{"id":153675,"date":"2019-04-19T18:46:34","date_gmt":"2019-04-19T16:46:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/?p=153675"},"modified":"2019-04-19T18:46:34","modified_gmt":"2019-04-19T16:46:34","slug":"liquidazione-dello-stipendio-una-svolta-per-il-sovraindebitamento-di-v-colaianni-e-g-alparone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/liquidazione-dello-stipendio-una-svolta-per-il-sovraindebitamento-di-v-colaianni-e-g-alparone\/","title":{"rendered":"Liquidazione dello stipendio, una svolta per il sovraindebitamento. Di V. Colaianni e G. Alparone"},"content":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Brindisi con pronuncia del 15 aprile u.s. accoglie l\u2019istanza per l\u2019ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3\/2012 presentata da un consumatore, assistita dall\u2019Avv. Valeria Colaianni del Foro di Brindisi, che non possedeva alcun patrimonio da liquidare e che contava esclusivamente su un reddito costituito dal proprio stipendio. Nella procedura veniva nominato il Dott. Gianluca Alparone per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di organismo di composizione della crisi (O.C.C.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Orbene, con detta pronuncia si consolida sul Foro di Brindisi un orientamento innovativo che sino ad oggi aveva visto solo alcune isolate pronunce del Tribunale di Milano e di Bergamo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il caso di specie trae origine da una situazione di dissesto economico che aveva gi\u00e0 costretto in passato il debitore a cessare la propria attivit\u00e0 imprenditoriale. Tuttavia, pur essendo quest\u2019ultimo in seguito riuscito a percepire un reddito mensile da lavoro dipendente, ed essendo divenuto consumatore, l\u2019accesso alla procedura del Piano del Consumatore ex art. 12 bis e ss. Legge n. 3\/2012 gli era preclusa in quanto gli ingenti debiti contratti discendevano appunto dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 d\u2019impresa. I professionisti valutavano altres\u00ec la possibilit\u00e0 di proporre un Piano di accordo che tuttavia appariva del tutto insostenibile in considerazione della modesta disponibilit\u00e0 mensile del debitore. La soluzione pi\u00f9 congrua al caso di specie appariva pertanto la proposizione della procedura prevista e disciplinata dalla L. n. 3\/2012 art. 14 ter e ss., applicabile in assenza di patrimonio liquidabile solo per una parte minoritaria della giurisprudenza, e che permetteva, tra l\u2019altro nel caso di specie, una considerevole riduzione dei debiti tributari. Ed invero, nel caso di apertura della procedura di liquidazione il D.L. n. 119\/2018, convertito in Legge n. 145\/2018, comma 188 e 189 (Rottamazione ter con la modalit\u00e0 saldo e stralcio), prevede un abbattimento del 90% dei debiti rientranti nell\u2019ambito applicativo della norma stessa, anche ai contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all\u2019art. 14 ter della Legge n. 3\/2012.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019orientamento condiviso dalla scrivente professionista che ha assistito il debitore, avvallato dall\u2019O.C.C. dott. Alparone, ed in seguito accolto dal Tribunale di Brindisi, si basa su una interpretazione autentica della disposizione di cui all\u2019art. 14 quinquies, comma II, lett. f) che d\u00e0 particolare rilievo alla sola circostanza che \u201cnon sussistano atti in fronde ai creditori\u201d. Si pu\u00f2 ritenere infatti pacificamente che la procedura di liquidazione sia ammissibile anche in assenza di beni immobili e mobili liquidabili con la liquidazione del solo reddito da lavoro percepito mensilmente, che \u00e8 un reddito futuro, annoverabile quale credito e, quindi, rientrante come tale nella nozione di \u201cbene\u201d di cui all\u2019art. 810 c.c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Giudice pertanto verificata l\u2019esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, l\u2019assenza di atti in fronde negli ultimi cinque anni e che non sussistevano atti del debitore impugnati dai creditori negli ultimi cinque anni, n\u00e9 risultavano atti di disposizione anomali o carichi pendenti, fissava il limite del fabbisogno necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia e dichiarava aperta la procedura di liquidazione al cui bun esito finale seguir\u00e0 la completa esdebitazione del procedente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questo provvedimento apre la strada a tante possibilit\u00e0 di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento che attanagliano purtroppo tanti cittadini dipendenti o pensionati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><strong>Avv. Valeria Colaianni \u2013 Dott. Gianluca Alparone<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Brindisi con pronuncia del 15 aprile u.s. accoglie l\u2019istanza per l\u2019ammissione alla procedura di liquidazione da sovraindebitamento ex art. 14 ter e ss. Legge n. 3\/2012 presentata da un consumatore, assistita dall\u2019Avv. Valeria Colaianni del Foro di Brindisi, che non possedeva alcun patrimonio da liquidare e che contava esclusivamente su un reddito costituito dal proprio stipendio. Nella procedura veniva nominato il Dott. Gianluca Alparone per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di organismo di composizione della crisi (O.C.C.). &nbsp; Orbene, con detta pronuncia si consolida sul Foro di Brindisi un orientamento innovativo che sino ad oggi aveva visto solo alcune isolate pronunce del Tribunale di Milano e di Bergamo. &nbsp; Il caso di specie trae origine da una situazione di dissesto economico che aveva gi\u00e0 costretto in passato il debitore a cessare la propria attivit\u00e0 imprenditoriale. 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