00f9: pronunciandosi sulla recente vicenda italiana, nota come \u201ccaso Belpietro\u201d, la Corte di Strasburgo, con la sentenza del 24 settembre 2013 n. 42612\/10, ha auspicato una depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa nel nostro ordinamento, ritenendo che l\u2019irrogazione della sanzione pi\u00f9 severa, ossia quella detentiva anzich\u00e9 pecuniaria, anche se condizionalmente sospesa, \u00e8 giustificabile solo in casi eccezionali, ove ricorrano esigenze repressive particolarmente stringenti che giustifichino il carcere per i giornalisti.<\/p>\n<p>Contrariamente, non sarebbe tutelato degnamente il ruolo dei giornalisti, custodi della democrazia, a comunicare al pubblico notizie di interesse generale n\u00e9 il diritto del pubblico stesso a riceverle, senza censure di sorta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Avv. Anna Ancona<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12px; box-sizing: border-box;\">Articolo da:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.legalepalmisano.it\/blog\/58-la-liberta%E2%80%99-di-espressione-il-limite-tra-diffamazione-e-diritto-di-cronaca.html\">http:\/\/www.legalepalmisano.it\/blog\/58-la-liberta%E2%80%99-di-espressione-il-limite-tra-diffamazione-e-diritto-di-cronaca.html<\/a><\/div>\n<div style=\"font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12px; box-sizing: border-box;\">Autore: <a href=\"https:\/\/plus.google.com\/u\/0\/104661038170600545700?rel=author\">Studio Legale Palmisano<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell\u2019ambito di una vicenda in cui persona offesa era un magistrato destinatario di alcune battute di spirito sul suo cognome, la Suprema Corte \u00e8 tornata recentemente a pronunciarsi sui limiti del diritto di critica e di satira precisando in quali casi essi escludano il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il caso \u00e8 quello di un magistrato che aveva querelato un giornalista, autore di un articolo nel quale sbeffeggiava l\u2019inquirente con alcune allusioni volgari sul suo cognome che in lingua straniera richiamava una espressione indicante l\u2019organo genitale maschile. 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