{"id":169459,"date":"2020-03-10T18:14:28","date_gmt":"2020-03-10T17:14:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brundisium.net\/?p=169459"},"modified":"2020-03-10T23:21:53","modified_gmt":"2020-03-10T22:21:53","slug":"coronavirus-personale-della-confcommercio-di-brindisi-a-disposizione-per-unazione-di-supporto-ai-propri-associati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/coronavirus-personale-della-confcommercio-di-brindisi-a-disposizione-per-unazione-di-supporto-ai-propri-associati\/","title":{"rendered":"Coronavirus: personale della ConfCommercio di Brindisi a disposizione per un&#8217;azione di supporto ai propri associati"},"content":{"rendered":"<p>La Confcommercio di Brindisi ha messo a punto una serie di strumenti per offrire agli associati il massimo sostegno in un momento cos\u00ec delicato per la vita del paese e per la sopravvivenza delle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il personale della sede provincia di Brindisi resta a disposizione ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e sar\u00e0 possibile contattarlo attraverso il numero fisso 0831\/572924, l\u2019utenza cellulare 342\/7791448, oppure per mail a brindisi@confcommercio.it.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile ricevere in tempo reale informazioni sulle disposizioni imposte con decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, a livello locale, dalla Regione Puglia e dai Comuni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A seguire, in ogni caso, vi proponiamo le indicazioni che la Confcommercio, a livello nazionale, ha voluto fornire a tutti gli operatori economici:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Spostamenti limitati, non solo nella Lombardia e le 14 province gi\u00e0 al centro del dpcm del 7 marzo ma in tutta Italia che diventa ora &#8220;zona protetta&#8221;, sospensione delle attivit\u00e0 scolastiche e delle universit\u00e0 fino al 3 aprile, stop ad ogni forma di assembramento e alle competizioni sportive, campionato di calcio incluso. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure del nuovo dpcm che lo hanno visto costretto &#8220;a intervenire in maniera ancor pi\u00f9 decisa&#8221;. Di fronte alla crescita del numero dei contagi &#8220;non c&#8217;\u00e8 tempo&#8221;, ha detto il premier, spiegando che i divieti del precedente decreto vengono ora estesi a tutta la penisola, isole comprese. La stretta sugli spostamenti riguarder\u00e0 da stamattina tutto il Belpaese. Vanno evitati gli spostamenti salvo quelli &#8220;motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0&#8221;, compresa la spesa per generi alimentari. Posto che l&#8217;appello \u00e8 quello a &#8220;stare a casa&#8221;, per spostarsi sar\u00e0 necessario esibire ai controlli un&#8217;autocertificazione sui motivi, che dovr\u00e0 ovviamente essere veritiera altrimenti il cittadino sar\u00e0 chiamato a risponderne penalmente. Viene estesa a tutta Italia la sospensione delle scuole e delle universit\u00e0 fino al 3 aprile, prorogando cos\u00ec la chiusura fino ad oggi fissata al 15 marzo. Il nuovo dpcm va anche oltre, disponendo il divieto di qualsiasi forma di assembramento e disponendo lo stop alle manifestazioni sportive. Nell&#8217;attuale situazione &#8220;non c&#8217;\u00e8 ragione per la quale si proseguano le gare e il campionato di calcio: dispiace dirlo, ma tutti, anche i tifosi devono prenderne atto. E non consentiremo neppure che vengano utilizzate le palestre per le attivit\u00e0 sportive&#8221;, ha detto Conte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alimentari aperti, inutile la corsa agli acquisti<\/p>\n<p>&#8220;Il decreto del Presidente del Consiglio prevede la possibilit\u00e0 di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessit\u00e0, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non \u00e8 prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte. Non \u00e8 necessario e soprattutto \u00e8 contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessit\u00e0 che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. Non c&#8217;\u00e8 alcuna ragione di affrettarsi perch\u00e9 sar\u00e0 garantito regolarmente l&#8217;approvvigionamento alimentare&#8221;. E&#8217; quanto spiega una nota della Presidenza del Consiglio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le nuove regole<\/p>\n<p>CHIUSI GLI IMPIANTI DA SCI &#8211; Piste chiuse in tutta Italia.<\/p>\n<p>FERIE E CONGEDI &#8211; Si &#8220;raccomanda&#8221; ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E&#8217; applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali.<\/p>\n<p>STOP SVAGHI &#8211; Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.<\/p>\n<p>BAR E NEGOZI &#8211; Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell&#8217;attivit\u00e0. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all&#8217;interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie.<\/p>\n<p>FERME SCUOLE E ESAMI PATENTE &#8211; Scuole e universit\u00e0 restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.<\/p>\n<p>LE CHIESE &#8211; I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ecco, invece, il testo del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020:<\/p>\n<p>*****<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/p>\n<p>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p>Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e, in particolare, l&#8217;art. 3;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante \u00abDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1\u00b0 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante \u00abUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell&#8217;8 marzo 2020;<\/p>\n<p>Considerato che l&#8217;Organizzazione mondiale della sanita&#8217; il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l&#8217;epidemia da COVID-19 un&#8217;emergenza di sanita&#8217; pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e&#8217; stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<\/p>\n<p>Considerati l&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell&#8217;epidemia e l&#8217;incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all&#8217;intero territorio nazionale le misure gia&#8217; previste dall&#8217;art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;<\/p>\n<p>Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l&#8217;interessamento di piu&#8217; ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita&#8217; nell&#8217;attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;<\/p>\n<p>Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell&#8217;interno, della difesa, dell&#8217;economia e delle finanze, nonche&#8217; i Ministri dell&#8217;istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita&#8217; culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche&#8217; sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;<\/p>\n<p>Decreta:<\/p>\n<p>Art. 1<br \/>\nMisure urgenti di contenimento del contagio sull&#8217;intero territorio nazionale<\/p>\n<p>1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all&#8217;art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all&#8217;intero territorio nazionale.<\/p>\n<p>2. Sull&#8217;intero territorio nazionale e&#8217; vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.<\/p>\n<p>3. La lettera d) dell&#8217;art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e&#8217; sostituita dalla seguente: \u00abd) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all&#8217;interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all&#8217;aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa&#8217; sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita&#8217; motorie svolti all&#8217;aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;\u00bb.<\/p>\n<p>Art. 2<br \/>\nDisposizioni finali<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.<\/p>\n<p>2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell&#8217;art. 1 del presente decreto.<\/p>\n<p>Roma, 9 marzo 2020<\/p>\n<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte<\/p>\n<p>Il Ministro della salute Speranza<\/p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Confcommercio di Brindisi ha messo a punto una serie di strumenti per offrire agli associati il massimo sostegno in un momento cos\u00ec delicato per la vita del paese e per la sopravvivenza delle imprese. &nbsp; Il personale della sede provincia di Brindisi resta a disposizione ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e sar\u00e0 possibile contattarlo attraverso il numero fisso 0831\/572924, l\u2019utenza cellulare 342\/7791448, oppure per mail a brindisi@confcommercio.it. &nbsp; Sar\u00e0 possibile ricevere in tempo reale informazioni sulle disposizioni imposte con decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, a livello locale, dalla Regione Puglia e dai Comuni. &nbsp; A seguire, in ogni caso, vi proponiamo le indicazioni che la Confcommercio, a livello nazionale, ha voluto fornire a tutti gli operatori economici: &nbsp; Spostamenti limitati, non solo nella Lombardia e le 14 province gi\u00e0 al centro del dpcm del 7 marzo ma in tutta Italia che diventa ora &#8220;zona protetta&#8221;, sospensione delle attivit\u00e0 scolastiche e delle universit\u00e0 fino al 3 aprile, stop ad ogni forma di assembramento e&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":169460,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-169459","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=169459"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169459\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":169461,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169459\/revisions\/169461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/169460"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=169459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=169459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=169459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}