{"id":154791,"date":"2019-05-09T20:41:59","date_gmt":"2019-05-09T18:41:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/?p=154791"},"modified":"2019-05-10T20:43:23","modified_gmt":"2019-05-10T18:43:23","slug":"guida-senza-patente-reato-in-forte-crescita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/guida-senza-patente-reato-in-forte-crescita\/","title":{"rendered":"Guida senza patente: reato in forte crescita"},"content":{"rendered":"<p>La guida senza patente \u00e8 stato configurato per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, che solo dal febbraio 2016 a seguito della depenalizzazione attuata con il decreto legislativo n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito la patente non costituisce pi\u00f9 un comportamento penalmente rilevante. Pertanto la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato, alla quale si applica la pena dell\u2019arresto sino ad un anno, quando si \u00e8 recidivi e si reitera la violazione nell\u2019arco del biennio. La reiterazione non opera se il primo illecito non \u00e8 stato ancora definito nel momento in cui viene commesso il secondo illecito della stessa specie. Questa \u00e8 una delle due ipotesi dell\u2019art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poich\u00e9 \u00e8 stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell\u2019illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca del veicolo, che \u00e8 l\u2019acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. La seconda ipotesi dell\u2019art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell\u2019ipotesi in cui il veicolo con cui \u00e8 stato commesso il reato, non appartenga all\u2019indagato, \u00e8 affidato al proprietario che risponder\u00e0 di \u201cincauto affidamento\u201d, poich\u00e9 lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Per le violazioni di natura penale \u00e8 competente il Tribunale in composizione monocratica. Nei primi quattro mesi del 2019 sono state 32 le persone denunciate per \u201cguida senza patente o con patente revocata\u201d, 56 erano state le persone denunciate nel corso del 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La guida senza patente \u00e8 stato configurato per lungo tempo dal nostro ordinamento un reato contravvenzionale, che solo dal febbraio 2016 a seguito della depenalizzazione attuata con il decreto legislativo n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016, il porsi alla guida senza aver conseguito la patente non costituisce pi\u00f9 un comportamento penalmente rilevante. Pertanto la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato, alla quale si applica la pena dell\u2019arresto sino ad un anno, quando si \u00e8 recidivi e si reitera la violazione nell\u2019arco del biennio. 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