{"id":15369,"date":"2014-06-13T08:30:01","date_gmt":"2014-06-13T06:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/brun\/?p=15369"},"modified":"2014-06-16T19:29:27","modified_gmt":"2014-06-16T17:29:27","slug":"economia-tasi-tutto-quello-che-si-deve-sapere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/economia-tasi-tutto-quello-che-si-deve-sapere\/","title":{"rendered":"TASI, tutto quello che si deve sapere"},"content":{"rendered":"<p><strong>Novit\u00e0 TASI.\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00c8 entrato in vigore dal 10 giugno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 132 del 10 giugno 2014), il nuovo calendario di scadenze per la TASI, disposto dal \u201cdecreto ponte\u201d<\/strong> (<strong>D.L. n. 88\/2014) approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 6 giugno scorso. Il decreto ha confermato in via d\u2019urgenza le scadenze stabilite dal maxiemendamento al decreto IRPEF (D.L. n. 66\/2014), che dopo il voto di fiducia del Senato \u00e8 passato ora all\u2019esame della Camera per la conversione definitiva entro il 23 giugno.<\/strong><\/p>\n<p>Orbene il calendario \u00e8 a scadenza \u201cmultipla\u201d, 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre, a seconda della data di pubblicazione delle aliquote.<\/p>\n<p>Non essendoci una misura base di legge, non era chiaro come doveva essere pagato l\u2019acconto Tasi, se non altro perch\u00e9 questa imposta fa il suo debutto quest\u2019anno e i lati oscuri sono tanti.<\/p>\n<p>E\u2019 la tassa sui cos\u00ec detti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, verde, manutenzione stradale) che rimpiazza l\u2019Imu sulla prima casa (la pagano poi anche le seconde case insieme all\u2019Imu). Da qui il caos a causa in un primo momento della mancata proroga per la scadenza della 1\u00b0 rata dell\u2019acconto Tasi che era stata fissata al 16 giugno, e che ora viene fortunatamente rinviata <strong>al 16 ottobre<\/strong> per i comuni inadempienti.<\/p>\n<p>Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, infatti, hanno dato il via libera al testo del decreto legge Irpef, ed \u00e8 stato quindi approvato, con un emendamento fra le altre cose, il rinvio della Tasi.<\/p>\n<p>I comuni ritardatari sulla Tasi, che non hanno rispettato i termini per la presentazione delle delibere e che quindi vedranno slittare i termini del primo versamento al 16 ottobre, riceveranno un acconto corrispondente al 50% del gettito annuo stimato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Secondo i dati definitivi del Mef sono 2.163 le delibere pubblicate, un quadro che lascia vacanti le decisioni in ben circa 5.894 Comuni.<\/strong><\/p>\n<p>Il problema nasce dal termine ultimo (previsto in prima battuta) del 23 maggio per l\u2019invio delle delibere delle aliquote da parte dei Comuni al Mef laddove solo il 10% dei comuni \u00e8 gi\u00e0 pronto con l\u2019aliquota.<\/p>\n<p>Per cui, chi non ha deliberato l\u2019aliquota potr\u00e0 far slittare il pagamento dell\u2019acconto al 16 ottobre prossimo.\u00a0 Nelle scorse settimane, infatti, molte amministrazioni, alle prese con le elezioni o con un \u201cdimenticanza\u201d, non hanno ufficializzato le nuove aliquote della tassa sulla prima casa che andr\u00e0 a sostituire l\u2019Imu.<\/p>\n<p>Nel complesso, il 70% dei Comuni, circa seimila in totale, hanno mancato l\u2019appuntamento con l\u2019obbligo di delibera sulle nuove aliquote in riferimento alla parte della Iuc, la nuova imposta unica sui Comuni, che vede al centro il possesso di un immobile utilizzato come abitazione principale. L\u2019Associazione nazionale tributi enti locali (Anutel), che esamina le delibere per affiancare Comuni e contribuenti, parla di &lt;&lt;una situazione di caos generale di cui rischiano di far le spese i contribuenti&gt;&gt;, mentre Confedilizia parla di &lt;&lt;un\u2019imposizione politica sbagliata&gt;&gt; nella regola che indica lo standard del 10% nella quota a carico degli inquilini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Orbene, nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio i contribuenti verseranno la prima rata entro il <strong>16 giugno 2014.<\/strong> Per i \u201critardatari\u201d invece il pagamento della prima rata viene appunto rimandato al <strong>16 ottobre 2014<\/strong> se i comuni delibereranno <strong>le aliquote entro il 10 settembre 2014 e saranno pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre 2014<\/strong>. I Comuni che non riusciranno ad inviare le aliquote neanche a settembre, potranno <strong>saldare il conto il 16 dicembre 2014<\/strong>, calcolando la Tasi con \u201cl\u2019aliquota di base pari all\u20191 per mille e, comunque, entro il limite massimo previsto\u201d, ovvero che la somma delle aliquote della Tasi e dell\u2019Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all\u2019aliquota massima consentita dalla legge statale per l\u2019Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Sempre in casi di ritardi alla data del 10 settembre viene stabilito anche che \u201cla Tasi \u00e8 dovuta dall\u2019occupante, nella misura del 10% dell\u2019ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una delle novit\u00e0 con la Tasi sta, infatti, nel fatto che <strong>chi \u00e8 in affitto<\/strong> \u00e8 chiamato alla cassa. Rispetto all\u2019Imu poi che ognuna delle quote di propriet\u00e0 deve pagare singolarmente, la Tasi va pagata in un unico versamento di un unico soggetto. La quota che tocca all\u2019affittuario va dal 10% al massimo del 30%. E\u2019 il Comune a dire quanto competer\u00e0 a chi \u00e8 in affitto, ma attenzione se il sindaco non ha fatto sapere la quota, allora verr\u00e0 applicata quella pi\u00f9 bassa del 10%. Se l\u2019inquilino non paga? La responsabilit\u00e0 \u00e8 sua e distinta da quella del proprietario e, come il proprietario non pu\u00f2 pagare la tassa per intero e poi chiedere all\u2019affittuario di risarcirlo, allo stesso modo l\u2019inquilino non deve anticipare il pagamento. <strong>Nel caso di pi\u00f9 possessori<\/strong> (o detentori) questi sono tenuti in solido all\u2019adempimento dell\u2019unica obbligazione tributaria. Il versamento effettuato in base alle singole quote di possesso (o di detenzione) \u00e8 considerato regolare se la somma dei versamenti \u00e8 pari all\u2019ammontare dell\u2019imposta dovuta. La Tasi dovr\u00e0 essere pagata tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nelle <strong>cooperative edilizie a propriet\u00e0 indivisa<\/strong>, la Tasi \u00e8 invece calcolata con l&#8217;aliquota dell&#8217;abitazione principale, ed \u00e8 pagata tutta dalla coop.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per <strong>gli agricoltori<\/strong>, dai chiarimenti ministeriali che il dipartimento Finanze del ministero dell&#8217;Economia ha diffuso in un documento del 4 giugno di risposte a \u00abdomande frequenti\u00bb sull&#8217;Imu e sulla Tasi arrivano buone notizie. Si conferma nella Tasi la \u00abfinzione giuridica\u00bb gi\u00e0 prevista nell&#8217;Imu, in virt\u00f9 della quale un terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale \u00e8 comunque considerato terreno agricolo, quindi esente. Il decreto Irpef, poi, ha previsto di riscrivere (ora si dice entro 90 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione) l&#8217;elenco dei Comuni montani nei quali l&#8217;Imu non si paga sui terreni, ma se (com&#8217;\u00e8 probabile) il nuovo elenco non arriver\u00e0 in tempo, per l&#8217;acconto si applicheranno le vecchie esenzioni, pi\u00f9 generose.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per i <strong>comodati gratuiti<\/strong>, invece, si prospetta un vero rebus quando i Comuni decidono di assimilare all&#8217;abitazione principale le rendite fino a 500 euro. Il tetto dei 500 euro va infatti applicato come \u00abfranchigia\u00bb, e se la casa ha una rendita maggiore il quadro sar\u00e0 il seguente: l&#8217;Imu ordinaria si applicher\u00e0 sulla quota di rendita superiore ai 500 euro, e la Tasi si sdoppier\u00e0: sar\u00e0 quella per abitazioni principali (con eventuali detrazioni) sui primi 500 euro, e quella ordinaria sul resto della base imponibile.<\/p>\n<p>Se, l\u2019immobile concesso in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado, assimilato all\u2019abitazione principale, \u00e8 di propriet\u00e0 di pi\u00f9 soggetti la detrazione ai fini Tasi si applica in parti uguali tra i proprietari dell\u2019immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di propriet\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di <strong>separazione<\/strong>, la Tasi \u00e8 dovuta dal coniuge al quale il giudice ha assegnato l\u2019ex casa familiare perch\u00e9 \u00e8 considerato, come per l\u2019Imu, titolare di un diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell\u2019immobile, \u00e8 il solo che paga la Tasi con l\u2019aliquota e la detrazione, eventualmente prevista per l\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p>Le regole generali di calcolo sono quelle dell&#8217;Imu: la Tasi si calcola a mesi (si considera mese pieno quando si ha la propriet\u00e0 per almeno 15 giorni), e i parallelismi con l&#8217;Imu riguardano anche le agevolazioni per i fabbricati storici e quelli inagibili o inabitabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cos\u2019\u00e8 la Tasi<\/strong><\/p>\n<p>La Tasi \u00e8 la tassa comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e insieme all\u2019Imu e alla Tari, forma l\u2019Imposta Unica Comunale (Iuc) introdotta dalla legge di stabilit\u00e0 2014 (Legge n. 147\/2013).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Aliquote, scadenze e pagamenti<\/strong><\/p>\n<p>I Comuni hanno la facolt\u00e0 di stabilire quale aliquota applicare: per la prima casa questa potr\u00e0 salire fino al 3,3 per mille mentre su tutti gli altri immobili il tetto si alza all&#8217;11,4 per mille. Per ciascuna tipologia di immobile vi sar\u00e0 una flessibilit\u00e0 dello 0,8 per mille. Le amministrazioni comunali dovranno utilizzare il gettito ricavato dagli eventuali aumenti, per introdurre detrazioni o altre forme di agevolazioni fiscali.<\/p>\n<p>La Delibera di approvazione delle aliquote della Tasi deve essere inviata telematicamente entro il 23 maggio per la pubblicazione, con efficacia costitutiva entro il 31 maggio 2014.<\/p>\n<p>Se entro il 31 maggio i comuni non indicano le nuove aliquote d\u2019imposta, la Tasi sugli immobili diversi dall\u2019abitazione\u00a0 principale si dovr\u00e0 pagare sotto forma di acconto applicando l\u2019aliquota base dell\u2019uno per mille. Si paga invece interamente a dicembre la Tasi sull\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p>Il decreto, modificando l\u2019art. 1 comma 688 della L. 147\/2013, dispone il rinvio al 16 ottobre 2014 dell\u2019obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23 maggio 2014 (con successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014. Ci\u00f2 a condizione &#8211; dispone il decreto &#8211; che le predette deliberazioni siano pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 18 settembre.<\/p>\n<p>A tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l\u2019invio delle deliberazioni, in via telematica, entro il 10 settembre, mediante inserimento delle stesse nell\u2019apposita sezione del portale del federalismo fiscale.<\/p>\n<p>In caso mancato invio delle delibere entro il predetto termine del 10 settembre, si prevede per i contribuenti l\u2019obbligo di versamento dell\u2019imposta determinata applicando l\u2019aliquota base dell\u20191 per mille, con il versamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.<\/p>\n<p>Resta invece confermata al 16 giugno 2014 la scadenza di versamento della prima rata nei Comuni che abbiano provveduto all\u2019approvazione e alla pubblicazione delle delibere entro i termini di legge previsti dalla legge di stabilit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\"><\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">ABITAZIONE PRINCIPALE<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">ALTRI IMMOBILI<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">TASI DELIBERA S\u00ec<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">16 giugno e 16 dicembre<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">16 giugno (si paga il 50% dell&#8217;aliquota base dell&#8217;1 per mille) e 16 dicembre (il saldo)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">TASI DELIBERA NO<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">in unica rata, entro il 16 dicembre<\/td>\n<td valign=\"top\" width=\"33%\">16 ottobre (per i Comuni con delibera pubblicata entro il 18 settembre);16 dicembre conguaglio (sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate) o versamento complessivo nel caso di mancata delibera alle scadenze precedenti (applicando l&#8217;aliquota base dell&#8217;1 per mille)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Come si paga?<\/strong><\/p>\n<p>Con F24 oppure con il classico bollettino di conto corrente postale. Le modalit\u00e0 di versamento della Tasi vengono rese omogenee pertanto a quelle dell\u2019Imu, eliminando la possibilit\u00e0 di usare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. E\u2019 eliminata la possibilit\u00e0 di affidare la gestione dell\u2019accertamento e della riscossione della Tasi ai soggetti ai quali \u00e8 attribuito il servizio per l\u2019Imu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Chi la paga?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019imposta \u00e8 dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Fanno eccezione i terreni agricoli (nuovo art. 1, comma 669, della legge 147 del 27.12.2013 legge di Stabilit\u00e0 2014). Qualora vi siano pi\u00f9 possessori e detentori, tutti sono tenuti in solido all\u2019adempimento dell\u2019obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell\u2019anno solare, la Tasi \u00e8 dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e superficie. A differenza dell\u2019Imu sar\u00e0 corrisposta oltre che dai proprietari dell\u2019immobile anche dagli inquilini: le rispettive aliquote saranno decise dai comuni. La percentuale spettante agli affittuari dovrebbe oscillare tra il 10 e il 30%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come si calcola?<\/strong><\/p>\n<p>La Tasi ha la stessa base imponibile dell&#8217;imposta municipale. Quindi, per calcolarla, si parte dalla rendita catastale, (il dato si trova sull\u2019atto di propriet\u00e0 dell\u2019immobile oppure consultando il servizio di visure catastali dell\u2019Agenzia delle Entrate che \u00e8 diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare), la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore catastale si applica l&#8217;aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.<\/p>\n<p><em>Coefficienti<\/em><\/p>\n<p>La rendita rivalutata non \u00e8 sufficiente per calcolare l\u2019importo della Tasi (e dell\u2019IMU). Occorre anche conoscere un altro valore, quello del coefficiente che dipende dalla categoria catastale. Per le case il coefficiente \u00e8 160. Per gli immobili diversi dalle abitazioni, invece, i moltiplicatori da applicare sono: 80 per uffici (A\/10), banche (D\/5); 55 per i negozi (categoria C\/1); 65 per gli immobili strumentali (categorie da D\/1 a D\/10). La rendita catastale rivalutata andr\u00e0 moltiplicata per lo specifico coefficiente del proprio immobile, per ottenere la base imponibile su cui calcolare la Tasi.<\/p>\n<p><em>Aliquote\u00a0 <\/em><\/p>\n<p>Se il Comune non ha deliberato sull\u2019Aliquota entro il 23 Maggio 2014, il pagamento della Tasi \u00e8 posticipato a Ottobre. Se, invece, il Comune ha deliberato sull\u2019aliquota da applicare, per conoscere tale valore occorre consultare la specifica delibera comunale, cercando le delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze. L\u2019aliquota si applica alla base imponibile e permette di ottenere l\u2019imposta annua a cui va sottratta l\u2019eventuale detrazione decisa dal Comune.<\/p>\n<p><em>Detrazioni <\/em><\/p>\n<p>Come nel caso delle Aliquote \u00e8 opportuno consultare la specifica delibera comunale per sapere se sono state previste detrazioni per contribuenti con specifiche fasce di reddito o con specifiche condizioni contributive (ad esempio: pensionati, redditi bassi, famiglie numerose, ecc. ecc.). L\u2019eventuale detrazione va sottratta all\u2019importo annuo dovuto per la Tasi.<\/p>\n<p><em>Specifiche sulla ripartizione del tributo<\/em><\/p>\n<p>L\u2019importo da pagare per la Tasi, va rapportato alla quota di possesso dell\u2019immobile e ai mesi di possesso dell\u2019immobile. Se, quindi, l\u2019immobile \u00e8 in compropriet\u00e0 al 50%, bisogner\u00e0 dividere a met\u00e0 l\u2019imposta annua e dividere a met\u00e0 anche la detrazione decisa dal Comune. Per quanto riguarda il periodo di possesso si applicano gli stessi criteri dell\u2019Imu, ovvero, un periodo di almeno 15 giorni viene equiparato a un mese intero.<\/p>\n<p><em>Determinazione dell\u2019importo<\/em><\/p>\n<p>Una volta stabilita l\u2019imposta annua, con l\u2019applicazione delle detrazioni, la quota e i mesi di possesso, bisogner\u00e0 dividere la cifra ottenuta per due. Si arriver\u00e0 in questo modo all\u2019importo da versare in acconto entro il 16 giugno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Avv. Maurizio Villani \u00a0<\/strong><strong>Avv. Iolanda Pansardi<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SPORTELLO DEI DIRITTI<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novit\u00e0 TASI.\u00a0\u00a0\u00c8 entrato in vigore dal 10 giugno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 132 del 10 giugno 2014), il nuovo calendario di scadenze per la TASI, disposto dal \u201cdecreto ponte\u201d (D.L. n. 88\/2014) approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 6 giugno scorso. Il decreto ha confermato in via d\u2019urgenza le scadenze stabilite dal maxiemendamento al decreto IRPEF (D.L. n. 66\/2014), che dopo il voto di fiducia del Senato \u00e8 passato ora all\u2019esame della Camera per la conversione definitiva entro il 23 giugno. Orbene il calendario \u00e8 a scadenza \u201cmultipla\u201d, 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre, a seconda della data di pubblicazione delle aliquote. Non essendoci una misura base di legge, non era chiaro come doveva essere pagato l\u2019acconto Tasi, se non altro perch\u00e9 questa imposta fa il suo debutto quest\u2019anno e i lati oscuri sono tanti. E\u2019 la tassa sui cos\u00ec detti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, verde, manutenzione stradale) che rimpiazza l\u2019Imu sulla prima casa (la pagano poi anche le seconde case insieme&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14748,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,7],"tags":[1998],"class_list":["post-15369","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interventi","category-news","tag-tasi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15369","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15369"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15369\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15371,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15369\/revisions\/15371"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15369"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15369"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15369"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}