{"id":169410,"date":"2020-03-10T07:38:03","date_gmt":"2020-03-10T06:38:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/?p=169410"},"modified":"2020-03-13T07:59:18","modified_gmt":"2020-03-13T06:59:18","slug":"cosa-significa-che-tutta-litalia-e-zona-protetta-ecco-cosa-cambia-da-oggi-anche-in-puglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/cosa-significa-che-tutta-litalia-e-zona-protetta-ecco-cosa-cambia-da-oggi-anche-in-puglia\/","title":{"rendered":"Cosa significa che tutta l&#8217;Italia \u00e8 zona protetta. Ecco cosa cambia anche in Puglia"},"content":{"rendered":"<p>Vediamo cosa cambia dopo il DPCM del 9 Marzo con il quale tutta Italia diventa zona protetta.<br \/>\nIl decreto ha validit\u00e0 dal 10 Marzo al 3 Aprile 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; La norma pi\u00f9 cogente \u00e8 posta nel comma 2 dell&#8217;art. 1: &#8220;Sull&#8217;intero territorio nazionale \u00e8 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblico o aperti al pubblico&#8221;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; In ogni caso, allo scopo di contrastare la diffusione del Virus Covid-19, il DPCM estende a tutto il territorio nazionale la normativa prevista per la Lombardia e per parte del Veneto e parte dell&#8217;Emilia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8211; Quindi, queste le regole a cui dovranno attenersi tutti gli italiani almeno fino a venerd\u00ec 3 Aprile:<\/p>\n<p>a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9&#8217; all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita&#8217; ovvero spostamenti per motivi di salute. E&#8217; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5\u00b0 C) e&#8217; fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>c) divieto assoluto di mobilita&#8217; dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all&#8217;interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all&#8217;aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa&#8217; sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivit\u00e0 motorie svolti all&#8217;aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 1, lettera r);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche&#8217; gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d&#8217;esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e&#8217; sospesa ogni attivita&#8217;;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>h) sono sospesi i servizi educativi per l&#8217;infanzia di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita&#8217; didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche&#8217; della frequenza delle attivita&#8217; scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita&#8217; e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita&#8217; per anziani, nonche&#8217; i corsi professionali e le attivita&#8217; formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita&#8217; di svolgimento di attivita&#8217; formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche&#8217; delle attivita&#8217; dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e&#8217; da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l&#8217;infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>i) l&#8217;apertura dei luoghi di culto e&#8217; condizionata all&#8217;adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita&#8217; di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e&#8217; effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita&#8217; telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all&#8217;esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita&#8217; a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>n) sono consentite le attivita&#8217; di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita&#8217; del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>o) sono consentite le attivita&#8217; commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita&#8217; contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita&#8217; di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche&#8217; del personale le cui attivita&#8217; siano necessarie a gestire le attivita&#8217; richieste dalle unita&#8217; di crisi costituite a livello regionale;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita&#8217; di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita&#8217; e coordinamenti attivati nell&#8217;ambito dell&#8217;emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche&#8217; gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita&#8217; del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e&#8217; disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e&#8217; chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all&#8217;allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell&#8217;attivita&#8217; in caso di violazione;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>s) sono sospese le attivita&#8217; di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l&#8217;erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>t) sono sospesi gli esami di idoneita&#8217; di cui all&#8217;articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e&#8217; disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d&#8217;esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vediamo cosa cambia dopo il DPCM del 9 Marzo con il quale tutta Italia diventa zona protetta. Il decreto ha validit\u00e0 dal 10 Marzo al 3 Aprile 2020. &nbsp; &#8211; La norma pi\u00f9 cogente \u00e8 posta nel comma 2 dell&#8217;art. 1: &#8220;Sull&#8217;intero territorio nazionale \u00e8 vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblico o aperti al pubblico&#8221; &nbsp; &#8211; In ogni caso, allo scopo di contrastare la diffusione del Virus Covid-19, il DPCM estende a tutto il territorio nazionale la normativa prevista per la Lombardia e per parte del Veneto e parte dell&#8217;Emilia. &nbsp; &#8211; Quindi, queste le regole a cui dovranno attenersi tutti gli italiani almeno fino a venerd\u00ec 3 Aprile: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9&#8217; all&#8217;interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita&#8217; ovvero spostamenti per motivi di salute. 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